Reato di peculato

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 20 settembre 2019, n. 38875.

Massima estrapolata:

Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l’utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell’agente, mentre è configurabile l’abuso d’ufficio quanto si sia in presenza di una distrazione che, seppur finalizzata a profitto proprio, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno del titolare del bene stesso.

Sentenza 20 settembre 2019, n. 38875

Data udienza 2 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/11/2018 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pinelli Mario Maria Stefano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza che aveva dichiarato, all’esito di giudizio abbreviato, (OMISSIS) colpevole del reato di cui agli articoli 110, 56 e 323 c.p. (cosi’ qualificato il fatto rispetto all’originaria imputazione di cui agli articoli 81, 110, 56 e 314 c.p.).
All’imputata era stato contestato di aver, quale amministratrice di sostegno di (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS), compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad appropriarsi di beni del proprio assistito.
In particolare, l’imputata, dopo aver fatto acquistare il 22 dicembre 2015 a quest’ultimo, con autorizzazione del Giudice tutelare del primo dicembre 2015, un immobile con buona parte dei risparmi dell’amministrato (Euro 140.000, oltre alle somme per le spese di acquisto e per la ristrutturazione), aveva chiesto al Giudice tutelare il 6 aprile 2016 (venendo a tal fine autorizzata il giorno successivo), previa nomina di un curatore speciale nella persona della (OMISSIS), di acquistare il medesimo immobile con la formula “rent to buy” con condizioni di evidente sfavore per l’assistito e di favore invece per la stessa amministratrice (il canone era cosi’ diviso: 250 Euro per l’affitto e 450 Euro quale acconto per il riscatto; l’opzione di riscatto era da esercitare entro il decennio), venendo ostacolata nella conclusione dell’operazione per il reclamo interposto dalla Procura della Repubblica al provvedimento di autorizzazione (che veniva di seguito revocato).
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Vizio di motivazione.
La Corte di appello ha omesso di considerare i motivi di gravame.
Era stato sottoposto alla Corte di appello il tema della autorizzazione ricevuta dal giudice tutelare e quindi della sovrapposizione della vicenda tipicamente civilistica (che trovava la sua sanzione nell’annullabilita’ dell’atto dispositivo) con quella penale. L’autorizzazione ricevuta si poneva in conflitto con la ravvisabilita’ della condotta abusiva in forma tentata. Vi erano poi ulteriori elementi che dimostravano la mancanza del dolo del reato.
La Corte di appello avrebbe liquidato tali questioni con una motivazione laconica e fuorviante.
2.2. Violazione di legge, in relazione all’articolo 521 c.p.p. e vizio di motivazione.
Mentre la sentenza di primo grado aveva ritenuto la irrilevanza penale dell’atto di acquisto fatto in favore dell’assistito, individuando l’abuso nel tentativo di cessione dello stesso in violazione dell’articolo 1471 c.c., n. 3, la Corte di appello in modo contraddittorio ha posto la suddetta prima attivita’ quale parte integrante della condotta penalmente rilevante, ravvisando la violazione di legge non piu’ nella conclusione del contratto, ma nella antieconomicita’ dell’operazione e conferendo ulteriore rilevanza ad una condotta ingannatoria (la relazione avrebbe creato confusione nel giudice tutelare sui vantaggi della vendita per l’amministrato).
Tutto cio’ avrebbe creato un’insuperabile incertezza sulla condotta penalmente rilevante, anche dando rilevanza a comportamenti non contestati nell’imputazione e neppure considerati dal primo giudice.
2.3. Violazione di legge in relazione agli articoli 546 e 521 c.p.p.; questione di costituzionalita’ dell’articolo 521 c.p.p., in relazione agli articoli 3, 24 e 111 Cost..
La sentenza di appello va annullata in quanto, in violazione dell’articolo 546 c.p.p., non contiene l’indicazione del capo di imputazione come risultante dalla diversa qualificazione operata dal giudice di primo grado ai sensi dell’articolo 521 c.p.p..
Laddove fosse ritenuta la sentenza non affetta da nullita’ risulterebbe comunque rilevante la questione della legittimita’ costituzionale dell’articolo 546 c.p.p., nella misura che consente di modificare con la sentenza la originaria imputazione, con ripercussioni sul corretto esercizio del diritto di difesa, in quanto l’imputato e’ privato della funzione propria della imputazione – che non e’ limitata alla sola enunciazione del fatto – rispetto ad un documento articolato e discorsivo qual e’ la sentenza che opera la riqualificazione – oltre che del contraddittorio dibattimentale.
