Reato di cui all’articolo 677 del Codice penale a carico dell’amministratore del condominio

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 12 dicembre 2019, n. 50366

Massima estrapolata:

Accade spesso che, nonostante la necessità di lavori urgenti in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali (come i solai dei garage), non si formi la volontà assembleare e non vengano stanziati i fondi necessari. Ma non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all’articolo 677 del Codice penale a carico dell’amministratore del condominio per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere. Al contrario: ricade su ogni singolo proprietario l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa.

Sentenza 12 dicembre 2019, n. 50366

Data udienza 7 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – rel. Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/11/2018 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DI GIURO GAETANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ZACCO FRANCA che ha concluso chiedendo il rigetto.

RILEVATO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data 14/07/2017 dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica, che condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena condizionalmente sospesa di mesi uno di arresto in ordine al reato di cui all’articolo 677 c.p., comma 3, accertato il (OMISSIS).
La Corte territoriale ritiene indubbia la concretezza del pericolo alle persone e la colpa addebitabile agli imputati, che, quali proprietari delle singole unita’ abitative, omettevano per lunghissimo tempo i dovuti adempimenti posti a loro carico dalle ordinanze sindacali. Ritiene infondata la richiesta di declaratoria di non punibilita’ in ragione dell’operativita’ dell’articolo 677 c.p., comma 1 conseguente alla concessione delle attenuanti generiche. Osserva, invero, che detta concessione ha incidenza in relazione esclusiva rispetto alla pena e non vale a qualificare il fatto nella meno grave condotta prevista dal comma 1, in relazione alla quale va comminata la sola sanzione amministrativa. Rileva che, attesa la permanenza del reato, lo stesso puo’ dirsi consumato solo nel 2017 Con cessazione del pericolo, come risulta dagli stessi motivi di appello, attraverso la messa in sicurezza dell’edificio in rovina in epoca di poco antecedente la pronuncia della sentenza di primo grado e che, pertanto, il termine prescrizionale non e’ decorso (maturando, invero, la prescrizione nel 2022).
2. Avverso tale sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono, tramite il proprio comune difensore, per cassazione.
2.1. Col primo motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione dell’articolo 157 c.p., articolo 161 c.p., n. 2 e articolo 677 c.p., comma 3 e vizio di motivazione. Il difensore rileva che, pur essendo il reato contestato di natura permanente, la permanenza puo’ ritenersi cessata con la data di accertamento del reato o comunque col completamento del transennamento dell’area sottostante l’immobile pericolante avvenuto il (OMISSIS), e non con la messa in sicurezza dello stabile, peraltro riferita genericamente al 2017.
2.2. Col secondo motivo di ricorso la difesa denuncia violazione dell’articolo 677 c.p., comma 3, e vizio di motivazione. Osserva che nel caso di specie, essendovi un amministratore del condominio e quindi una persona tenuta alla vigilanza e manutenzione dell’edificio condominiale, lo stesso andava considerato soggetto attivo del reato al posto dei proprietari, la cui responsabilita’ era unicamente sussidiaria. Lamenta che tale profilo sia stato assolutamente trascurato dalla sentenza impugnata.
2.3. Col terzo motivo di impugnazione ci si duole del difetto assoluto di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato. Si rileva che con l’appello era stato evidenziato che gli imputati, in quanto proprietari, erano esenti da qualsiasi tipo di colpa, sia perche’ del problema si era occupato l’amministratore condominiale mediante il transennamento della zona, sia perche’ essi, indipendentemente dall’intervento dell’amministratore, si erano adoperati per procedere alla demolizione della struttura di loro proprieta’, ma questa iniziativa richiedeva per la pratica attuazione sia l’approvazione del Comune di Foggia, sia la contestuale partecipazione degli altri condomini, proprietari di altre porzioni dell’edificio anch’esse pericolanti.
2.4. Col quarto motivo di ricorso vengono dedotti violazione dell’articolo 677 c.p., comma 3 e articoli 62 bis e 69 c.p. e mancanza di motivazione. Si rileva che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto non influenti le circostanze attenuanti generiche sulla derubricazione del reato contestato nell’ipotesi semplice prevista dall’articolo 677 c.p., comma 1 con conseguente dichiarazione di insussistenza del reato perche’ depenalizzato, previa concessione di dette circostanze e dichiarazione di equivalenza delle stesse con l’aggravante di cui al comma 3 dello stesso articolo.
Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
