Reato di furto aggravato

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 6 febbraio 2020, n. 5078

Massima estrapolata:

Risponde del reato di furto aggravato dalla circostanza di cui all’art. 625, c. 1, n. 7), cod. pen., l’operatore ecologico che abbia rubato il carburante destinato ai mezzi di raccolta dei rifiuti, configurandosi il furto di un bene destinato a pubblico servizio. La Corte ha respinto il ricorso fondato sulla esclusione dal novero degli incaricati di un pubblico servizio di coloro che svolgono mansioni di carattere materiale, come nel caso di specie, ribadendo l’irrilevanza della natura pubblica o privata del soggetto esercente ed accogliendo una nozione di bene destinato a pubblico servizio di natura eminentemente funzionale.

Sentenza 6 febbraio 2020, n. 5078

Data udienza 10 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/03/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CORASANITI GIUSEPPE, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 6 marzo 2019, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari – su impugnazione dell’imputato – ha confermato la condanna inflitta a (OMISSIS) per il reato di furto aggravato di carburante in concorso, cosi’ riqualificata, gia’ in primo grado, l’originaria contestazione di ricettazione. La Corte di appello, oltre alla circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 7), per essere il bene sottratto destinato a pubblico servizio siccome dotazione di mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti -, ha ravvisato altresi’ la circostanza aggravante del numero delle persone.
2. Ricorre avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo, che deduce erronea applicazione della disposizione di cui all’articolo 625 c.p., n. 7) in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto che il carburante sottratto ai mezzi degli operatori ecologici fosse un bene pubblico.
A questa conclusione i giudici di appello erano giunti erroneamente mutuando la natura pubblica del bene sottratto dal carattere di incaricati di pubblico servizio di coloro che svolgono l’attivita’ suddetta, cosi’ malamente interpretando il disposto degli articoli 357 e 358 c.p.. Quest’ultima norma, peraltro, esclude dal novero dei prestatori di pubblico servizio coloro che svolgono mansioni d’ordine o di carattere eminentemente materiale, quale e’ l’attivita’ degli operatori ecologici concorrenti del ricorrente nella commissione del reato.
Conclude il ricorrente affermando che, ai fini della procedibilita’ di ufficio del reato, non vale il riferimento all’articolo 625 c.p., n. 5), svolto dalla Corte di appello, dal momento che non vi era specifica contestazione ne’ dell’aggravante ne’ del concorso con i correi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ parzialmente fondato, nei termini di cui si dira’.
1. Ed invero non ha errato la Corte di appello quando ha escluso la fondatezza del motivo di appello che invocava l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 7), per essere stato sottratto un bene il carburante – destinato a pubblico servizio in quanto dotazione dei veicoli con i quali la societa’ concessionaria svolgeva il servizio di raccolta dei rifiuti.
Nella giurisprudenza di questa Corte che si e’ occupata della aggravante in parola, infatti, e’ stata accolta una nozione di bene destinato a pubblico servizio di natura eminentemente funzionale, attribuendo tale carattere al bene destinato al soddisfacimento di finalita’ utili per la collettivita’ – come quella in discorso – a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto esercente, che puo’ individuarsi sia direttamente nello Stato o in altro ente pubblico, sia in soggetti da questi ultimi incaricati (Sez. 5, n. 13067 del 28/10/2015, dep. 2016, Lazzeri, Rv. 266183; Sez. 4, n. 39257 del 20/09/2011, Christoph, Rv. 251435; Sez. 4, n. 20022 del 16/04/2008, Castri, Rv. 239981).
2. Quanto al tema dell’aggravante dell’aver commesso il fatto in tre o piu’ persone, il ricorso e’ invece fondato dal momento che non puo’ ritenersi contestata in fatto la circostanza che la Corte di appello ha ritenuto in sentenza.
Va ricordato, a questo proposito, che l’imputazione per cui l’imputato era stato tratto a giudizio riguardava la diversa condotta di ricettazione e che, in sede di riqualificazione in furto, il Tribunale non ha individuato, oltre quella di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 7), anche detta circostanza aggravante ne’ essa appare evincibile dal capo di imputazione, in cui i due correi sono stati indicati solo come i soggetti da cui l’imputato aveva ricevuto il carburante.
Cio’ posto, trattandosi di condanna per una fattispecie circostanziata in difetto di un’espressa contestazione sul punto, ne discende la nullita’, in parte qua, della sentenza impugnata; come emerge dal sistema processuale e come di recente sancito da una pronunzia di questa sezione, infatti, la sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, e’ nulla nella parte relativa a tale statuizione, ai sensi dell’articolo 522 c.p.p., comma 2, poiche’ il giudice ha il potere di intervenire sulla diversa qualificazione giuridica o sulla diversita’ del fatto, ma non di applicare circostanze mai contestate (Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti e altro, Rv. 273491).
Quanto alle conseguenze di detta nullita’, e’ principio sedimentato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui essa e’ di ordine generale a regime intermedio (ex multis, Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; Sez. 5, n. 572 del 30/09/2013, dep. 2014, Scano e altro, Rv. 258709); da cio’ ulteriormente consegue che la nullita’, a norma dell’articolo 180 c.p.p., se si e’ verificata nel giudizio, puo’ essere rilevata o eccepita fino alla sentenza del grado successivo.
Nel caso di specie, la nullita’ si e’ concretizzata con la pronunzia della sentenza di appello ed il grado successivo deve individuarsi, appunto, nell’odierno giudizio di cassazione, sicche’ la sentenza va annullata senza rinvio quanto alla circostanza aggravante in parola, che va esclusa da questa Corte.
Cio’, tuttavia, stante il corretto riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7), non ha alcuna implicazione in termini di procedibilita’ perche’ il furto resta procedibile di ufficio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 5 che elimina; rigetta nel resto il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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