Reato di contraffazione di prodotti doc

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 10 dicembre 2019, n. 49889

Massima estrapolata:

Risponde del reato di contraffazione di prodotti doc il legale rappresentante della società vinicola, coinvolta in base alla legge sulla responsabilità degli enti, indagato per la provenienza non tracciabile del mosto destinata alla produzione di aceto balsamico di Modena. La società era autorizzata solo alla lavorazione delle uve da vino.

Sentenza 10 dicembre 2019, n. 49889

Data udienza 10 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 12/03/2019 del TRIB. LIBERTA’ di FOGGIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SCARCELLA ALESSIO;
sentite le conclusioni del PG Dr. MARINELLI FELICETTA, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore presente, Avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 12.03.2019, il tribunale del riesame di Foggia, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dal PM avverso il provvedimento di revoca del sequestro preventivo emesso dal GIP in data 28.01.2019, disponeva il sequestro di 6500 hl. E 12.420 kg. di mosto, come da provvedimento di sequestro preventivo del 17.12.2018.
Per migliore intelligibilita’ dell’impugnazione, giova precisare che il provvedimento impugnato ha attinto il ricorrente (OMISSIS), quale legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) s.r.l., in quanto indagato in relazione al delitto di cui all’articolo 517-quater c.p., e con riferimento alla societa’, in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 25-bis. In particolare, l’Accusa mossa all’indagato contesta la provenienza non tracciabile documentalmente, in quanto avvenuta “in nero”, di mosto di uve da tavola nella filiera dei mosti di uve da vino destinata alla produzione di “aceto balsamico di Modena” e che la societa’ amministrata dall’indagato risultava autorizzata all’esclusiva lavorazione delle uve da vino e/o degli altri prodotti vitivinicoli da queste derivanti.
2. Contro la ordinanza ha proposto congiunto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del (OMISSIS) e della (OMISSIS), iscritto all’Albo speciale previsto dall’articolo 613 c.p.p., articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all’articolo 127 Cost., comma 2, articolo 324 c.p.p., comma 3 e articolo 24 Cost., sotto il profilo della nullita’ dell’ordinanza per violazione delle norme generali che regolano le impugnazioni in relazione all’effetto devolutivo dell’appello e violazione del principio del contraddittorio.
In sintesi, ad avviso della difesa, l’appello del PM avrebbe dovuto essere respinto in quanto era stata sollevata nell’impugnazione la sussistenza di un’esigenza cautelare diversa da quella fatta valere nella richiesta iniziale di emissione del sequestro preventivo e fondante l’ordinanza applicativa. In altre parole, il GIP avrebbe individuato a sostegno del provvedimento cautelare, emesso ai sensi dell’articolo 321 c.p.p., le stesse motivazioni addotte dal Tribunale del Riesame della ordinanza di rigetto dell’impugnazione (da parte della difesa) del decreto di sequestro preventivo. Il medesimo GIP ha revocato la disposta misura cautelare reale a seguito dell’intervenuta decisione della Suprema Corte che, annullando l’ordinanza sopra indicata emessa dal Tribunale di Foggia (in funzione di giudice del riesame avverso il sequestro probatorio) avrebbe disatteso il percorso motivazionale sul quale si sarebbe basato il decreto di sequestro preventivo. Mediante l’impugnazione, il PM avrebbe introdotto una nuova ed ulteriore motivazione a sostegno del mantenimento della misura (le dichiarazioni etero-accusatorie di (OMISSIS) e l’asserita verifica solo cartolare da parte del CSQA), distinta dalle ragioni fondanti la richiesta della medesima pubblica accusa ed indicate nel decreto del GIP, il che non potrebbe ritenersi possibile alla luce del principio devolutivo governante il procedimento di appello. Diversamente verrebbe compromessa la garanzia del contraddittorio nella misura in cui l’indagato verrebbe privato della disponibilita’ del bene in base ad una prospettazione delle motivazioni a sostegno delle esigenze cautelari estranee al provvedimento emesso e sulle quali non avrebbe potuto difendersi e controdedurre. Nel caso di specie l’illegittimita’ dell’ordinanza impugnata sarebbe stata determinata dall’aver il GIP mantenuto il sequestro preventivo sulla base di una esigenza cautelare diversa da quella sottesa alla originaria misura.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, vizio di motivazione in relazione all’articolo 125 c.p.p. sotto il profilo dell’omessa e/o apparente e/o manifesta illogicita’ della motivazione in relazione al preteso “uso di mosto da uva da tavola per la produzione di aceto balsamico”.
In sintesi, si sostiene che la difesa gia’ in precedenza aveva dedotto che gli agenti di PG si sarebbero determinati a procedere con il provvedimento di sequestro probatorio sul presupposto errato che trattavasi di “prodotti provenienti dalle uve da tavola come constatato dai militari della Guardia di Finanza operanti, illecitamente introdotti in stabilimenti a cio’ non autorizzati”.
