Reato di lottizzazione abusiva ed il mero abuso edilizio

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 25 settembre 2019, n. 39332.

Massima estrapolata:

Il reato di lottizzazione abusiva è integrato non soltanto dalla trasformazione effettiva del territorio, ma da qualsiasi attività che oggettivamente comporti anche solo il pericolo di un’urbanizzazione non prevista, o diversa da quella programmata; per integrare il reato di lottizzazione abusiva, diversamente dal mero abuso edilizio, è necessaria un’illegittima trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull’assetto urbanistico della zona; ne consegue che il giudice deve verificare, nei singoli casi, se le opere ritenute abusive abbiano una valenza autonomamente punibile ai sensi dell’art. 44, lett. a) e b), d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero se esse siano idonee a conferire all’area un diverso assetto territoriale, con conseguente necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle già esistenti, in tal modo sottraendo le relative scelte di pianificazione urbanistica agli organi competenti.

Sentenza 25 settembre 2019, n. 39332

Data udienza 24 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. CERRONI Claud – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 20/12/2018 del Tribunale di Latina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cuomo Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 dicembre 2018 il Tribunale di Latina ha rigettato cosi’ confermando il provvedimento impugnato – la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS), indagato per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 30 e Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c), nei confronti dell’ordinanza del 28 novembre 2018 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva disposto il sequestro preventivo di un’area in contrada (OMISSIS).
2. Avverso il predetto provvedimento e’ stato proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo d’impugnazione.
2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che non era configurabile in specie alcuna lottizzazione abusiva ed ancor meno un’ipotesi di confisca obbligatoria.
In specie, il consulente del Pubblico ministero aveva accertato che il piano seminterrato non risultava mutato rispetto all’originario titolo abilitativo, ed anzi esso era interamente utilizzato per l’attivita’ produttiva siccome indicato nell’elaborato grafico allegato alla s.c.i.a..
In relazione poi al contestato cambio di destinazione d’uso del piano terra e del primo piano, le Norme tecniche del Piano particolareggiato consentivano la realizzazione di edifici aventi in parte destinazione residenziale ed in parte destinazione produttiva, mentre in caso di semplice ampliamento della zona residenziale rispetto alle previsioni di piano (che consentivano la realizzazione di alloggio per il custode in edificio a destinazione industriale) non era configurabile lottizzazione abusiva, atteso che lottizzazione non poteva esserci in ipotesi di modifica non autorizzata e parziale della destinazione d’uso di edificio, in cui la parte residenziale avrebbe dovuto essere di dimensioni inferiori. Ne’, in tal modo, sussisteva incisione significativa sul carico urbanistico e sull’assetto del territorio, tant’e’ che lo stesso consulente del Pubblico ministero non aveva configurato in specie l’ipotesi lottizzatoria.
Veniva pertanto meno ogni ipotesi di confisca obbligatoria e doveva pertanto essere affrontata la prognosi di pericolosita’ del bene sequestrato, terminato ed abitato da oltre un biennio. In specie, il mero parziale cambio di destinazione d’uso non produceva alcun maggiore carico urbanistico, atteso, che in zona era appunto prevista la compresenza di edifici in parte produttivi ed in parte residenziali. Da cio’ l’inesistenza di attualita’ nelle esigenze cautelari.
In ordine poi al rilascio dell’autorizzazione sismica, vi era inesistenza di qualsivoglia pericolo statico stante l’emissione di certificato di collaudo statico, mentre – quanto al reato eventuale paesaggistico – risultava pacificamente rilasciata la relativa autorizzazione, con la conseguente insussistenza di periculum cautelare.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ inammissibile.
4.1. Per quanto concerne il motivo di impugnazione complessivamente azionato, va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’articolo 325 c.p.p. ammette il sindacato di legittimita’ soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge.
Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656); per contro, non puo’ esser dedotta l’illogicita’ manifesta della motivazione, la quale puo’ denunciarsi nel giudizio di legittimita’ soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui al citato codice, articolo 606, lettera e), (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