2.4. Violazione dell’articolo 323 c.p. in relazione alla individuazione della condotta e alla sussistenza del danno.
2.4.1. Quanto alla condotta, la Corte di appello avrebbe ravvisato la norma violata nell’articolo 1471 c.c., comma 3, non considerando che la sua sanzione e’ tipicamente quella della annullabilita’ del contratto – incompatibile con il reato di cui all’articolo 323 c.p., tanto piu’ se si considera che la stipulazione del contratto e’ condizionata all’autorizzazione del giudice tutelare. In tal caso la ritenuta condotta di abuso non poteva non coinvolgere la valutazione della correttezza o meno dell’operato del giudice.
Inoltre la Corte di appello non ha spiegato la diffidenza nei confronti del secondo acquisto che pur aveva un prezzo di vendita superiore al primo, travisando tra l’altro la prova, posto che la somma pagata a titolo di anticipo era inferiore a quella indicata in sentenza con conseguente rilevante consistenza economica dell’eventuale riscatto.
2.4.2. In ordine all’evento, la Corte di appello erroneamente ha valutato il danno per la persona offesa con riferimento al mancato guadagno di una locazione a prezzo di mercato, posto che su tale aspetto non vi e’ alcuna certezza sull’an e sul quantum. Al contrario la Corte di appello avrebbe dovuto considerare un elemento certo (l’incidenza sul patrimonio dell’investimento delle somme impiegate).
2.5. Violazione degli articoli 56 e 323 c.p., in relazione alla requisito della idoneita’ degli atti.
La sentenza non affronta la questione della sussistenza del tentativo in presenza di una condotta (l’istanza dell’amministratore) che, priva di autonomo valore, si inserisce in una procedura affidata al giudice, unico titolato a verificare la legalita’ dell’operazione e ad autorizzare la stessa con un proprio provvedimento. Il giudice viene presentato nella specie come un mero passacarte contrariamente alla normativa. Era quindi l’autorizzazione del giudice ad avere violato la legge e l’effetto non realizzato solo perche’ la autorizzazione revocata dopo il ricorso del P.M..
L’idoneita’ della condotta poteva essere ravvisata laddove l’istante avesse rappresentato una situazione non esistente o taciuto di circostanze rilevanti.
A cio’ va aggiunto che il contratto autorizzato non implicava la cessione del bene ma solo un diritto di opzione a favore del conduttore, cosi’ da rendere ancor piu’ labile ed incerto il collegamento tra l’istanza e la violazione di legge.
2.6. Violazione degli articoli 56 e 323 c.p., in relazione al dolo intenzionale.
La sentenza impugnata motiva in maniera insoddisfacente il requisito soggettivo del reato che, in presenza di un reato tentato, doveva viepiu’ dimostrare la direzione dell’azione, mentre la Corte territoriale si limita ad evidenziare episodi secondari non di valore univoco. Era invece da valutare che il dolo del tentato abuso era incompatibile con la condotta penalmente rilevante (la presentazione dell’istanza): l’imputata si era infatti sottoposta, rispettando la procedura, alla valutazione del giudice palesando in modo trasparente tutte le circostanze del contratto da stipulare e il conflitto di interessi.
Laddove per ipotesi l’imputata avesse accettato il rischio dell’esito negativo della procedura non sarebbe configurabile il dolo intenzionale ma solo quello eventuale.
Andavano poi considerate le caratteristiche dell’operazione (non era una vera e propria compravendita e l’imputata necessitava di una nuova autorizzazione per il contratto futuro di compravendita).
2.7. Vizio di motivazione sulla pena.
la Corte di appello ha supplito alle carenze della sentenza di primo grado sul calcolo bifasico della pena, con una carente motivazione pur in presenza di una pena elevata e di critiche difensive in ordine alla gravita’ del trattamento sanzionatorio rispetto alle caratteristiche della condotta e dell’integrale risarcimento del danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato, lambendo a tratti anche l’inammissibilita’.
