Reato di fuga ex articolo 189 comma 6 del Codice della strada

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 6 giugno 2019, n. 25142.

La massima estrapolata:

Integra il reato di fuga, ex articolo 189 comma 6 del Codice della strada, la condotta di colui che effettua sul luogo del sinistro una sosta momentanea senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo.

Sentenza 6 giugno 2019, n. 25142

Data udienza 14 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MENICHETTI Carla – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/05/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MIGNOLO Olga, che ha concluso chiedendo;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore:
Per (OMISSIS) e’ presente l’avv. (OMISSIS), del foro di Ancona che insiste per il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale che, ritenuta (OMISSIS) responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 189, comma 6, ((OMISSIS)) la condannava alla pena di mesi 6 di reclusione, disponendo altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno. Pena sospesa e non menzione.
2. In particolare, l’imputata, avendo provocato un incidente stradale tamponando l’autovettura che la precedeva, condotta da una donna in stato di gravidanza, con a bordo un bambino in tenerissima eta’, si era limitata ad offrire una somma di denaro senza fornire le proprie generalita’ e senza attendere l’arrivo della Polizia Municipale, preferendo, invece, allontanarsi repentinamente dal luogo del sinistro.
3. Avverso la prefata sentenza l’imputata, a mezzo del difensore, interpone ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 189 C.d.S., comma 6, e vizio di motivazione. Premessa la distinzione tra le due fattispecie rispettivamente previste al comma 6 e al comma 7 del predetto articolo 189, sostiene che l’applicabilita’ del comma 6 e’ legittima solo allorche’, avvenuto l’urto, il responsabile non si sia affatto fermato. Le sentenze del merito, tuttavia, non ne traggono le ovvie conseguenze. L’assunto del giudice dell’appello sulla condotta dolosa della (OMISSIS) e’ smentito dalla stessa pronuncia del primo grado allorche’ questa affermava il dubbio sulla consapevolezza che la (OMISSIS) avesse bisogno di assistenza. La Corte di appello avrebbe dovuto raccogliere questo dubbio, escludendo in conseguenza l’elemento soggettivo del reato e pervenendo all’assoluzione ai sensi dell’articolo 530 c.p., comma 2. Diversamente opinando, infatti, non si sarebbe potuti pervenire, in primo grado, all’assoluzione per la contestazione di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 7, la quale poggia non sull’assenza di feriti bensi’ nella piu’ ampia assenza di consapevolezza che la persona offesa (OMISSIS) avesse bisogno di assistenza e quindi dell’evidenza di danno alcuno. La pronuncia di primo grado escludeva persino la ricorrenza del dolo eventuale che invece la sentenza di appello sembra introdurre ex novo. Si evidenzia la tenuita’ dei danni riportati dai veicoli e dalle persone coinvolte. Nessun accertamento e’ stato svolto sul nesso causale tra l’incidente e i danni che si assumono dal primo scaturiti. Trattasi, peraltro, di danni non indennizzabili stante che i danni indennizzabili sono solo quelli risultanti e provati con indagini strumentali o di evidenza clinica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ si risolve in una censura in fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in questa sede di legittimita’, ed e’ comunque manifestamente infondato.
2. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dall’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7, hanno diversa oggettivita’ giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalita’ del sinistro, mentre la seconda e’ finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885; Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016, Trinke, Rv. 266969; Sez. 4, n. 6306 del 15/01/2008, Grosso, Rv. 239038). Si e’ inoltre costantemente affermato che l’elemento soggettivo del reato previsto dall’articolo 189, comma 6, e’ integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualita’ che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalita’ di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente deve rappresentarsi la semplice possibilita’ che dall’incidente sia derivato un danno alle persone (Sez. 4, n. 16982 del 12/03/2013, Borselli, Rv. 255429; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354).
Cio’ posto, mentre nel reato di “fuga” previsto dall’articolo 189 C.d.S., comma 6, e’ sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone, per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, si richiede che sia effettivo il bisogno dell’investito. Effettivita’ che si reputa insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorche’ altri abbia gia’ provveduto e non risulti piu’ necessario l’intervento dell’obbligato. Certamente, l’assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute ex post dall’investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell’allontanamento (Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999 (dep. 09/05/2000), Sitia e altri, Rv. 216465; Sez. 4, n. 4380 del 02/12/1994 (dep. 24/04/1995), Prestigiacomo, Rv. 201501).
Quanto piu’ specificatamente al reato di cui all’articolo 189, comma 6, per il quale la (OMISSIS) ha riportato condanna, trattasi di un reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste, come si e’ gia’ osservato, nell’allontanarsi dell’agente dal luogo dell’investimento cosi’ da impedire o comunque, ostacolare l’accertamento della propria identita’ personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalita’ dell’incidente. Questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare che integra il reato di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 1 e 6, (cosiddetto reato di “fuga”), la condotta di colui che – in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone – effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea (nella specie “per pochi istanti”), senza consentire la propria identificazione, ne’ quella del veicolo. Infatti il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perche’, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire ne’ l’identificazione del conducente, ne’ quella del veicolo, ne’ lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalita’ dell’incidente e sulle responsabilita’ nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilita’ pratica (Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Boffa, Rv. 252734: fattispecie in cui la Corte ha affermato la responsabilita’ di un conducente che, dopo il sinistro, si era limitato ad abbassare il finestrino pronunciando la frase: “tutto bene”).
3. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi e non e’ incorsa in alcun vizio di motivazione. Quanto al reato di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 6, ha affermato, in particolare, che proprio la semplice offerta di una somma di denaro (alla quale peraltro non e’ stato dato alcun seguito), senza peraltro fornire le proprie generalita’ ed attendere l’arrivo della Polizia Municipale, testimonia che l’imputata era pienamente consapevole di aver arrecato un danno e che non voleva assumersi la responsabilita’ di quanto accaduto; e che la versione difensiva, secondo la quale la donna si sarebbe allontanata a causa del comportamento intimidatorio ed aggressivo della persona offesa, non risulta affatto credibile stante l’interesse di quest’ultima a che la (OMISSIS) rimanesse sul luogo dell’incidente in attesa degli operanti ai quali fornire le proprie generalita’.
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

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