Capacita’ di partecipare al processo penale di cui all’articolo 70 c.p.p.

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 9 gennaio 2019, n. 752.

La massima estrapolata:

La capacita’ di partecipare al processo penale di cui all’articolo 70 c.p.p., costituisce uno dei fondamentali e indefettibili presupposti richiesti dalla legge ai fini della costituzione e dello svolgimento del rapporto processuale, il cui cardine e’ rappresentato dal fatto che esso deve necessariamente far capo ad un soggetto capace di partecipazione cosciente al processo, come premessa essenziale della possibilita’ di autodifesa e quale garanzia del “giusto processo” presidiata dall’articolo 24 Cost.. Il diritto alla cosciente partecipazione al processo sussiste anche quando si configuri il difetto d’imputabilita’ al momento del fatto, giacche’ l’imputato ha interesse a far valere le proprie difese al fine di ottenere una pronunzia di proscioglimento con formula che escluda l’applicazione di misure di sicurezza.
Ne consegue, dunque, che se dalla pronunzia di una sentenza assolutoria o di proscioglimento puo’ derivare una conseguenza giuridicamente pregiudizievole per l’imputato riconosciuto incapace di partecipare al procedimento, il giudice e’ tenuto a disporre la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 71 c.p.p. e ss.

Sentenza 9 gennaio 2019, n. 752

Data udienza 11 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella – Presidente

