Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 22 novembre 2018, n. 52681.
La massima estrapolata:
Ai fini dell’integrazione del reato di evasione dagli arresti domiciliari è irrilevante la dichiarazione, resa dal soggetto che si sia volontariamente allontanato dal luogo di restrizione e che sia stato tratto in arresto nella pubblica via, di volersi recare alla stazione dei Carabinieri per essere ricondotto in carcere, senza preventiva comunicazione alla autorità preposta al controllo della misura. Tale condotta omissiva non consente infatti né di stabilire il momento di allontanamento dal luogo degli arresti né di escludere il dolo generico proprio del suddetto reato, consistente nella consapevolezza di violare la misura cautelare in atto mediante il semplice allontanamento dal proprio domicilio.
Sentenza 22 novembre 2018, n. 52681
Data udienza 23 ottobre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente
Dott. MOGINI Stefano – rel. Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/03/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. STEFANO MOGINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avvocato (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato quella di primo grado pronunciata dal Tribunale di Palmi che lo ha condannato per il contestato reato di evasione dagli arresti domiciliari.
2. Il ricorrente deduce con due separati, ma sovrapponibili, motivi di ricorso, la violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen. e articolo 385 c.p., comma 1 e 3, e vizi di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del delitto di evasione e al principio del ragionevole dubbio di cui all’articolo 533 c.p.p., poiche’ la condotta del (OMISSIS) deve farsi risalire alla sua intenzione di evitare che i suoi familiari fossero ancora sottoposti alla serie ripetuta di controlli circa l’adempimento da parte sua alla misura cautelare degli arresti domiciliari ed egli si sarebbe cosi’ risolto, in modo del tutto ingenuo e senza preventivo avvertimento della autorita’ preposte al controllo della misura, a costituirsi presso la vicina caserma dei Carabinieri, i quali pero’, avvistatolo nella piazza del paese, lo hanno sottoposto ad arresto.
La motivazione delle sentenze di merito individuerebbe quindi erroneamente il parametro decisorio del dubbio come fondamento della condanna, non escludendo la plausibilita’ della ricostruzione alternativa dei fatti offerta dal ricorrente e non giustificando ne’ l’effettiva sottrazione del ricorrente al controllo delle autorita’, ne’ la corrispondente sua volonta’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
La sentenza impugnata da’ corretta applicazione al principio di diritto piu’ volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorche’ per chiedere di essere ricondotto in carcere (da ultimo, Sez. 6, n. 8614 del 25/02/2016, Cantiello, Rv. 266508, nel caso di specie l’imputato aveva giustificato il proprio comportamento – peraltro tenuto senza avere prima avvisato le Forze dell’Ordine – in ragione della insostenibilita’ della convivenza con la sorella ed il di lei marito; Sez. 6, n. 22109 del 13/05/2014, Costa, Rv. 262537), la’ dove afferma che nel caso di specie l’omessa previa comunicazione da parte dell’imputato di recarsi dai Carabinieri per essere condotto in carcere e l’arresto effettuato nella pubblica via in prossimita’ della stazione dei bus allorche’ il ricorrente era in possesso di un borsone coi suoi effetti personali non consente di accertare il momento dell’allontanamento dal luogo degli arresti e di escludere il dolo generico proprio del reato contestato, consistente nella consapevolezza di violare la misura cautelare in atto mediante il semplice allontanamento dal proprio domicilio.
2. All’infondatezza del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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