2. Va premesso, onde evitare inutili ripetizioni, quanto accertato in sede di merito.
La questione della qualificazione giuridica del fatto e’ stata affrontata dal Giudice di primo grado escludendo che si versasse in ipotesi di peculato tentato, cosi’ come formalmente contestato, in quanto difettava la finalita’ di appropriazione dell’immobile in questione da parte dell’imputata, posto che la tipologia di contratto indicato nel capo di imputazione aveva ad oggetto solo eventualmente l’acquisto dell’immobile. Quindi la condotta ascritta all’imputata era qualificabile in termini di abuso di ufficio, risultando la stessa diretta a conseguire l’uso indebito del suddetto bene, senza che da cio’ derivasse la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale dell’avente diritto (in tal senso tra tante, Sez. 6, n. 12658 del 02/03/2016, Tripodi, Rv. 266871).
Orbene, i giudici di merito hanno concordemente accertato che tutta la operazione realizzata dalla ricorrente per conto del suo assistito (sia l’acquisto dell’immobile sia il successivo contratto da stipulare) fosse volta a consentire alla stessa, che necessitava di trovare uno studio professionale ad un canone piu’ basso di quello fino ad allora corrisposto, di ottenere nello stesso palazzo la disponibilita’ di un appartamento a condizioni vantaggiose. Tale operazione – una volta portata a termine – se non avrebbe determinato necessariamente l’acquisizione del bene da parte dell’imputata – la formula “rent to buy” lasciava invero al conduttore la decisione di acquistare o meno entro una determinata data l’immobile – avrebbe comunque comportato un uso indebito dell’immobile, in quanto finalizzato a soddisfare in maniera preponderante interessi privati dell’amministratrice.
Al riguardo va richiamata la pacifica giurisprudenza di questa Corte a mente della quale integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l’utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell’agente, mentre e’ configurabile l’abuso d’ufficio quanto si sia in presenza di una distrazione che, seppur finalizzata a profitto proprio, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell’ente cui appartiene (Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273783; Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017, Fitto, Rv. 271283). In definitiva il limite alla configurabilita’ del delitto di peculato nelle ipotesi di distrazione, con conseguente possibile applicazione della disposizione incriminatrice dell’abuso di ufficio, e’ individuato nell’ipotesi in cui il pubblico agente destini il denaro o la cosa nella sua diponibilita’ a finalita’ diverse da quelle istituzionali, ma senza che l’uno o l’altra abbandonino radicalmente il loro rapporto con gli interessi pubblici (Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017, Fitto, cit.).
3. Fatte queste premesse, risulta infondato il primo motivo.
La questione – che si assume non affrontata in sede di appello – era stata invero gia’ ampiamente esaminata dal giudice di primo grado, che aveva rilevato come la vantaggiosita’ dell’operazione fosse stata rappresentata nella relazione al Giudice tutelare. In tal senso era gia’ sufficiente il rinvio per relationem operato dal giudice dell’appello alla motivazione di primo grado.
Va ribadito che infatti che e’ legittima la motivazione della sentenza di secondo grado che, disattendendo le censure dell’appellante, si uniformi, sia per la “ratio decidendi”, sia per gli elementi di prova, ai medesimi argomenti valorizzati dal primo giudice, quando siano dedotte questioni gia’ esaminate e risolte in tale sede (tra tante, Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722).
Quanto alla tenuta logica della motivazione, va evidenziato che non e’ escluso il peculato ne’ tantomeno l’abuso di ufficio quando il collegamento dell’atto dispositivo del bene con la realizzazione di interessi pubblici sia comunque giustificato da una motivazione di mera “copertura” formale, che venga ad occultare il proposito di soddisfare una finalita’ privata o comunque extra-istituzionale obiettivamente accertata. Tale adempimento meramente formale puo’ servire infatti al pubblico agente da schermo all’accertamento della effettivita’ degli interessi perseguiti ed eludere i controlli istituzionalmente predisposti per assicurare la destinazione effettiva dei beni oggetto di disposizione, soprattutto quando si tratti di verifiche di tipo cartolare “allo stato degli atti”.