Del pari, in questa sede non e’ necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti e’ operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l’astratta sussumibilita’ in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (ex plurimis, Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279). In ogni caso, peraltro, vero e’ anche che, a tal fine ed in sede di controllo sui presupposti per l’adozione di una misura cautelare reale, il tribunale del riesame deve verificare non solo la astratta configurabilita’ del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilita’ e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693).
4.2. Al riguardo, ed a tali fini, il provvedimento impugnato ha avuto modo di verificare – con accertamento in fatto che questa Corte non potrebbe sindacare se non in ragione di un vizio motivazionale, non dedotto e neppure proponibile (v. supra) – che la modifica della destinazione d’uso dell’intero piano terra e del piano sottotetto, nonche’ la parziale modifica della destinazione del piano seminterrato non lasciavano dubbi circa la sussistenza dell’illecito lottizzatorio, trattandosi di mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico (da produttiva a residenziale), con diversi regimi urbanistici e divergenze nel rispettivo carico urbanistico. Laddove, in definitiva, l’uso residenziale cui le opere erano state in concreto destinate era del tutto difforme rispetto a quelli ammessi, ponendosi in insanabile contrasto con lo strumento urbanistico, cosi’ infine alterando gli equilibri prefigurati in sede di programmazione. Tutto cio’ in quanto, nel corso dei sopralluoghi in sede di indagine, era stata accertata la sussistenza di evidenti ed incisive modificazioni nello stato dei luoghi, rispetto a quanto comunicato ed assentito (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato). Mentre, quanto al fumus, la modifica della destinazione d’uso dell'”imponente fabbricato” avrebbe comportato un rilevante incremento del carico urbanistico ed una lesione degli interessi tutelati dal vincolo paesaggistico.
Al riguardo, infatti, nel lotto assoggettato a sequestro sarebbe stato realizzato, “in luogo di un opificio destinato alla produzione, deposito e vendita di porte, finestre e prodotti per la falegnameria di qualita’, un imponente fabbricato avente destinazione prettamente residenziale, ultimato e destinato ad abitazione” dell’odierno ricorrente.
4.2.1. Cio’ posto, se il reato di lottizzazione abusiva e’ infatti integrato non soltanto dalla trasformazione effettiva del territorio, ma da qualsiasi attivita’ che oggettivamente comporti anche solo il pericolo di un’urbanizzazione non prevista, o diversa da quella programmata (cfr. Sez. 2, n. 22961 del 29/03/2017, De Vigili e altro, Rv. 270177; Sez. 3, n. 37383 del 16/07/2013, Desimine e altri, Rv. 256519), in generale va ricordato che, per integrare il reato di lottizzazione abusiva, diversamente dal mero abuso edilizio, e’ necessaria una illegittima trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull’assetto urbanistico della zona; ne consegue che il giudice deve verificare, nei singoli casi, se le opere ritenute abusive abbiano una valenza autonomamente punibile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera a) e b), ovvero se esse siano idonee a conferire all’area un diverso assetto territoriale, con conseguente necessita’ di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle gia’ esistenti, in tal modo sottraendo le relative scelte di pianificazione urbanistica agli organi competenti (Sez. 3, n. 44946 del 25/01/2017, Giacobone, Rv. 271788).
4.2.2. In proposito, e tenuto conto della presente sede cautelare, il provvedimento impugnato ha ritenuto cosi’ di rintracciare gli estremi dell’ipotizzato reato (con ogni conseguenza anche in tema di obbligatorieta’ della confisca del terreno e delle opere ivi costruite), negando altresi’ che la prevista possibilita’ di realizzare ivi un alloggio per il custode fosse tale da conferire – contrariamente ai rilievi del ricorrente – una destinazione mista dell’area, si’ da legittimare la realizzazione di un edificio ad un uso prevalentemente residenziale (come in specie, rispetto all’originaria previsione dell’opificio a destinazione produttiva e commerciale). Mentre, infine, l’intervento si poneva appunto in contrasto con le previsioni dello strumento generale di pianificazione.
4.3. Ogni altra considerazione rimane cosi’ all’evidenza assorbita, anche in tema di contestate violazioni in materia antisismica e di compatibilita’ paesaggistica, devolvendo al giudizio di merito l’accertamento pieno di cognizione.
5. In definitiva, il ricorso pone questioni di fatto, che troveranno adeguato sfogo nella competente sede.
5.1. Ne consegue pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, la complessiva inammissibilita’ del ricorso.
Tenuto altresi’ conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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