Configurabilità del reato di evasione

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 27 settembre 2019, n. 39828.

Massima estrapolata:

Ai fini della configurabilità del reato di evasione il presupposto della legalità dell’arresto o della detenzione deve essere accertato al momento della esecuzione della misura restrittiva della libertà personale. Pertanto la successiva assoluzione dell’imputato non priva la condotta di quest’ultimo del carattere di illiceità penale. [Nel caso al vaglio dei giudici era stata avanzata richiesta di revisione della sentenza di condanna per il delitto di evasione, sul rilievo che successivamente era intervenuta sentenza definitiva di assoluzione dal reato costituente titolo per la misura coercitiva il cui regime era stato violato].

Sentenza 27 settembre 2019, n. 39828

Data udienza 25 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRONCI Andrea – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. GIORGI Maria S. – rel. Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 12/02/2019 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) proponeva in data 08/02/2019 richiesta di revisione della sentenza del Tribunale di Paola 11/02/2005, irrevocabile il 12/07/2007, per il delitto di evasione, sul rilievo che era sopravvenuta il 03/03/2009 la sentenza definitiva di assoluzione dal reato costituente titolo per la misura coercitiva (con la conseguente riparazione per l’ingiusta detenzione subita), il cui regime applicativo egli aveva violato. Il ricorrente sollevava in proposito la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 385 c.p. e articolo 630 c.p.p., per contrasto con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento di cui all’articolo 3 Cost., nella parte in cui non e’ previsto che siano suscettibili di revisione – al pari di quanto avviene per le violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione personale revocata con efficacia ex tunc – le sentenze di condanna divenute irrevocabili per il delitto di evasione, nell’ipotesi di sopravvenuto proscioglimento per il reato con riferimento al quale era stata disposta la misura violata.
La Corte d’appello di Salerno, con ordinanza del 12/02/2019, dichiarava inammissibile la richiesta, sull’assunto che la legalita’ della misura cautelare doveva verificarsi con riguardo al momento della violazione della stessa, non rilevando gli esiti del giudizio di merito in ordine al reato per il quale essa era stata disposta. La Corte disattendeva la questione di legittimita’ costituzionale sollevata dal ricorrente giudicando manifestamente infondata la denunziata disparita’ di trattamento con la regolamentazione propria della violazione degli obblighi inerenti alle misure di prevenzione, aventi natura, ratio e presupposti di applicazione differenti.
2. Il difensore del (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza per il vizio di violazione di legge (articolo 3 Cost., articolo 630 c.p.p. e articolo 385 c.p.), ribadendo la denunzia d’irragionevolezza e disparita’ di trattamento e riproponendo la questione di legittimita’ costituzionale della disciplina in oggetto, nei medesimi termini gia’ formulati e disattesi in prime cure. Ha inoltre censurato la statuizione di condanna al pagamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende, attesa l’assenza di colpa nella proposizione del ricorso e nella prospettazione della domanda, richiamando in proposito la sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale.
3. Il P.G. ha concluso nel senso della manifesta infondatezza del ricorso chiedendo dichiararsene l’inammissibilita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo e principale motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
2. E’ pacifico che il (OMISSIS), nel momento in cui ebbe ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari, era sottoposto alla misura cautelare sulla base di un provvedimento legalmente emesso e pienamente valido. Cio’ comportava da parte sua l’obbligo di non allontanarsi da quel luogo e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dettate nel provvedimento dispositivo della misura per non incorrere nella sanzione prevista dalla norma incriminatrice di cui all’articolo 385 c.p.. Il fatto che – in epoca successiva all’allontanamento dal luogo dell’arresto domiciliare – tale misura sia risultata priva di giustificazione in conseguenza dell’assoluzione dell’imputato non priva la condotta di quest’ultimo del carattere di illiceita’ penale.
Va infatti rimarcato, in linea di diritto, che, giusta l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ (Cass., Sez. 6, n. 16460 del 11/02/2015, D’Erme, Rv. 263578; n. 34083 del 25/06/2013, Louri Mohamed alias Rabhi Salah, Rv. 256554; n. 15208 del 27/02/2009, Ferino, Rv. 243939; n. 14250 del 22/03/2005, Tomasello, Rv. 231195; 14/01/2005, Romani, non massimata), ai fini della configurabilita’ del delitto di evasione, la sussistenza del presupposto della legalita’ dell’arresto o della detenzione va verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della liberta’ personale.