Gia’ questa Corte ha piu’ volte affermato in tema di peculato che non e’ di ostacolo a configurare la condotta appropriativa del pubblico agente la sussistenza, nel procedimento amministrativo complesso di erogazione di danaro pubblico, di una fase conclusiva di controllo con autorizzazione finale, quando il primo abbia la disponibilita’ giuridica del bene e si versi in casi di controllo meramente formale e cartolare (Sez. 6, n. 20666 del 08/04/2016, De Sena, Rv. 26803) o quando comunque non vi sia una reale possibilita’ di controllo (Sez. 6, n. 50758 del 15/12/2015, Bolzan, Rv. 265931) e il pubblico agente sia ricorso a stratagemmi o meccanismi elusivi per superare l’ostacolo del controllo stesso.
Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno concordemente accertato che la ricorrente aveva predisposto per ottenere l’autorizzazione del Giudice tutelare una motivazione apparente della vantaggiosita’ dell’operazione e che lo stesso controllo effettuato nella procedura autorizzativa si era limitato ad una “laconica” autorizzazione. Quindi da un lato lo schermo costituito dalla relazione e dall’altro la tipologia di controllo superficiale e formale effettuato nella procedura autorizzativa rendevano irrilevante che l’operazione fosse stata autorizzata dal Giudice tutelare, anche senza ricorrere a condotte tipicamente truffaldine.
Quanto poi alla mancanza di dolo, proprio la ricostruzione di tutta la vicenda da parte dei Giudici di merito dimostrava in termini evidenti la direzione di tutta l’operazione come satisfattiva di interessi prevalentemente personali.
2. Anche il secondo motivo e’ parimenti privo di fondamento.
Va in primo luogo rilevato che non puo’ essere dedotta in questa sede per la prima volta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza verificatasi in primo grado (tra tante, Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886).
Orbene, la ricorrente, non avendo sollevato con l’appello alcuna censura al riguardo, ha dedotto la violazione con riferimento alla sentenza di appello, che a suo avviso avrebbe mutato il “fatto” cosi’ come individuato dal primo giudice.
Sul punto, va ribadito che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perche’, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione e’ del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 – dep. 13/10/2010, Carelli, Rv. 24805101).
Ebbene, nessuna incertezza, nei termini sopra indicati, e’ ravvisabile in ordine all’individuazione del “fatto” ascritto all’imputata, posto che entrambe le sentenze di merito hanno effettuato una ricostruzione della vicenda in modo convergente sui tratti essenziali della fattispecie penale in concreto alla stessa addebitata.
Proprio il capo di imputazione evidenziava come la condotta di abuso si fosse snodata in due distinte, ma ben connesse, attivita’ realizzate dall’amministratrice: prima l’acquisto dell’immobile e poi a distanza di meno che quattro mesi (intervallati dai lavori di ristrutturazione) la richiesta per la conclusione del contratto “rent to buy”.
Quanto poi al requisito della “violazione di legge”, non sono ravvisabili le dedotte incertezze.
Come gia’ da tempo affermato da questa Corte (per tutte, Sez. 6, n. 50754 del 12/11/2014, Insolera, Rv. 261418), all’amministratore di sostegno va attribuita, negli stessi termini del tutore, la veste e qualita’ di pubblico ufficiale, considerato il complesso delle norme a lui applicabili, che pone tale figura sullo stesso piano del tutore con gli obblighi e le ricadute penali che la sua qualita’ di pubblico ufficiale comporta.
Tale figura ha infatti la finalita’ di offrire, a chi si trovi nella impossibilita’ anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi, nella minor misura possibile, la capacita’ di agire, distinguendosi, appunto per tale sua specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione.
Si tratta di un istituto che, nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, realizza un servizio di utilita’ collettiva, essenziale per la salvaguardia degli interessi di soggetti con problemi minore gravita’ di quelli residualmente tutelabili con gli istituti della interdizione e della inabilitazione.
Cosi’ qualificata la funzione svolta dall’amministratore di sostegno, va rammentato che la violazione di legge – che costituisce il requisito per configurare l’abuso di ufficio – si realizza anche quando il pubblico ufficiale svolga l’attivita’ istituzionale demandatagli in vista della realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere e’ attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello “sviamento di potere”, che integra la violazione di legge poiche’ lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l’attribuzione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251498).
L’articolo 323 c.p. ricomprende infatti la violazione di quei canoni costituzionali, che informano l’attivita’ pubblica e che assumono precisa valenza e costituiscono la base stessa dell’esercizio dei pubblici uffici.
