Reato di esercizio arbitrario e quello di minaccia

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 10 gennaio 2019, n. 920.

La massima estrapolata:

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di cui all’articolo 612 c.p., che contiene egualmente l’elemento della minaccia alla persona, non nella materialita’ del fatto che puo’ essere identica in entrambe le fattispecie, bensi’ nell’elemento intenzionale: nel reato di ragion fattasi l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che tale pretesa sia realmente fondata, ma bastando che di cio’ egli abbia ragionevole opinione; il reato di minaccia, invece, che tutela la liberta’ psichica o morale che viene garantita nei confronti di influenze intimidatrici estranee, e’ titolo generico e sussidiario rispetto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (compreso tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia) e rispetto ad altre ipotesi delittuose che contengono come elemento costitutivo la minaccia alle persone ed, atteso il suo carattere generico e sussidiario, resta escluso, in base al principio di specialita’, allorche’ la minaccia sia stata usata per uno dei fini particolari previsti per la “ragion fattasi”

Sentenza 10 gennaio 2019, n. 920

Data udienza 6 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – rel. Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) in difesa delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso o in subordine il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/11/2015 la Corte d’ Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Gragnano – in data 19/09/2011 in forza della quale (OMISSIS), previa derubricazione del reato contestato di cui al capo a) nell’ ipotesi di cui all’ articolo 393 c.p., era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni in danno di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
2. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, formulando tre motivi:
– primo motivo: violazione di legge quanto all’omessa derubricazione del fatto ascritto al capo a) quale ipotesi di minaccia ex articolo 612 c.p.. Assume che la corte territoriale aveva apoditticamente confermato l’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni senza esaminare i motivi di gravame e non considerando che difettavano i presupposti di cui all’articolo 393 c.p. in quanto, nella specie, le condotte delittuose era state poste in essere in una fase successiva al rifiuto di pagamento dei canoni di locazione allorquando era chiaro che la persona offesa non avrebbe dato corso ad alcun pagamento e, quindi, “non per costringere il (OMISSIS) ad adempiere ma per punirlo per la sua eccessiva reazione”;
– secondo motivo: difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena. Lamenta che la corte territoriale non aveva esplicitato il percorso seguito nella determinazione della pena laddove una specifica motivazione si rendeva indispensabile non avendo il primo giudice irrogato il minimo edittale;
– terzo motivo: difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Deduce che la sentenza era viziata quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all’ articolo 62 bis c.p., difettando ogni motivazione sul punto ed essendosi i giudici di merito limitati a mere formule di stile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Va premesso che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).
Osserva il collegio che la motivazione resiste alle censure di parte ricorrente nella parte in cui ha escluso l’ipotesi meno grave della minaccia dovendosi rilevare che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di cui all’articolo 612 c.p., che contiene egualmente l’elemento della minaccia alla persona, non nella materialita’ del fatto che puo’ essere identica in entrambe le fattispecie, bensi’ nell’elemento intenzionale: nel reato di ragion fattasi l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che tale pretesa sia realmente fondata, ma bastando che di cio’ egli abbia ragionevole opinione; il reato di minaccia, invece, che tutela la liberta’ psichica o morale che viene garantita nei confronti di influenze intimidatrici estranee, e’ titolo generico e sussidiario rispetto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (compreso tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia) e rispetto ad altre ipotesi delittuose che contengono come elemento costitutivo la minaccia alle persone ed, atteso il suo carattere generico e sussidiario, resta escluso, in base al principio di specialita’, allorche’ la minaccia sia stata usata per uno dei fini particolari previsti per la “ragion fattasi”.
I giudici di merito, nel ricostruire la vicenda de qua, hanno chiarito che tra il (OMISSIS) e (OMISSIS) erano insorti problemi proprio con riferimento al pagamento dei canoni e che “causa scatenante la condotta ” era stato “senza dubbio il preteso diritto di credito derivante dai canoni di locazione vantati dal prevenuto nei confronti nei confronti delle persone offese e mai pagati” risultando, quindi, evidente che l’imputato aveva con violenza e minaccia esercitato il proprio diritto di credito per ottenere il pagamento delle pigioni inevase, cosi’ risultando integrata la fattispecie di cui all’ articolo 393 c.p..
A fronte di tale ricostruzione, congrua in fatto e corretta in diritto, il ricorrente propone una lettura alternativa degli accadimenti – assumendo nell’ odierno ricorso che le condotte erano intervenute “in una fase successiva al rifiuto” ed erano state poste in essere esclusivamente “per punirlo per la successiva reazione” e non gia’ in correlazione con il credito de quo – certamente inammissibile in questa sede.
3. Manifestamente infondate sono anche le censure di cui al secondo e terzo motivo relative al trattamento sanzionatorio.
E’ appena il caso di ricordare che:
– la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’articolo 62 bis c.p., e’ oggetto di un giudizio di fatto e puo’ essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talche’ la stessa motivazione, purche’ congrua e non contraddittoria, non puo’ essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass. 28535/2014, rv. 259899; Cass. 34364/2010, rv. 248244; Cass. 42688/2008, rv. 242419).
Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravita’ effettiva del reato ed alla personalita’ del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche puo’ essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. E’ pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perche’ in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalita’ (Cass. 3896/2016, rv. 265826; Cass. 3609/2011, rv. 249163; Cass. 41365/2010, rv. 248737);
– in ordine alla graduazione della pena va ribadito che tale potere rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita, cosi’ come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p.; ne discende che e’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantita’ di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, e’ necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’articolo 133 c.p., le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravita’ del reato o alla capacita’ a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro).
3.1. Nella specie la corte territoriale ha chiarito le ragioni per le quali non potevano concedersi le chieste attenuanti generiche non avendo l’imputato indicato specifici elementi di segno positivo nonche’ rilevato la congruita’ della pena calcolato in misura di poco superiore al minimo edittale, e cio’ ha fatto nell’ esercizio dei poteri che le competevano con ragionamento insuscettibile di censure in questa sede, con conseguente manifesta infondatezza del terzo motivo.
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilita’ consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila.
L’ imputato va, altresi’, condannato alla refusione in favore della parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) delle spese processuali del grado liquidate in Euro 4.500,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende nonche’ alla refusione in favore della parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) delle spese processuali del grado liquidate in Euro 4.500,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA.

Avv. Renato D’Isa

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