Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 25 giugno 2020, n. 19362.
Massima estrapolata:
Integra il reato di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso la percezione, da parte del congiunto di un affiliato che si trovi in stato di detenzione, di un assegno settimanale versato dal sodalizio criminale, giacché tale strumento di supporto economico, con la creazione di una rete di solida mutualità fra gli affiliati, rinsalda il vincolo di solidarietà nell’ambito dell’associazione, agevolando il perseguimento dei suoi scopi illeciti.
Sentenza 25 giugno 2020, n. 19362
Data udienza 4 giugno 2020
Tag – parola chiave: Misure cautelari – Arresti domiciliari – Riesame – Detenzione e spaccio di stupefacenti – Ricettazione somme di denaro – Provenienza illecita attività clan camorristico – Consapevolezza – Gravità indiziaria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSTANZO Angelo – Presidente
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. APRILE Ercole – Consigliere
Dott. GIORGI Maria S. – rel. Consigliere
Dott. ROSATI Martino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 21/11/2019 del Tribunale di Napoli, sezione riesame;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PICARDI Antonietta, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente all’aggravante di cui all’articolo 416-bis c.p., comma 1 e rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, con l’ordinanza in epigrafe confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari applicativo della misura degli arresti domiciliari nei confronti di (OMISSIS), indagata (insieme ad altri) in ordine ai reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 (plurimi episodi di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina: capi 24-25-26-39) e articoli 648 e 416-bis.1 c.p. (ricettazione di somme di denaro ricevute a titolo di “mesata settimanale” per il sostentamento, come convivente di (OMISSIS), affiliato e detenuto in carcere, nella consapevolezza della loro provenienza illecita siccome provento delle attivita’ criminose del clan camorristico ” (OMISSIS)”: capo 67).
I fatti contestati s’inserivano nell’ambito delle vicende criminose di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti facente capo ai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) (genitori di (OMISSIS) e suoceri della (OMISSIS)), sotto l’egida del clan ” (OMISSIS)”, diretto dai fratelli (OMISSIS) (deceduto) e (OMISSIS) e dal braccio destro di quest’ultimo, (OMISSIS), con il ruolo di “capi e organizzatori”, sostituiti dai “reggenti”, (OMISSIS) e (OMISSIS), cugini di (OMISSIS) e da questo nominati in considerazione della condizione detentiva in cui egli versava.
Nel merito, il Tribunale, nell’ambito di una diffusa narrazione delle piu’ generali vicende concernenti l’esistenza e l’operativita’ del clan ” (OMISSIS)” e le interazioni fra (OMISSIS), moglie di (OMISSIS), e i coniugi (OMISSIS), esaminava la consistenza probatoria delle specifiche accuse riguardanti la (OMISSIS) e riteneva che la prova cautelare degli addebiti emergesse dagli esiti investigativi compendiati nelle ricche ed esaurienti informative di p.g., puntualmente riscontrate dagli esiti dei sevizi di OCP e dai contenuti, univoci e chiari, delle plurime conversazioni ambientali intercettate e trascritte in motivazione. Quanto alla prova della consapevolezza dell’indagata di ricevere, con la “mesata settimanale” di 300,00 Euro a titolo di mantenimento come familiare di un affiliato detenuto, somme di denaro di provenienza illecita, i dialoghi captati nelle intercettazioni ambientali presso l’abitazione della famiglia (OMISSIS) cui partecipava la (OMISSIS), pure richiamati in motivazione, evidenziavano la piena consapevolezza della circostanza che i responsabili del clan camorristico avessero deliberato la ripartizione dei proventi delle attivita’ criminose anche con riguardo al mantenimento dei congiunti degli affiliati carcerati. Donde l’affermata sussistenza a suo carico – anche perche’ in relazione diretta e parentale con gli esponenti di vertice del gruppo (convivente di (OMISSIS) e “nuora” di (OMISSIS) ed (OMISSIS)) – della contestata aggravante mafiosa dell’agevolazione delle attivita’ e della sopravvivenza del clan camorristico, attraverso la creazione di una rete di mutualita’ fra gli associati che ne rinsaldava il vincolo di solidarieta’ pur se colpiti da misure coercitive.