Ebbene, nel caso in esame entrambi i Giudici di merito hanno evidenziato quale violazione di legge, emergente in fatto dal capo di imputazione, quella dell’inosservanza da parte della ricorrente dei principi che presidiavano il corretto svolgimento da parte dell’amministratore di sostegno dei suoi compiti istituzionali, primo tra tutti quello di amministrare il patrimonio del beneficiario salvaguardando gli interessi di quest’ultimo.
Tale norma basilare di comportamento trova poi precisa declinazione in tutta la normativa di legge, che disciplina lo svolgimento di questa pubblica funzione, e viene ad essere garantita attraverso un sistema di autorizzazioni preventive o, nei casi in cui il conflitto di interessi sia di per se’ manifesto, da appositi divieti di legge (articolo 378 c.c.).
Nel capo di imputazione erano ben descritte le modalita’ e i riflessi (in termini di vantaggio per la ricorrente e di svantaggio per il beneficiario) dell’operazione che l’amministratrice stava per ultimare con i danari e le proprieta’ del beneficiario.
Nessuna incertezza sussisteva quindi per la difesa di individuare dalla enunciazione della imputazione l’addebito penalmente rilevante.
Ne’ tale incertezza puo’ essere derivata dal fatto il primo Giudice si sia soffermato, quanto alla violazione di legge, sulla violazione dell’articolo 1471 c.c., posto che tale norma null’altro e’ che la proiezione dei divieti imposti all’amministratore di sostegno dalla disciplina ad hoc, al fine di tutelare e prevenire ogni forma di conflitto di interesse e quindi di azioni pregiudizievoli per il beneficiario.
3. Quanto ora osservato rende non accoglibile il terzo motivo, incentrato sulla violazione degli articoli 546 e 521 c.p.p. e sulla violazione dei diritti della difesa.
In ordine alla possibilita’ di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, va rilevato che anche su tale questione la ricorrente nulla aveva eccepito in sede di appello, non lamentandosi della riqualificazione avvenuta in primo grado. Il che rende la questione non piu’ deducibile in questa sede (Sez. 6, n. 47164 del 29/09/2016, Bonanno, Rv. 268132). Infatti, attraverso l’impugnazione avente ad oggetto anche il merito del processo, l’imputato conserva tutte le prerogative difensive, che possono svolgersi nella pienezza del contraddittorio, nel quale puo’ contestare la riqualificazione del reato.
Sotto altro verso, non vi e’ neppure spazio per la dedotta nullita’ della sentenza di appello ai sensi dell’articolo 546 c.p.p., posto che tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullita’ della sentenza a norma dell’articolo 546 c.p.p., comma 3, non e’ in ogni caso previsto il capo di imputazione (Sez. 3, n. 48348 del 29/09/2017, Cappello, Rv. 271882), nella specie viepiu’ esistente.
Sul piano della rilevanza quindi la questione non e’ proponibile in questa sede neppure sotto forma di incidente di costituzionalita’ degli articoli 521 e 546 c.p.p..
E’ appena il caso di rilevare, per completezza, che l’attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina alcuna lesione sull’esercizio del diritto di difesa, come garantito dalla Costituzione e dell’articolo 6 CEDU, qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, quando l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilita’ di interloquire in ordine alla stessa (tra le tante, Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B, Rv. 269655; Sez. 5, n. 48677 del 06/06/2014, Napolitano, Rv. 261356).
Pertanto, nel caso in esame, tenuto conto della enunciazione del fatto addebitato nell’imputazione, la diversa qualificazione giuridica nella ipotesi dell’abuso di ufficio era un epilogo del tutto prevedibile (risultando gia’ dalla contestazione i relativi elementi costitutivi del reato), in ordine al quale l’imputata e’ stata messa in condizione di difendersi in sede di merito.
4. Anche il quarto motivo non ha fondamento.
Quanto alla condotta penalmente rilevante, e’ sufficiente rinviare alle osservazioni avanzate in precedenza, anche con riferimento all’intervento del giudice tutelare.
Il fatto che la disciplina civilistica offra dei rimedi ad hoc per tutelare il beneficiario da situazioni di conflitto di interesse o di pregiudizio (autorizzazione del giudice e annullabilita’ del contratto) non esclude la tutela penale, posto che per configurare il reato in esame non basta la sola violazione di legge, nei termini sopra precisati.