1.1.Inammissibile e’ il primo motivo di impugnazione. Invero, con esso, sotto le spoglie della violazione di legge e del vizio di motivazione, il difensore invita ad una non consentita, in questa sede, rivalutazione di elementi fattuali, a fronte dell’argomentazione della Corte territoriale, scevra da vizi logici e giuridici, secondo cui il reato puo’ dirsi consumato solo con la cessazione del pericolo avvenuta con la messa in sicurezza dello stabile nel 2017, deducibile dagli stessi motivi di appello, e non col mero transennamento realizzato su sollecitazione dei vigili del fuoco dall’amministratore condominiale con la collaborazione del geometra della Polizia Municipale di Foggia (come riportato a pag. 2 del ricorso), come, invece, ancora aspecificamente obiettato in questa sede; transennamento, che senza dubbio non escludeva il pericolo per la pubblica incolumita’, limitandosi a tenere lontane le persone dai fabbricati. Invero, come osservato da questa Corte, con riguardo alla natura di reato permanente dell’articolo 677 c.p., comma 3, lo stato di consumazione perdura finche’ il pericolo per la pubblica incolumita’ non sia cessato; con la conseguenza che, trattandosi di reato permanente a condotta omissiva, la permanenza viene a cessare solo nel momento in cui viene meno la situazione antigiuridica per fatto volontario dell’obbligato o per altra causa (Sez. 1, n. 6596 del 17/01/2008 – dep. 12/02/2008, Corona e altri, Rv. 239130). Come, nel caso di specie, con la messa in sicurezza dell’edificio da parte dei proprietari.
1.2.Inammissibile e’, altresi’, il secondo motivo di ricorso in quanto manifestamente infondato e aspecifico, a fronte anche della motivazione della sentenza di primo grado (che costituisce un unicum motivazionale con quella impugnata). Detta sentenza, invero, osserva come “gli imputati, destinatari, tra gli altri, delle richiamate ordinanze sindacali, e proprietari di singole unita’ abitative comprese nel fabbricato, fossero tenuti all’obbligo di mantenere l’edificio in condizioni tali da evitare l’insorgere di pericoli per la pubblica incolumita’”. Rileva che,” a prescindere dalla responsabilita’ di altri comproprietari dell’immobile al civico (OMISSIS), e’ indubbio che gli odierni imputati sono rimasti inerti nonostante l’intimazione sindacale ad eseguire i lavori necessari alla messa in sicurezza dell’edificio”. Sottolinea, quindi, come la responsabilita’ sia dei proprietari delle unita’ abitative, altresi’ destinatari dell’intimazione sindacale. Venendosi cosi’ ad escludere ogni responsabilita’ dell’amministratore condominiale, che al piu’ avrebbe potuto concernere le parti condominiali pericolanti.
Ma, anche con riguardo a tale responsabilita’, questa Corte ha osservato che in tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali (nella specie, i solai dei locali garage), nel caso di mancata formazione della volonta’ assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado che da’ luogo al pericolo non puo’ ipotizzarsi la responsabilita’ per il reato di cui all’articolo 677 c.p. a carico dell’amministratore del condominio per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere, ricadendo in siffatta situazione su ogni singolo proprietario l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilita’ al medesimo dell’origine della stessa (Sez. 1, n. 21401 del 10/02/2009 – dep. 21/05/2009, Santarelli e altro, Rv. 243663: nell’affermare tale principio, la Corte ha anche chiarito che, nel caso previsto dal comma 3 della citata norma, al fine di andare esente da responsabilita’, e’ sufficiente per l’amministratore intervenire sugli effetti della rovina, interdicendo, ove cio’ sia possibile, l’accesso o il transito delle persone).
1.3.Manifestamente infondato e aspecifico e’ pure il terzo motivo di impugnazione. La sentenza impugnata anche in punto di elemento soggettivo del reato e’ integrata dalla sentenza di primo grado, che, oltre a ricalcare quanto gia’ riportato, evidenzia che “ai fini dell’integrazione del reato in parola che costituisce illecito contravvenzionale, e’ sufficiente la colpa e non e’, quindi, necessario che la condotta omissiva sia motivata da una specifica volonta’ di sottrarsi ai dovuti adempimenti, essendo al contrario, sufficiente a tanto anche un atteggiamento negativo dovuto a colpa” e che “nel caso di specie si trattava di interventi da tempo necessari, la cui esecuzione era stata di fatto procrastinata a tempo indeterminato”. Quanto, poi, alle lamentate difficolta’ oggettive degli interventi di messa in sicurezza, in assenza della collaborazione di altri proprietari e di autorizzazioni amministrative, i ricorsi non sono autosufficienti, sembrando, peraltro, la successiva messa in sicurezza smentire tale doglianza.
1.4 Anche il quarto motivo e’ manifestamente infondato e meramente reiterativo. Invero logica e giuridicamente corretta e’ la motivazione della sentenza impugnata, laddove esclude che la concessione delle circostanze attenuanti generiche comporterebbe la derubricazione della fattispecie di cui all’articolo 677 c.p., comma 3, nell’illecito amministrativo di cui al comma 1 dello stesso articolo, e afferma che inciderebbe esclusivamente sull’entita’ della pena, calcolata in base ai parametri di cui all’articolo 677 c.p., comma 3.
A fronte di tale iter logico argomentativo, la difesa torna sul rilievo palesemente infondato con cui gia’ risulta essersi confrontata la sentenza impugnata, incorrendo in tal modo anche nell’aspecificita’.
2. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, ciascuno al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila Euro, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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