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
nel conflitto di competenza tra:
Tribunale di sorveglianza di Potenza;
e la Corte di appello di Potenza;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
proposto con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Potenza in data 9/5/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. CASELLA Giuseppina, che ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza della Corte di appello di Potenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Lagonegro in data 15/9/2016, Michela (OMISSIS) era stata assolta, per vizio totale di mente, dalle imputazioni di ingiuria, violenza privata, minaccia, rapina aggravata, lesioni, danneggiamento, con applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, da eseguirsi presso una Residenza per l’esecuzione della misure di sicurezza (cd. Rems). Con separata ordinanza in pari data, lo stesso Tribunale aveva disposto, nei suoi confronti, l’applicazione provvisoria della misura, per la durata di tre anni, segnalando “la estrema pericolosita’ sociale” dell’imputata, la quale aveva commesso i menzionati reati “con modalita’ di condotta violente, sintomo di indole aggressiva e trasgressiva, espressione della patologia psichiatrica riscontrata, non attenuatasi con il decorso del tempo ma, altresi’, peggiorata” (v. ordinanza del Tribunale di Lagonegro, in atti).
2. Avverso la sentenza di primo grado aveva ritualmente proposto appello il difensore dell’imputata, lamentando la mancata sospensione del processo ex articolo 71 c.p.p., da parte del giudice di primo grado, nonostante la accertata incapacita’ processuale dell’imputata e censurando, inoltre, l’applicazione della misura di sicurezza detentiva del ricovero in una Rems, applicabile soltanto qualora ogni altra misura si fosse rivelata inidonea.
Nelle more del giudizio di appello, con provvedimento in data 7/4/2017, la Corte territoriale aveva rilevato l’impossibilita’, per le Rems individuate dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, di accogliere la (OMISSIS) per l’esecuzione della misura provvisoriamente applicata. Nondimeno, evidenziata la chiara assenza di collaborazione dell’imputata alla somministrazione della terapia e l’inadeguatezza di un trattamento farmacologico lasciato all’assunzione discrezionale della donna, la Corte di appello, aveva sostituito la misura del ricovero presso la Rems, disposta provvisoriamente, con quella della liberta’ vigilata con obbligo di dimora presso una “casa alloggio”, al fine di favorire la continuazione del rapporto terapeutico con i servizi psichiatrici e di garantire l’attuazione del progetto riabilitativo individuale.
Successivamente, all’esito del giudizio di secondo grado, con sentenza in data 16/11/2017, la Corte di appello di Potenza, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato la propria incompetenza e, al contempo, la competenza del Tribunale di sorveglianza di Potenza, cui aveva disposto trasmettersi gli atti. Cio’ sul presupposto che l’appello avesse investito, principalmente, il capo della sentenza riguardante l’applicazione della misura di sicurezza, laddove la doglianza, pure formulata, concernente la violazione dell’articolo 71 c.p.p., per non aver disposto il Tribunale la sospensione del processo, avrebbe riguardato una questione incidentale, non riconducibile alla nozione di “capo” o “punto” della decisione. Fermo restando che l’ordinanza con cui fosse stata disposta o respinta la sospensione, non avrebbe potuto essere impugnata con l’atto di appello, bensi’ con il ricorso per cassazione.
3. Con ordinanza in data 9/5/2018, il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha proposto conflitto negativo di competenza.
Sotto un primo profilo, il Giudice remittente ha rilevato come il motivo di appello avente a oggetto il punto della decisione del Tribunale di Lagonegro relativo alla “prevalenza” della pronuncia assolutoria sulla sospensione del processo (pag. 3 della sentenza richiamata), non avesse carattere incidentale e come, al contrario, esso fosse logicamente antecedente e pregiudiziale al successivo motivo di appello, proposto in via meramente subordinata, relativo alla possibilita’ di applicare una misura meno afflittiva e, comunque, idonea al contenimento della pericolosita’ sociale dell’imputata.
Inoltre, secondo la Corte di cassazione, l’accertamento dell’incapacita’ dell’imputato di partecipare cosciente al processo, impedirebbe la pronuncia di una sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilita’, che abbia applicato una misura di sicurezza, e, in generale, di una sentenza assolutoria o di proscioglimento da cui possa derivare una conseguenza giuridicamente pregiudizievole per l’imputato incapace di partecipare al procedimento. Per tale motivo, la dedotta nullita’ della sentenza per violazione del diritto di difesa) conseguente alla mancata sospensione del processo, costituirebbe un motivo di appello esulante dalla competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza, attenendo a un “punto” della decisione autonomo e diverso da quello, a esso subordinato, concernente l’applicazione della misura di sicurezza disposta.
Sotto altro profilo, sarebbe errata l’affermazione della Corte di appello circa l’inappellabilita’ dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione del processo, atteso che il ricorso per cassazione sarebbe esperibile nel solo caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento.
Su tali premesse, il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, tenuto conto della disciplina prevista dall’articolo 579 c.p.p., commi 1 e 2, secondo cui “contro le sentenze di condanna o di proscioglimento e’ data impugnazione anche per cio’ che concerne le misure di sicurezza, se l’impugnazione e’ proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili”, laddove la competenza del Tribunale di sorveglianza dovrebbe sussistere soltanto quando l’impugnazione sia stata proposta contro le sole disposizioni della sentenza riguardanti le misure di sicurezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilita’, in rito, del proposto conflitto di competenza, in quanto l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l’intervento di questa Corte.
2. Secondo la Corte territoriale la difesa dell’imputata avrebbe dovuto proporre appello davanti al Tribunale di sorveglianza di Potenza per due ordini di ragioni. Sotto un primo profilo, l’ordinanza che aveva rigettato l’istanza di sospensione del processo per incapacita’ dell’imputata di stare in giudizio non sarebbe stata appellabile, ma soltanto ricorribile per cassazione. Sotto altro aspetto, la possibilita’ di eccepire, in sede di impugnazione, la mancata sospensione del processo sarebbe stata preclusa dal proscioglimento per vizio totale di mente, atteso che la statuizione assolutoria prevarrebbe sulla eventuale sospendibilita’ del procedimento e avrebbe lo scopo di impedire che l’imputato o l’indagato psichicamente incapace venga giudicato in malam partem; sicche’ dovrebbe escludersene l’operativita’ nei casi di definizione del procedimento favorevole all’imputato, operando una sorta di fictio di capacita’ processuale dell’imputato, al cui apporto difensivo e’ possibile, in via del tutto eccezionale, ragionevolmente rinunciare.
