Reato di detenzione di materiale pedopornografico

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|24 giugno 2021| n. 24644.

Ai fini della configurabilità del reato di detenzione di materiale pedopornografico non assume rilevanza il fatto che le immagini acquisite non siano immediatamente fruibili dall’agente perché cancellate o volontariamente accantonate in parti non più facilmente accessibili della memoria elettronica degli strumenti informatici.

Sentenza|24 giugno 2021| n. 24644. Reato di detenzione di materiale pedopornografico

Data udienza 3 marzo 2021

Integrale

Tag – parola: REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIDUALE – PORNOGRAFIA MINORILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1146/19 della Corte di appello di Reggio Calabria del 19 novembre 2019;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TOCCI Stefano, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

Reato di detenzione di materiale pedopornografico

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 19 novembre 2019 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna di (OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia pronunziata dal Tribunale di Reggio Calabria il precedente 7 dicembre 2018 essendo stato quello riconosciuto responsabile del reato di cui all’articolo 600-quater c.p. aggravato ai sensi dell’articolo 602-ter c.p., comma 9, per essersi egli procurato ed avere detenuto immagini a contenuto pedopornografico; con le aggravanti della ingente quantita’ e dell’avere egli utilizzato atti volti ad impedire la identificazione dei dati di accesso sulla rete informatica.
La Corte, ricostruite le fasi che avevano condotto alla identificazione del prevenuto come detentore di immagini a contenuto pedopornografico, ha rilevato che i motivi di impugnazione presentati dall’imputati, taluni aventi carattere processuale, in particolare in ordine alle modalita’ di acquisizione delle prove a carico del predetto, altri di carattere sostanziale, erano privi di pregio.
In particolare, quanto al primo profilo, attinente alle modalita’ di espletamento di taluni accertamenti sui supporti informatici in uso al prevenuto, la Corte di appello ha osservato che siffatte prove, in quanto non caratterizzate da profili di irripetibilita’, posto che lo svolgimento delle indagini da parte della Pg non ha determinato alcuna modifica nei supporti informatici in sequestro, aveva lasciato del tutto impregiudicata la possibilita’ per la difesa dell’imputato di rinnovare le medesime operazioni tecniche compiute dalla Pg sui medesimi reperti, onde verificarne i risultati; pertanto le operazioni tecniche compiute in sede di indagini preliminari debbono intendersi legittimamente eseguite e, pertanto, i risultati di esse sono utilizzabili ad avviso della Corte di Reggio Calabria in sede di giudizio abbreviato.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, articolando sostanzialmente tre motivi di ricorso.
Il primo di essi riguarda, in sintesi, il tema della inutilizzabilita’ delle risultanze di taluni accertamenti irripetibili eseguiti dalla polizia giudiziaria in spregio di quanto per essi stabilito dall’articolo 360 c.p.p..
In particolare il ricorrente ha osservato che per lo svolgimento di taluni di tali accertamenti, delegati dal Pm alla Polizia postale, veniva dato avviso alla difesa dell’imputato; gli stessi, pertanto, iniziavano in data 22 gennaio 2018 alla presenza, anche, del Consulente tecnico di parte designato dalla difesa del (OMISSIS); essi terminavano il successivo 16 marzo 2018; nessun successivo avviso era indirizzato alla difesa dell’imputato, sicche’ nessuna successiva delega di indagine veniva conferita dal Pm.