L’articolo 385 c.p., nel sanzionare l’illiceita’ della condotta di evasione, notoriamente consistente nella riacquisizione della propria liberta’ personale da parte di colui che sia stato sottoposto a misura cautelare, in spregio alla sorveglianza da parte dei soggetti a tanto incaricati, richiedendo come presupposto che l’agente sia stato legalmente arrestato o detenuto per un reato, prescrive, ai fini della configurabilita’ del delitto, che la misura restrittiva della liberta’ personale sia stata disposta in conformita’ alle norme dell’ordinamento che quella misura disciplinano. Di talche’ e’ sufficiente, al fine che qui rileva, che il soggetto sia “legalmente” arrestato in relazione alle circostanze obiettivamente sussistenti al momento dei fatti, anche se poi non venga aperto un procedimento penale per lo specifico reato per il quale e’ stata applicata la misura pre-cautelare o l’arresto non venga convalidato, come del pari se intervenga sentenza di proscioglimento in ordine al reato per il quale sia stata disposta la custodia cautelare, risultata cosi’ priva di giustificazione in conseguenza dell’assoluzione e suscettibile di riparazione per l’ingiusta detenzione subita.
Quanto precede, del resto, costituisce necessitato corollario della ratio sottesa all’articolo 385 c.p., che e’ quella di garantire il rispetto dei provvedimenti dell’A.G. e, insieme, di conservare il controllo nei confronti del soggetto, la cui liberta’ sia stata sottoposta a limitazioni: cio’ che verrebbe irrimediabilmente ed irragionevolmente vanificato dall’accoglimento della tesi difensiva.
3. La dedotta questione di legittimita’ costituzionale, diretta ad allargare l’area della revisione, mezzo straordinario d’impugnazione che consente eccezionalmente e nei soli casi tassativamente previsti di rimuovere gli effetti del giudicato per esigenze di giustizia sostanziale, risulta pertanto manifestamente infondata, atteso che, per quanto detto, la disciplina normativa in oggetto, nella lettura offerta dalla giurisprudenza di legittimita’, recepisce puntualmente la scelta operata dal legislatore, che non appare affatto priva di ragionevolezza. Ne’, d’altro canto, sussiste la pur denunziata disparita’ di trattamento rispetto alla diversa regolamentazione di quanto avviene per le violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, Decreto Legislativo n. 159 del 2011, ex articolo 75 (gia’ L. n. 1423 del 1956, articolo 9), che venga successivamente revocata con efficacia ex tunc.
E’ ben vero che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la revoca con efficacia ex tunc del decreto applicativo della sorveglianza speciale, per invalidita’ originaria del provvedimento indotta da difetto genetico della pericolosita’ sociale (Sez. U., n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955), rende penalmente irrilevanti i comportamenti di inosservanza degli obblighi connessi alla misura di prevenzione (Sez. 6, n. 45868 del 15/05/2012, Meligeni, Rv. 253982; Sez. 1, n. 44601 del 11/01/2008, Pagano, Rv. 241911; Sez. 1, n. 35655 del 14/7/2004, dep. 2005, Alvaro, Rv. 232489), per via degli effetti rescindenti che da detta revoca scaturiscono, con conseguente caducazione degli obblighi imposti con la misura preventiva, considerati come mai stabiliti e tamquam non essent. Ma cio’ trova la propria ragion d’essere nella peculiare struttura che e’ propria di tale fattispecie, la cui legittimazione poggia su di un presupposto ad essa esterno, costituito dal decreto in materia di prevenzione, il venir meno del quale ab origine, essendo peraltro ontologicamente assistito da un’efficacia esecutiva solo provvisoria, determina logicamente l’irrilevanza penale della condotta posta in essere dall’agente. Laddove, nel caso del reato previsto e punito dall’articolo 385 c.p., l’esistenza di un legittimo titolo cautelare, al momento della consumazione della condotta di indebito allontanamento, e’ elemento strutturale ed interno alla previsione criminosa, risultando percio’ irrilevanti gli eventuali mutamenti successivi della vicenda processuale sottesa alla fattispecie di evasione, posto che il legislatore richiede qui non gia’ l’accertamento definitivo del reato presupposto, bensi’, coerentemente al bene giuridico tutelato, solo un legittimo stato di privazione della liberta’ personale (“essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato”).
4. La manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimita’ costituzionale, alla stregua delle considerazioni esposte, comporta altresi’ l’eguale manifesta infondatezza dell’ultimo motivo di ricorso, attinente alla condanna al pagamento dell’ammenda.
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile nella sua interezza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma, che si ritiene congruo determinare in duemila Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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