Relativamente alla svantaggiosita’ dell’operazione per la parte civile e quindi al danno che dall’operazione quest’ultima avrebbe conseguito, la ricorrente introduce argomenti di fatto in ordine ad apprezzamenti compiuti dal giudice di merito, che non appaiono manifestamente illogici e quindi non censurabili in questa sede.
Quanto all’idoneita’ della condotta, va rammentato che e’ configurabile il tentativo di abuso d’ufficio qualora il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio ponga in essere, in violazione di legge o di regolamento o del dovere di astensione, atti idonei diretti in modo non equivoco alla realizzazione di un danno ingiusto o di un vantaggio patrimoniale ingiusto (Sez. 6, n. 26617 del 01/04/2009, Masella, Rv. 244465).
Perche’ si realizzi il tentativo e’ necessario quindi che la condotta sia univocamente diretta al perseguimento di un fine illecito e idonea al raggiungimento dello scopo. Trattandosi di reato di evento, l’ipotesi del tentativo deve essere verificata dal giudice attraverso un giudizio prognostico sulla idoneita’ degli atti a realizzare l’ingiusto danno o l’ingiusto vantaggio, senza ricercare la prova in natura dell’esistenza di tali elementi, necessariamente mancanti nella fattispecie tentata. In altri termini, il giudice deve valutare l’idoneita’ degli atti posti in essere dall’imputato verificando la loro capacita’ di produrre in concreto l’evento sulla base di un giudizio di prognosi postuma, cioe’ rapportandosi alle circostanze esistenti al momento della condotta.
In questa prospettiva, entrambi i Giudici di merito hanno concordemente escluso che l’intervento del Giudice tutelare rendesse di per se’ inidonea la condotta della ricorrente, posto che quest’ultima, come gia’ detto, aveva rappresentato nella sua relazione l’operazione come vantaggiosa per il beneficiario, schermando. con una motivazione formale, la reale consistenza della stessa.
Ne’ l’idoneita’ della condotta andava misurata con la finalita’ appropriativa, posto che, come chiarito dai Giudici di merito, la tipologia di contratto indicato nel capo di imputazione che la ricorrente intendeva far autorizzare e stipulare per conto dell’amministrato prevede tipicamente soltanto la “possibilita’” di acquisto dell’immobile entro il termine convenuto (di qui appunto la ragione dell’esclusione della piu’ grave fattispecie del peculato tentato).
Per quanto ora osservato non sembrano poter trovare alcun appiglio anche le censure sul dolo intenzionale, alla luce della piu’ volte richiamata ricostruzione della intera vicenda (che rendeva evidente la univoca direzione della condotta) e della stessa relazione presentata al Giudice tutelare, volta appunto a superare i controlli istituzionali che si frapponevano alla realizzazione del contratto.
E’ appena il caso di precisare che appare del tutto improprio il richiamo al tema del dolo eventuale, posto che questo si realizza solo quando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilita’ del verificarsi di “ulteriori conseguenze” della propria azione e, nonostante cio’, agisce accettando il rischio di cagionarle (Sez. U, n. 3571 del 14/02/1996, Mele, Rv. 204167).
5. Non puo’ essere accolto neppure il motivo relativo alla motivazione della pena.
La Corte di appello ha infatti valutato complessivamente congrua la pena inflitta alla ricorrente, considerata la gravita’ della condotta per le modalita’ con cui la imputata, grazie al ruolo svolto, aveva potuto architettare e porre in esecuzione la complessiva operazione, riuscendo a bypassare quasi del tutto i controlli istituzionali, giungendo infatti in prossimita’ del momento consumativo del reato.
Queste argomentazioni venivano quindi a superare i rilievi difensivi, versati nell’appello, limitati ai profili del minimo danno per il beneficiario e della minima pericolosita’ della condotta.
Gli ulteriori motivi che avrebbero giustificato la riduzione della pena, ponendosi al di fuori del perimetro segnato dai motivi di impugnazione ex articolo 597 c.p.p., non possono essere presi in considerazione ai fini del vizio di motivazione. In ogni caso, e’ principio pacifico che il giudice di appello, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non e’ tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarita’ del caso, e’ sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Chiodi, non mass. sul punto).
6. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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