 

Reato di detenzione di materiale pedopornografico

Ciononostante, nel corso del giudizio abbreviato il Gup disponeva ai sensi dell’articolo 441 c.p.p., comma 5, l’esame di un funzionario della Polizia postale il quale riferiva in merito ad ulteriori indagini dal medesimo svolte nel maggio del 2018, apparentemente in assenza di delega ed apparentemente senza che sia stata dimostrata la piena identita’ fra i reperti informatici da lui in tale occasione consultati e quelli oggetto delle precedenti verifiche.
Le risultanze cosi’ acquisite sarebbero inutilizzabili secondo la ricorrente difesa, la quale si duole, in primo luogo, del fatto che, per opporsi al relativo motivo di appello, la Corte territoriale si sia acriticamente rifatta ad una ordinanza di rigetto della eccezione formulata in tale occasione dalla difesa del prevenuto emessa in sede di giudizio abbreviato dal Gup, omettendo una autonoma valutazione sul motivo di impugnazione, risultando cosi’ viziata per difetto di motivazione.
La difesa del ricorrente, ribadita la censura riferita alle modalita’ di estrazione delle copie di lavorazione dei supporti informatici in uso al (OMISSIS), ha altresi’, rilevato che i vizi in questione non possono ritenersi sanati o comunque non deducibili per effetto della scelta del rito abbreviato, avendo la difesa dedotto tale inutilizzabilita’ sin dal primo momento processuale in cui essa si era palesata.
Quale ulteriore censura la ricorrente difesa ha, altresi’, lamentato il fatto che, per effetto del vizio nella acquisizione della prova, non vi sono elementi certi per ritenere che il materiale pedopornografico di cui al capo di imputazione fosse stato detenuto dal (OMISSIS) in quantita’ tale da integrare gli estremi della ingenza; d’altra parte una certa quantita’ di essi era contenuta nella memoria non accessibile dei predetti supporti informatici e non vi sono elementi per ritenere che il (OMISSIS) abbia mai fatto ricorso agli strumenti informatici che gli avrebbero potuto consentire l’accesso a tale parte della memoria dei supporti in questione; la impossibilita’, pertanto, di quantificare files del tipo di cui alla contestazione effettivamente nella disponibilita’ del (OMISSIS), era elemento che avrebbe imposto di escludere la loro ingente quantita’.
Infine, il ricorrente ha contestato, sostenendone la mancanza di un’adeguata motivazione, la parte della sentenza con la quale e’ stata determinata la sanzione inflitta al prevenuto, senza che siano stati esplicitati i criteri seguito per la sua dosimetria.

 

Reato di detenzione di materiale pedopornografico

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, essendone risultati infondati o inammissibili i motivi posti alla base, deve essere a sua volta rigettato.
Riguardo al primo motivo si rileva che lo stesso e’ sostanzialmente ripetitivo del motivo di impugnazione di fronte alla Corte di appello di Reggio Calabria con il quale erano state contestate le modalita’ di acquisizione in sede di indagini preliminari dei files contenenti le immagini pedopornografiche la cui acquisizione e detenzione e’ stata contestata al ricorrente.
In tal senso, pertanto, si rileva come la doglianza, atteso che nel presentarla il ricorrente non si e’, in sostanza, confrontato con la motivazione della Corte di merito, limitandosi a riproporre le medesime censure da questa gia’ esaminate e non contestando puntualmente le ragioni che avevano condotto la Corte calabrese a disattendere il motivo di impugnazione (e cioe’ la non irripetibilita’ degli accertamenti compiuti sui supporti informatici nella disponibilita’ del (OMISSIS) da parte della Polizia giudiziaria, i quali non sono stati manomessi a seguito delle indagini ma hanno conservato le loro originarie caratteristiche di struttura, contenuto ed accessibilita’, di tal che nessuna violazione del diritto di difesa e’ riscontrabile nel loro svolgimento, potendo il ricorrente dimostrare di avere raggiunto, svolgendo analoghe indagini, risultati diversi da quelli della Pg e, comunque, lui piu’ favorevoli), si palesi in realta’ aspecifica in quanto non indirizzata a segnalare un effettivo difetto della sentenza impugnata ma volta a rimettere in discussione, senza alcun apporto di elementi di novita’, un profilo decisionale gia’ esaminato in sede di merito.
Riguardo al secondo motivo di impugnazione, con il quale la difesa dell’imputato si e’ doluta, con riferimento alla ritenuta violazione di legge, del fatto che a carico di quello sia stata considerata sussistenza la circostanza aggravante della ingente quantita’ del materiale pedopornografico acquisito e detenuto, si rileva che si tratta di doglianza infondata.
Premesso, infatti, che la nozione di ingente quantita’ non e’ nozione i cui confini siano rigidamente definiti in sede normativa, si rileva che, in ogni caso la stessa e’ stata ritenuta ravvisabile ogni qual volta, a prescindere dal numero dei files aventi il carattere pedopornografico detenuti dal soggetto, questi fossero, a loro volta, costituiti da un significativo numero di immagini (Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 agosto 2017, n. 39543, nella quale la caratteristica della ingenza e’ stata ravvisata nella detenzione di oltre un centinaio di immagini del tipo di quelle ora in questione; Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 agosto 2016, n. 35866, nella quale la predetta aggravante e’ stata ravvisata allorche’ la detenzione aveva ad oggetto un filmato ed un compendio di circa altre 300 immagini ferme).