Tuttavia, entrambi gli assunti non possono condividersi.
3. Quanto alla prima questione deve, infatti, rilevarsi che ai sensi dell’articolo 71 c.p.p., comma 3, il ricorso per cassazione “contro l’ordinanza” in materia di sospensione del processo puo’ essere proposto unicamente in relazione al provvedimento con il quale la sospensione e’ stata effettivamente disposta e non avverso la decisione che tale sospensione abbia rigettato (in questo senso; Sez. 3, n. 20296 del 26/4/2012, Bonini, Rv. 252765; Sez. 4, n. 12600 del 24/3/2010, Gonnelli, non massimata; Sez. 7, n. 7094 del 1/2/2006, Santapaola, non massimata; Sez. 2, n. 44355 del 4/11/2005, Santapaola, non massimata; Sez. 1, n. 9676 del 19/2/2004, Santapaola, Rv. 227232), salvo il caso, qui da nessuno evocato, di abnormita’ del provvedimento (Sez. 6, n. 35757 del 4/7/2013, Granato, in motivazione).
Ne consegue, dunque, che le eventuali censure della decisione con la quale il tribunale aveva ritenuto che non sussistessero le condizioni per la sospensione del processo dovevano essere dedotte, necessariamente, con l’atto di appello, come correttamente avvenuto.
Nella stessa prospettiva, deve escludersi che l’impugnazione fosse limitata ai soli capi della sentenza riguardanti le misure di sicurezza, dovendo quindi trovare applicazione la regola generale che attribuisce la competenza al giudice della cognizione sul merito e non al tribunale di sorveglianza quando l’impugnazione non riguardi soltanto “capi” penali della sentenza relativi alle misure di sicurezza, ma anche altri capi, ovvero altri “punti” della decisione pur afferenti allo stesso capo (cfr. Sez. 1, n. 2260 del 26/3/2014, dep. 2015, Sabbadin, Rv. 261891; Sez. 6, n. 36535 del 22/9/2010, D., Rv. 248597; Sez. 1, n. 2457 del 16/12/2008, dep. 2009, Pedone, Rv. 242812; Sez. 1, n. 6371 del 31/1/2006, Brusco, Rv. 233443).
4. Quanto, poi, al secondo profilo, deve osservasi che l’articolo 71 c.p.p., comma 1, nello stabilire che “se risulta che lo stato mentale dell’imputato e’ tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso”, prevede che tale provvedimento di sospensione debba essere emesso “sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere”. In altri termini, il legislatore non tutela l’interesse in se’ alla regolarita’ della costituzione e dello svolgimento del rapporto processuale – dovendo lo stesso, di regola, fare capo ad un soggetto capace di partecipare coscientemente al procedimento che lo riguarda e, cosi’, di esercitare anche personalmente il diritto di difesa – bensi’ tutela quell’interesse se e quando lo stesso sia funzionale alla protezione piena dei diritti e delle facolta’ dell’imputato (ovvero della persona sottoposta alle indagini). Come la dottrina ha sottolineato, l’istituto della sospensione del procedimento ha come suo scopo che l’imputato o l’indagato psichicamente incapace non venga giudicato in malam partem, con la conseguenza che deve escludersene la operativita’ in tutti i casi in cui sia possibile l’adozione di un provvedimento di definizione del procedimento favorevole allo stesso imputato: tanto si desume chiaramente dal dettato dell’articolo 70 c.p.p., comma 1, e articolo 71 c.p.p., comma 1, ma indirettamente anche dalle disposizioni contenute nell’articolo 70, e articolo 71, comma 4, che consentono al giudice, durante l’espletamento della perizia finalizzata ad accertare l’eventuale stato di incapacita’ processuale dell’imputato, come durante la gia’ disposta sospensione del procedimento, di assumere comunque le prove che possano condurre al proscioglimento dell’imputato medesimo. Ne’ va trascurato che, a mente dell’articolo 72, comma 2, la sospensione va revocata con ordinanza anche quando, pur permanendo lo stato di incapacita’ dell’imputato a partecipare coscientemente al processo, il giudice rilevi che vi sono le condizioni per pervenire ad una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei riguardi di quell’imputato.
L’interpretazione logico-sistematica delle norme appena considerate consente, dunque, di affermare che il provvedimento di sospensione non va adottato e, se gia’ disposto, va revocato laddove vi siano le condizioni per emettere nei confronti dell’imputato una sentenza a lui favorevole: situazioni nelle quali, prevalendo il principio del favor rei, la possibilita’ di una definizione del processo con una decisione vantaggiosa per l’imputato, ne giustifica la prosecuzione sulla base di una sorta di fictio di capacita’ processuale dell’imputato che si trova in una situazione di impedita autodifesa, al cui apporto difensivo e’ possibile, percio’, in via del tutto eccezionale, ragionevolmente rinunciare.
Nondimeno, deve escludersi che l’accertamento dell’incapacita’ dell’imputato di partecipazione cosciente al processo consenta la pronuncia della sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilita’ nei casi in cui si faccia contestuale applicazione di una misura di sicurezza. Questa Corte, sulla scia dei ripetuti interventi della Corte costituzionale nella delicata materia (v. sentenze 20/7/1992, n. 340 e 10/2/1993, n. 41), ha ripetutamente enunciato il condiviso principio che la capacita’ di partecipare al processo penale di cui all’articolo 70 c.p.p., costituisce uno dei fondamentali e indefettibili presupposti richiesti dalla legge ai fini della costituzione e dello svolgimento del rapporto processuale, il cui cardine e’ rappresentato dal fatto che esso deve necessariamente far capo ad un soggetto capace di partecipazione cosciente al processo, come premessa essenziale della possibilita’ di autodifesa e quale garanzia del “giusto processo” presidiata dall’articolo 24 Cost.. Il diritto alla cosciente partecipazione al processo sussiste anche quando si configuri il difetto d’imputabilita’ al momento del fatto, giacche’ l’imputato ha interesse a far valere le proprie difese al fine di ottenere una pronunzia di proscioglimento con formula che escluda l’applicazione di misure di sicurezza (cosi’ Sez. 4, n. 38246 del 21/7/2009, Ospitalieri, Rv. 244729).
Ne consegue, dunque, che se dalla pronunzia di una sentenza assolutoria o di proscioglimento puo’ derivare una conseguenza giuridicamente pregiudizievole per l’imputato riconosciuto incapace di partecipare al procedimento, il giudice e’ tenuto a disporre la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 71 c.p.p. e ss. (Sez. 5, n. 43489 del 13/07/2015, Marchesan, Rv. 264954).
5. Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza funzionale della Corte di appello di Potenza, alla quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all’articolo 32 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

Dichiara la competenza della Corte di appello di Potenza, cui dispone
trasmettersi gli atti.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *