Reato di impedito controllo di cui all’art. 2625 comma secondo cod. civ.

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 29 marzo 2019, n. 13803.

La massima estrapolata:

Il reato di impedito controllo di cui all’art. 2625 comma secondo cod. civ. può essere integrato anche da condotte meramente ostruzionistiche tese a impedire o ad ostacolare la partecipazione del socio all’assemblea ovvero dal reiterato e consapevole diniego, anche non esplicitamente manifestato, di fornire al socio, che ne abbia fatto ripetuta richiesta, la documentazione necessaria al controllo della gestione dell’impresa.

Sentenza 29 marzo 2019, n. 13803

Data udienza 11 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. BORRELLI Pao – rel. Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/01/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa PAOLA BORRELLI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa PICARDI ANTONIETTA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. (OMISSIS) per l’imputato, che si riporta alle note difensive depositate ed al ricorso ed insiste per il suo accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata e’ stata pronunziata il 16 gennaio 2018 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna di (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 2625 c.c., comma 2, perche’, quale socio accomandatario della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e discografiche di (OMISSIS), occultando i documenti contabili ovvero inviando le convocazioni assembleari ad indirizzi errati ovvero, ancora, fornendo risposte evasive alle richieste di documentazione contabile, ostacolava lo svolgimento delle funzioni di controllo del socio accomandante (OMISSIS), con un danno pari agli utili realizzati e non distribuiti dal (OMISSIS), per un totale di 20.586,90 Euro.
2. La sentenza e’ stata oggetto di ricorso per cassazione del difensore di fiducia dell’imputato, che ha formulato cinque motivi.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di tempestivita’ della querela dal momento che la persona offesa era a conoscenza dei fatti fin dal (OMISSIS), anno in cui propose la prima causa per ottenere la disponibilita’ dei documenti societari; allorche’ era stata escussa in dibattimento – aggiunge il ricorrente – la stessa persona offesa aveva affermato che l’imputato le impediva il controllo della societa’ da diversi anni.
2.2. Il secondo motivo lamenta i medesimi vizi, questa volta con riferimento all’individuazione del danno patito dalla parte lesa, individuazione che era stata operata in via presuntiva sul solo presupposto che il socio per decenni non fosse stato posto in grado di verificare gli esiti della propria partecipazione societaria, senza che esso fosse esattamente quantificato con una c.t.u. (rectius perizia) contabile. Il danno e’ l’evento del reato, il suo verificarsi consente di distinguere la fattispecie penale da quella amministrativa e la sua conoscenza costituisce il dies a quo del termine per proporre querela.
2.3. Il terzo motivo, deducendo gli stessi vizi, assume che la Corte di appello avrebbe erroneamente trascurato la necessita’ di una condotta attiva dell’agente volta ad ostacolare materialmente l’attivita’ del socio, condotta attiva che il ricorrente non aveva tenuto, tale non potendo ritenersi le “risposte evasive” fornite alla persona offesa o l’invio di convocazioni assembleari presso indirizzi reperiti dalla Camera di Commercio, ove la medesima risultava irreperibile.
2.4. Il quarto motivo (anch’esso fondato su violazione di legge e vizio di motivazione) verte sul profilo del coefficiente soggettivo la cui sussistenza sarebbe smentita da quanto emerso in dibattimento circa i contatti tra i commercialisti di imputato e persona offesa e dalla mancata dimostrazione che il ricorrente si fosse appropriato di utili o che essi fossero stati impiegati in maniera censurabile.
2.5. Il quinto motivo lamenta illogicita’ motivazionale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla sola pervicacia della condotta dell’imputato.
3. L’8 febbraio 2019 il difensore del (OMISSIS) ha depositato note di udienza in cui ha: 1) ribadito le doglianze in punto di intempestivita’ della querela; 2) lamentato che non fosse stato provato il danno ed il nesso eziologico che lo legherebbe alla condotta dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso – quello che predica la tardivita’ della querela – e’ inammissibile perche’ la questione posta e’ inedita, siccome non articolata specificamente nei motivi di appello. Va ricordato, infatti, che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (quanto alle violazioni di legge, cfr. articolo 606 c.p.p., comma 3, e, con riferimento alle censure motivazionali, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa e altro, Rv. 269632; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577).
Peraltro, proprio con riferimento alla tardivita’ della querela, questa Corte ha sancito il principio secondo cui essa non puo’ essere dedotta per la prima volta in sede di legittimita’, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio (Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017, Galizia, Rv. 271245 – 01; Sez. 5, n. 19241 del 09/02/2015, Grasso, Rv. 264847 – 01).
3. Il secondo motivo di ricorso – incentrato sull’individuazione del danno patito dalla parte lesa – e’ privo di confronto con la sentenza impugnata, nella quale la Corte territoriale ha offerto una rassegna completa e priva di indici di manifesta illogicita’ della ragioni per cui poteva dirsi provata l’esistenza del danno. Il Collegio milanese, infatti, ha evocato – quali spie circa l’esistenza di un danno in capo alla socia accomandante – i costi fiscalmente non detraibili che gravavano sull’impresa grazie alle iniziative del suo amministratore, nonche’ la scelta di non ripartire alcun utile tra i soci – dopo l’escussione giudiziaria coattiva ottenuta dalla (OMISSIS) – nonostante i ricavi certi legati ai diritti SIAE sulle canzoni interpretate dalla persona offesa (che era poi lo scopo per cui la societa’ era stata costituita) e quella di far gravare sulla societa’ i costi delle ulteriori produzioni discografiche ma non di farne percepire i ricavi.
Di fronte a questo complesso di dati – che questa Corte non puo’ valutare nella sua rispondenza agli atti processuali, ma di cui puo’ positivamente apprezzare la coerenza logica – il ricorso mantiene un profilo generico, limitandosi a denunziare la mancanza di un accertamento tecnico, ma senza impegnarsi a smentire realmente la correttezza in diritto della decisione come giustificata dai giudici di appello o la effettivita’, la razionalita’ e l’univocita’ della motivazione.
Il mancato confronto con la decisione avversata – e’ opportuno ricordarlo – contravviene ad una specifica indicazione ermeneutica, di recente ribadita da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, secondo cui il ricorso per cassazione e’ inammissibile per difetto di specificita’ dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
4. Anche il terzo motivo di ricorso e’ inammissibile, in primo luogo, perche’ privo di confronto con i passaggi della sentenza impugnata in cui la Corte ha rievocato, da una parte, la pluriennale contesa che aveva condotto la (OMISSIS) ad adire il Giudice civile e ad ottenere coattivamente sia la documentazione che gli utili e, dall’altra, l’atteggiamento ostruzionistico del (OMISSIS) quanto alle convocazioni assembleari.
Il tema e’ puntualmente affrontato e non specificamente contrastato dal ricorrente: nonostante dovesse essere ben chiara, perche’ manifestatasi ripetutamente nel corso degli anni, la volonta’ della (OMISSIS) di esercitare il proprio diritto di controllo sulla gestione della (OMISSIS), il ricorrente non aveva mutato atteggiamento ed inutili erano state anche le piu’ recenti richieste di esibizione di documenti formulate dalla persona offesa e dal suo commercialista (atti ostesi solo con il decreto di esibizione del pubblico ministero del 2013), che, peraltro, ad onta dei contatti con quello del (OMISSIS) (che, come il suo cliente, forniva anch’egli risposte evasive), non era mai stato richiesto di comunicare un nuovo indirizzo della cantante ne’ aveva mai ricevuto alcunche’ per conto della cliente; donde l’invio delle convocazioni assembleari ai recapiti dove la (OMISSIS) era irreperibile – essendovi diverse strade per renderne effettiva la conoscenza – si inseriva appieno nell’atteggiamento ostruzionistico e concretamente impeditivo dell’imputato.
Il ricorso e’ altresi’ inammissibile – per manifesta infondatezza – quanto alle premesse in diritto da cui muove, da reputarsi non foriere dei risultati auspicati.
Nel ricondurre il contegno dell’imputato al paradigma della norma punitiva, infatti, la Corte di appello ha adottato un’esegesi che il Collegio condivide, laddove ha valorizzato la condotta ostruzionistica del (OMISSIS) sia quanto alla mancata esibizione della documentazione attraverso la quale la persona offesa avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di controllo sulla gestione, sia quanto alla consapevole pretermissione della (OMISSIS) dalla partecipazione alle assemblee, momento che sarebbe stato funzionale all’esercizio delle prerogative legate al ruolo rivestito. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, infatti, si ritiene che la disposizione ex articolo 2625 c.c. vada interpretata nel senso che, alla nozione di “altri idonei artifici”, debbano essere ricondotti non solo atteggiamenti positivi caratterizzati da una franca direzione ostativa o impeditiva (quali, per esempio, le alterazioni contabili o la distruzione di documentazione societaria), ma anche contegni del tipo di quelli tenuti dal (OMISSIS), solo apparentemente inerti, ma del pari eloquenti, sia in una prospettiva ex ante che avuto riguardo agli effetti conseguiti, di una precisa scelta comportamentale di contrapposizione e resistenza alle legittime pretese di controparte; scelta concretizzatasi sia nel non accedere alle reiterate e pluriennali richieste tese a conoscere l’andamento societario, sia nell’impedire – dietro il simulacro di un inutile formalismo, cui non corrispondeva l’adozione di iniziative tese ad un effettivo coinvolgimento della persona offesa – la partecipazione assembleare della socia.
A ben vedere, tale esegesi non si presenta inconciliabile con quella evocata dal ricorrente circa la necessita’ di una condotta necessariamente attiva dell’amministratore della societa’, dal momento che l’atteggiamento tenuto dall’imputato e’ connotato da una scelta non gia’ meramente omissiva, ma, al contrario, da una precisa ed inequivocabile volonta’ ostativa e reattiva a fronte della pluralita’ di azioni della persona offesa chiaramente tese ad esercitare i propri diritti, il che la riconduce a pieno titolo nell’alveo delle altre condotte artificiose genericamente indicate dal legislatore.
5. Il quarto motivo (anch’esso fondato su violazione di legge e vizio di motivazione), che verte sul profilo del coefficiente soggettivo, e’ del pari inammissibile perche’ aspecifico in quanto, rievocando le medesime argomentazioni gia’ sviluppate negli altri motivi di ricorso, persevera nel non confrontarsi con la pronunzia impugnata, ignorando tutte le emergenze di cui gia’ si e’ detto in risposta al secondo ed al terzo motivo.
6. Riguardo l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, infine, il ricorso e’ parimenti inammissibile perche’ manifestamente infondato,giacche’ la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore, in particolare la pervicacia che l’imputato aveva manifestato nel portare avanti la propria condotta nonostante il ripetuto intervento dell’autorita’ giudiziaria. Tale interpretazione e’ ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma puo’ limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
7. Quanto alle note di udienza depositate l’8 febbraio 2019 dalla difesa dell’imputato, esse – al di la’ della denominazione attribuitagli dalla parte – altro non sono che una memoria difensiva, da reputarsi intempestiva in quanto depositata senza il rispetto del termine di quindici giorni liberi anteriore all’udienza, in violazione del disposto di cui all’articolo 611 c.p.p., comma 1, ultimo periodo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, si tratta di un termine previsto a pena di decadenza che, ove non rispettato, determina l’impossibilita’ di considerare il contenuto degli atti intempestivamente depositati (Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, De Silvio, Rv. 269673; Sez. 1, n. 8960 del 07/02/2012, Mangione, Rv. 252215). Tale termine, per quanto di ulteriore, specifico interesse in questa sede, non si applica solo ai procedimenti in camera di consiglio ma anche a quelli in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall’obbligo di prendere in esame la memoria o il motivo articolato (ex multis, Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935; Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutri’ e altro, Rv. 259618).
8. All’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. (come modificato ex. L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, cosi’ equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

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