Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 25 settembre 2019, n. 39320.
Massima estrapolata:
La circostanza che il reato di lottizzazione abusiva non sia stato punito in quanto lo stesso si è estinto per prescrizione prima della definitiva affermazione della penale responsabilità di chi lo aveva commesso, non è fattore di per sé ostativo alla applicazione della sanzione della confisca ai sensi dell’art. 44, comma 2, del dPR n. 380 del 2001
Sentenza 25 settembre 2019, n. 39320
Data udienza 26 giugno 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio – Presidente
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 4342 della Corte di appello di Firenze del 27 novembre 2015;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata ed il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa DI NARDO Marina, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio quanto alla revoca della confisca;
sentito, altresi’, l’avv. (OMISSIS), del foro di Firenze, anche in sostituzione dell’avv.ssa (OMISSIS), del foro di Prato, che ha concluso per il rigetto o l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 27 novembre 2015, ha sostanzialmente riformato la precedente decisione, assunta in data 19 luglio 2013 dal Tribunale di Livorno, con la quale, per quanto ora di interesse, era stata dichiarata la penale responsabilita’ di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione alle opere edilizie loro contestate sub a) della imputazione, ad eccezione di quelle per le quali vi era un’attestazione di conformita’ in sanatoria emessa dal Comune di Rosignano Marittimo, ed a quelle di cui al capo b) (si tratta di una lottizzazione materiale); con tale sentenza costoro erano stati condannati alla pena ritenuta dal Tribunale di giustizia, essendo stata, altresi’, disposta la confisca dei terreni lottizzati.
Con la citata sentenza la Corte di appello, dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo b), nel quale ha ritenuto assorbito il reato di cui al capo a), ha, invece, prosciolto tutti gli imputati.
La Corte territoriale ha, altresi’, revocato la disposta confisca, sulla base della riflessione che le opere abusive erano state rimosse e che l’attuale assetto del territorio era conforme alla legge.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte di appello di Firenze, deducendone la illegittimita’ in relazione alla revoca della confisca, considerato che questa sarebbe stata disposta sulla base di elementi di fatto che non avrebbero giustificato la predetta soluzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.
Deve preliminarmente osservarsi che, sulla base di quanto e’ stato devoluto dalla ricorrente Procura generale di fronte a questa Corte di cassazione, allo stato e’ in discussione esclusivamente l’avvenuta revoca della confisca del terreno interessato dalla lottizzazione materiale addebitata agli odierni intimati, i quali, giova ricordare, sono stati tutti prosciolti dalle imputazioni loro contestate esclusivamente sulla base della ritenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, considerato assorbente della ulteriore residua imputazione.
La Corte territoriale ha, infatti, rilevato che le opere poste in essere dai prevenuti, consistenti nella suddivisione interna di un unico appezzamento di terreno tramite recinzioni, nella realizzazione di condutture per l’acqua e per l’energia elettrica a servizio dei singoli lotti in tal modo realizzati, nella installazione all’interno di essi di roulottes atte all’insediamento umano, erano tali da incidere sull’assetto del territorio, cosi’ integrando il reato contestato ai prevenuti.
Ha, tuttavia, aggiunto che l’insediamento cosi’ realizzato era stato da tempo rimosso, come pure le recinzioni delle singole porzioni di terreno delimitate come sopra descritto, sicche’, essendo decorso da tale evento, il termine prescrizionale del reato, gli imputati dovevano essere tutti prosciolti dalle imputazioni loro contestate.
La Corte gigliata ha, altresi’, ritenuto di dovere revocare la confisca del terreno oggetto della lottizzazione in quanto – pur avendo riconosciuto che i titoli edilizi rilasciati in sanatoria non potevano elidere il reato di lottizzazione abusiva, stante la mancanza del requisito della cosiddetta doppia conformita’ (uniformandosi sul punto, alla consolidata giurisprudenza di questa Corte; cfr., infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 giugno 2018, n. 28784) – ha, di contro, rilevato che le opere edili a suo tempo realizzate sono state rimosse, sicche’ allo stato potrebbe ritenersi che la offensivita’ della condotta a suo tempo tenuta e’ cessata e che, allo stato, l’assetto del territorio e’ conforme alla legge.
Ritiene il Collegio che l’argomento valorizzato dalla Corte territoriale onde revocare il provvedimento ablatorio non sia giuridicamente corretto.
Sul punto deve, in via preliminare, osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la circostanza che il reato di lottizzazione abusiva non sia stato punito in quanto lo stesso si e’ estinto per prescrizione prima della definitiva affermazione della penale responsabilita’ di chi lo aveva commesso, non e’ fattore di per se’ ostativo alla applicazione della sanzione della confisca ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 2, (fra le ultime, in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 febbraio 2019, n. 8350; idem Sezione III penale, 7 febbraio 2019, n. 5936).
Cio’ premesso, rileva questa Corte che la confisca in caso di lottizzazione abusiva e’ misura, avente la natura di sanzione amministrativa accessoria e non di misura di sicurezza (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 febbraio 2011, n. 5857), la cui adozione e’ stabilita in via generale dal ricordato Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 2, ogni qual volta il giudice accerti che vi e’ stata lottizzazione abusiva, senza che vi sia la necessita’ di verificare, diversamente da quanto parrebbe avere ritenuto la Corte toscana, l’attuale perdurante offensivita’ della condotta.
La misura sanzionatoria in questione, peraltro, non dovra’ essere applicata indiscriminatamente, dovendo la sua ampiezza essere, in ogni caso, commisurata, con un criterio di proporzionalita’, alle parti di terreno che siano state effettivamente interessate dalla attivita’ lottizzatoria.
Come, infatti, e’ stato rilevato, anche in considerazione della piu’ recente giurisprudenza in argomento espressa dalle Corti internazionali, ai fini della valutazione della conformita’ della confisca al principio di protezione della proprieta’ di cui all’articolo 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, (OMISSIS) S.r.l. contro Italia, assume rilievo anche l’aspetto dell’individuazione dei beni oggetto della misura, nel senso che il provvedimento ablatorio e’ legittimo se limitato ai beni immobili direttamente interessati dall’attivita’ lottizzatoria e ad essa funzionali (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 aprile 2019, n. 14743).
La confisca, peraltro, in caso di pronunzia di proscioglimento del prevenuto per effetto della prescrizione, per essere disposta, presupporra’ che il giudice abbia proceduto, sia pure incidentalmente, all’accertamento della responsabilita’ penale dell’indagato – condizione questa ineludibile affinche’ sia consentita la confisca urbanistica per il reato di lottizzazione abusiva Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ex articolo 44 anche nelle ipotesi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione – sulla base di elementi evincibili dagli atti attraverso un’analisi giurisdizionale idonea ad accertare l’effettiva sussistenza del reato in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, nel rispetto delle garanzie processuali che consentono all’imputato di interloquire sul materiale di causa al fine di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 aprile 2019, n. 14005), senza che, tuttavia, fra gli elementi determinanti ai fini della adozione della sanzione amministrativa, proprio in ragione della sua natura extrapenale, debba essere anche contemplata la perdurante offensivita’ della condotta tenuta dal prevenuto del quale sia stato disposto il proscioglimento per prescrizione.
La sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze che, alla luce degli elementi illustrati, riesaminera’ il tema della confiscabilita’ dei terreni abusivamente lottizzati, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 2, pur in presenza di una sentenza dichiarativa dell’avvenuta estinzione, per prescrizione, del reato di lottizzazione abusiva contestato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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