Circa le esigenze cautelari, il Collegio, nonostante la obiettiva contiguita’ al gruppo (OMISSIS), ha dato conto del limitato coinvolgimento della (OMISSIS) in sporadiche condotte illecite legate all’attivita’ di spaccio del gruppo, che giustificava la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagata, chiedendo l’annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati:
– violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esposizione di seri e concreti indizi di un effettivo contributo causale ai contestati episodi cessione di sostanze stupefacenti, atteso il tenore equivoco delle conversazioni captate (primo, secondo e terzo motivo);
– violazione di legge e vizio di motivazione circa l’affermata consapevolezza dell’indagata di ricevere, con la “mesata settimanale” percepita a titolo di mantenimento come familiare di un affiliato detenuto, somme di denaro di provenienza illecita, nonche’ in ordine all’affermata sussistenza della aggravante dell’agevolazione delle attivita’ e della sopravvivenza del clan camorristico (quarto motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
2. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso investono, per i profili della violazione di legge e della mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione, il giudizio di gravita’ del quadro indiziario in ordine ai delitti di cessione di sostanze stupefacenti. Difetterebbe il presupposto probatorio della partecipazione ai singoli episodi per l’assenza di condotte concrete, evocative di un contributo causalmente apprezzabile.
Orbene, le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilita’ e coerenza dei dati probatori, prevalentemente di tipo intercettativo, risultano manifestamente infondate, siccome sostanzialmente dirette ad una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa.
Il Tribunale del riesame, sia pure nel contesto di una piu’ ampia narrazione delle vicende criminose del clan ” (OMISSIS)” e delle interazioni fra (OMISSIS), moglie di (OMISSIS), e i coniugi (OMISSIS), ha infatti dato logicamente conto delle specifiche ragioni per le quali l’indagata era attinta da gravi indizi di colpevolezza. La prova cautelare delle specifiche accuse riguardanti la (OMISSIS) emergeva dagli esiti investigativi compendiati nelle ricche ed esaurienti informative di p.g., puntualmente riscontrate dagli esiti dei sevizi di osservazione e dai contenuti, lineari ed univoci, delle plurime conversazioni ambientali intercettate e trascritte in motivazione. In particolare vanno menzionate le intercettazioni ambientali del 08/04/2017 nn. 8958 e 8959, in cui (OMISSIS) (moglie di (OMISSIS)), (OMISSIS) e (OMISSIS) (reggenti del sodalizio), discutendo delle modalita’ di ripartizione dei proventi delle attivita’ estorsive tra affiliati liberi e congiunti degli incarcerati, indicavano espressamente la (OMISSIS) come destinataria della “mesata settimanale”.
Orbene, attesa la consistenza e la solidita’ del descritto compendio indiziario, non e’ consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito in ordine alla qualificata probabilita’ di colpevolezza dell’indagato per il delitto contestato. Esse, quando la difesa della ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione impugnata, pur correttamente motivata in punto di gravita’ dell’acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimita’ del provvedimento impugnato.
3. Anche con riguardo al quarto motivo di ricorso, la prova cautelare della consapevolezza dell’indagata di ricevere, con la “mesata settimanale” di 300,00 Euro a titolo di mantenimento come familiare di un affiliato detenuto, somme di denaro di provenienza illecita, e’ stata agevolmente individuata dal Tribunale nel tenore delle conversazioni captate nelle intercettazioni ambientali presso l’abitazione della famiglia (OMISSIS), cui partecipava la stessa (OMISSIS), alla quale era quindi nota la circostanza che i vertici del clan avevano deliberato la ripartizione dei proventi delle attivita’ criminose anche con riguardo al mantenimento dei congiunti degli affiliati in carcere. In particolare vanno menzionate le intercettazioni ambientali del 08/04/2017 nn. 8958 e 8959 (trascritte nell’ordinanza del g.i.p.), in cui (OMISSIS) (moglie di (OMISSIS)), (OMISSIS) e (OMISSIS) (reggenti del sodalizio), discutendo delle modalita’ di ripartizione dei proventi delle attivita’ estorsive, indicavano espressamente la (OMISSIS) come destinataria della “mesata settimanale”.
Per quanto concerne il profilo di censura riguardante la ritenuta circostanza aggravante dell’agevolazione delle attivita’ e della sopravvivenza del clan camorristico, il Tribunale ha altresi’ correttamente evidenziato la portata della deliberazione di vertice di creare, attraverso i provvedimenti di supporto economico ai familiari degli affiliati in carcere, una rete di solida mutualita’ fra gli associati che ne rinsaldava il vincolo di solidarieta’ nel clan, pur se colpiti da misure coercitive. E l’affermazione risulta coerente con l’indirizzo giurisprudenziale, per il quale integra il delitto di ricettazione aggravata dalla finalita’ di agevolazione dell’associazione di tipo mafioso la percezione di un assegno mensile da parte del sodalizio criminale, al quale il detenuto (nel caso in esame il suo familiare) appartiene, contribuendo tale condotta a rafforzarne la vitalita’ e a favorirne il perseguimento degli scopi illeciti (Cass., Sez. 1, n. 1754 del 26/02/2009, Mezzero, Rv. 243558; Sez. 1, n. 13578 del 18/02/2009, Autiero, non massimata).
4. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila Euro, a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila Euro alla Cassa delle ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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