Reato di omissione di soccorso

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|18 novembre 2021| n. 42190.

Risponde del reato di omissione di soccorso il passeggero di un autoveicolo che, dopo l’investimento di un ciclista, si allontani dal luogo del sinistro senza aver verificato che la vittima necessiti di assistenza o che siano già stati attivati i soccorsi.

Sentenza|18 novembre 2021| n. 42190. Reato di omissione di soccorso

Data udienza 17 settembre 2021

Integrale

Tag – parola: Omissione di soccorso – Investimento – Configurabilità del reato in caso di fuga da parte dell’investitore e anche se si sia avvisata la polizia senza attenderne l’arrivo – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente
Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta Mari – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LOCATELLI GIUSEPPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Reato di omissione di soccorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato (OMISSIS) per omissione di soccorso (articolo 593 c.p.).
Secondo quanto si legge in sentenza l’imputato – che viaggiava, come trasportato, a bordo dell’auto guidata da (OMISSIS) – omise di dare avviso all’Autorita’ dopo che l’auto su cui viaggiava aveva investito (OMISSIS), il quale, in sella a una bicicletta, stava attraversando un incrocio mentre il semaforo proiettava, nella sua direzione di marcia, luce verde.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato lamentando, con un primo motivo, la violazione dell’articolo 603 c.p.p., comma 2, articolo 495 c.p.p., commi 1 e 2, articolo 190 c.p.p. per essere stata rigettata, dal giudice d’appello, la richiesta di rinnovazione istruttoria con l’acquisizione di documentazione comprovante l’impossibilita’, per (OMISSIS), di dare avviso all’Autorita’, stante il fatto che il telefono cellulare da lui posseduto si era deteriorato nell’incidente.
Con altro motivo lamenta l’erronea applicazione dell’articolo 593 e un vizio di motivazione concernente il giudizio di responsabilita’, per non essere stata data risposta a rilievi decisivi contenuti nell’atto di impugnazione, laddove era stato dedotto: a) che (OMISSIS) “non aveva trovato” il corpo di (OMISSIS), ma aveva avuto solo notizia dell’incidente dagli altri occupanti del veicolo, non essendosi accorto dell’investimento perche’ – seduto sul sedile posteriore – era occupato a messaggiare con la fidanzata; b) che altri testimoni oculari dell’incidente avevano attivato i servizi di emergenza, sicche’ non sussisteva la situazione di pericolo che imponeva l’attivazione dell’imputato; c) che era mancato, in tutti gli occupanti della vettura, il dolo di omissione; che (OMISSIS), anzi, aveva suggerito ai compagni di “tornare indietro tutti insieme”.

 

Reato di omissione di soccorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il primo motivo e’ inammissibile per manifesta infondatezza, stante l’eccezionalita’ della rinnovazione dell’istruttoria in appello, a cui deve procedersi solo laddove sia impossibile decidere sulla base degli elementi disponibili; e tale valutazione, riservata al giudice di merito, non e’ censurabile in cassazione se non a fronte della manifesta illogicita’ della motivazione con cui e’ stata rigettata la relativa richiesta. Nella specie, la ricchezza degli elementi valorizzati per il giudizio di responsabilita’ rende pienamente ragione della decisione di rigetto, atteso che dagli stessi emerge – per quanto si dira’ – la piena adeguatezza del compendio probatorio acquisito in primo grado e disponibile al giudice d’appello. Tanto a prescindere dalla decisivita’ della prova nuova, motivatamente esclusa dal giudicante sul rilievo che altri mezzi – oltre al telefono cellulare – erano nella disponibilita’ dell’imputato; mezzi con i quali gli era possibile far fronte all’obbligo di legge.
2. Il secondo motivo contiene censure in parte infondate e in parte inammissibili. Sono inammissibili, perche’ meramente ripetitive di quelle sottoposte al vaglio del giudice d’appello e da questi motivatamente disattese, le censure concernenti la prova del fatto e dell’elemento soggettivo. Contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte d’appello ha ampiamente valutato le difese dell’appellante, rilevando l’inverosimiglianza della tesi difensiva, atteso che la violenza dell’impatto dell’autovettura col ciclista – fino al punto che ne risulto’ infranto il parabrezza – non poteva non essere avvertita dal passeggero dell’auto, anche se seduto sul sedile posteriore, e atteso che niente consentiva di riferire l’impatto al terzo trasportato. Tanto a prescindere dal fatto che l’auto investitrice si fermo’ a poca distanza dal sinistro e tutti discussero dell’accaduto, prendendo la decisione correttamente imputata agli occupanti. Anche la motivazione sull’elemento soggettivo e’ priva, quindi, di qualunque lacuna o inconcongruenza.
Infondata, invece, e’ l’interpretazione dell’articolo 593 c.p. da parte della difesa, giacche’ il reato di omissione di soccorso in caso di investimento non sussiste allorche’ l’investito non riporti alcuna lesione o quando la necessaria assistenza sia stata prestata da altri ovvero l’investitore ne deleghi ad altri il compito. Poiche’, pero’, tali fatti devono essere accertati prima che l’investitore si allontani dal luogo dello incidente, il reato e’ configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga, a nulla rilevando che in concreto l’assistenza sia stata prestata da altri, se l’investitore ignori la circostanza perche’ fuggito (Cass. n. 4380 del 2/12/1994, rv 201501-01). Nella specie, la sentenza spiega che l’auto investitrice prosegui’ – dopo l’impatto – imperterrita nella fuga, sicche’ nessuno degli occupanti pote’ rendersi conto del fatto che altri avevano attivato i soccorsi (anzi, secondo il ricorrente, (OMISSIS) non s’era nemmeno accorto del sinistro, per cui certamente non pote’ aver pensato che il malcapitato fosse stato soccorso da altri). Tanto senza considerare che l’abbandono di un corpo inerte sulla strada esponeva (OMISSIS) al rischio di essere ulteriormente investito da altri veicoli, sicche’ nemmeno l’attivazione – a distanza – dei soccorsi avrebbe esonerato (OMISSIS) e compagni da responsabilita’ per il reato contestato. Appare perfettamente calzante al caso di specie, invero, la risalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra il reato di omissione di soccorso (articolo 593 c.p.) la condotta dell’automobilista che, imbattutosi in un incidente stradale, si allontani da tale luogo dopo essersi fermato ed avere avvisato telefonicamente la competente autorita’ di polizia, in quanto, ai fini della prestazione della “assistenza occorrente” di cui all’articolo 593 c.p., comma 2, non e’ sufficiente contattare la polizia e le autorita’ sanitarie, ma occorre anche presidiare il luogo dell’incidente allo scopo di adottare tutte le cautele necessarie a limitare il danno riportato dalla vittima, in primis a scongiurare la sua esposizione al pericolo di essere investito ulteriormente da parte di altre vetture (cass., n. 3397 del 14/12/2004, rv 231409-01).
Consegue a tanto che il ricorso, proposto per motivi in parte infondati e in parte inammissibili, va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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