 

Reato di detenzione di materiale pedopornografico

Nel caso in esame a carico del (OMISSIS) e’ stata rinvenuta una quantita’ di immagini aventi contenuto pedopornografico superiore di molto ai limiti di cui sopra, in relazione alla quale non vi e’ dubbio che la scelta della Corte territoriale di confermare la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto ricorrere la circostanza aggravante, sia stata la piu’ corretta.
Deve, peraltro, osservarsi come con maggior rigore, sul punto, debba essere esaminato il caso della detenzione di filmati, che il (OMISSIS) aveva in numero non certamente irrisorio, aventi contenuto pedopornografico, essendo di comune esperienza che da essi, attraverso la estrapolazione dei singoli frames, cioe’ di quelle parti elementari del filmato che nella cinematografia digitale hanno sostituito i fotogrammi della cinematografia tradizionale, sia possibile ricavare un numero moto elevato di immagini diverse, pur partendo da un unico file di provenienza, in tal modo, evidentemente moltiplicando gli effetti dannosi della possibile diffusione delle immagini stesse.
La affermazione che, ai fini della integrazione del reato di cui all’articolo 600-quater c.p. le immagini debbano essere immediatamente fruibili dall’agente e che, pertanto, dal novero delle stesse debbano essere escluse quelle gia’ cancellate o comunque non immediatamente accessibili e’ frutto di una personale ricostruzione ermeneutica del ricorrente, posto che la norma non fa assolutamente riferimento ad una contestualita’ temporale della detenzione ed indubbiamente cio’ che e’ stato cancellato o, comunque, volontariamente accantonato in parti anche non piu’ facilmente accessibili della memoria elettronica degli strumenti informatici se e’ stato acquisito dall’agente e da questi, sia pure per il solo tempo del suo accantonamento o cancellazione, detenuto vale ad integrare gli estremi del reato contestato, ove tali operazioni siano state, come nel caso di specie appare essere non contestato, consapevolmente eseguite.
Con riferimento al terzo motivo di impugnazione, riguardante la dosimetria sanzionatoria, contestata con riferimento alla mancata indicazione dei criteri che hanno presieduto alla sua determinazione, si’ rileva che il (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, tenuto conto del fatto che a carico dello stesso erano state riconosciute talune circostanze aggravanti; al riguardo ha osservato la Corte di Reggio Calabria che i motivi di impugnazione formulati sul punto dalla ricorrente difesa avevano avuto, appunto, ad oggetto la ricorrenza di tali aggravanti, fattore questo che, una volta confermata la loro sussistenza da parte della Corte territoriale, ha giustificato la conferma della sanzione a suo tempo irrogata, non essendo stata siffatta determinazione contestata, secondo la non criticata ricostruzione della Corte reggina, sotto altri e diversi profili.
Il ricorso del (OMISSIS) deve, pertanto essere rigettato ed il ricorrente, visto l’articolo 616 c.p.p., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi delle persone, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

Reato di detenzione di materiale pedopornografico

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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