Si sostiene che non potrebbe trarsi detto convincimento dal fatto che il mosto pareva provenire dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. la quale, secondo la prospettazione accusatoria, e’ autorizzata solo alla produzione di uva da tavola. Sul punto, si rileva come non potrebbe escludersi la produzione da parte della medesima societa’ di uva da vino come, peraltro, risulterebbe dall’informativa di reato del 19 gennaio 2018 nella quale gli agenti di PG riferiscono di aver visto uscire dallo stabilimento della (OMISSIS) s.r.l. l’autocisterna con rimorchio targato (OMISSIS) che risultava intestato a (OMISSIS) s.r.l., con sede in Foggia, societa’ che produceva e commercializzava mosto da uve da vino. A fronte di un prodotto che viaggia senza documento di trasporto, il ricorrente critica l’argomentazione logica sulla base della quale si possa sostenere che sia stata la (OMISSIS) s.r.l. a far entrare nel proprio stabilimento di mosto da uva da vino del mosto di vino da tavola e non, viceversa, la (OMISSIS) s.r.l. a far uscire dal proprio stabilimento mosto di uva da vino. Relativamente alle dichiarazioni di (OMISSIS) (legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l.) il ricorrente evidenzia la natura “interessata” di quanto dallo stesso affermato dal momento che la societa’ (OMISSIS) s.r.l. risultava aver comunicato ai competenti organi regionali l’inizio di attivita’ per la trasformazione delle uve da tavola per la (OMISSIS) Vinicola 2017/2018, sicche’ quanto dichiarato dovrebbe ritenersi inquinato da un interesse personale del propalante (indagato nel medesimo procedimento). La difesa afferma che, anche a voler ammettere la sussistenza di un’incertezza in merito alla qualita’ ed alle caratteristiche del prodotto, gli unici strumenti di cautela che la legislazione vigente consentiva di adottare sarebbero di carattere meramente amministrativo sicche’ potrebbe configurarsi la fattispecie di cui alla L. n. 238 del 2016, articolo 70, comma 4, laddove e’ previsto che “chiunque, in violazione della vigente normativa dell’Unione Europea e nazionale, detiene, pone in vendita o somministra mosti o vini elaborati utilizzando uve non classificate come uve da vino e’ soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso e, comunque, non inferiore a Euro 1.000”.
Nell’incertezza circa le caratteristiche del mosto si sarebbe dovuto adottare un provvedimento di sequestro amministrativo, ipotizzando la violazione della summenzionata norma. Ad avviso del ricorrente il Tribunale di Foggia non avrebbe spiegato da quali elementi sarebbe stato dedotto che la (OMISSIS) s.r.l. produca o abbia mai prodotto aceto balsamico IGP e neppure che il mosto di uva da tavola non possa essere utilizzato, secondo la normativa di settore, per la produzione del suddetto alimento. Quest’ultimo e’ l’aceto balsamico di Modena che deve essere prodotto nel territorio modenese e di Reggio Emilia (articolo 4.3 del disciplinare di produzione), il quale tra le materie prime per la sua produzione comprende il mosto d’uva. La provenienza di quest’ultimo non sarebbe in alcun modo delimitata, diversamente dalla zona geografica dove le materie prime devono essere lavorate. L’articolo 5 del disciplinare di produzione citato nel provvedimento impugnato renderebbe evidente che lo stesso si riferisce all’utilizzo di “mosti d’uva”, senza distinguere tra uva da tavola o da vino, ma solo specificando la tipologia dei vigneti.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, violazione di legge in relazione all’articolo 517-quater c.p. e all’articolo 125 c.p.p. e correlato vizio di travisamento dei fatti e omessa motivazione.
In sintesi, secondo quanto riportato nella ordinanza impugnata, la tesi difensiva secondo la quale “il mosto rosso idoneo aceto balsamico di Modena” non e’ una Indicazione Geografica Protetta, avrebbe il fine di introdurre una distinzione tra la materia prima (mosto d’uva) e il prodotto finale (aceto balsamico di Modena), il che non troverebbe ancoraggio alcun nel testo dell’articolo 517-quater c.p., disposizione con la quale il Legislatore ha inteso introdurre una tutela “a tutto campo” delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Tuttavia, ad avviso del ricorrente, la suddetta distinzione troverebbe il proprio fondamento proprio nell’articolo 517-quater c.p., erroneamente interpretato dal Tribunale foggiano. Tale disposizione, infatti, non avrebbe ad oggetto generiche contraffazioni o alterazioni, non concernendo neppure l’eventuale e ipotetico impiego di mosto da tavola per la produzione di aceto balsamico di Modena IGP. Il provvedimento con il quale era stato adottato il sequestro probatorio e’ stato censurato da questa Corte (Cass. III, n. 12270/2019), in accoglimento del ricorso della difesa avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame (che aveva respinto il ricorso del (OMISSIS)), sia in quanto non risulterebbe sussistente il presupposto del fumus commissi delicti, difettando l’indicazione della normativa di settore sulla produzione di aceto balsamico e la specificazione del tipo di uva imposto per la sua produzione, sia per l’incongruenza con la contestazione di cui all’articolo 517-quater c.p. Sul punto il giudice di legittimita’ aveva precisato che “il delitto previsto da tale disposizione configura il nuovo reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (…) Il reato e’ integrato dalle condotte di contraffazione od alterazione dei segni distintivi (indicazioni e denominazioni) di origine geografica e da quelle di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta in vendita diretta ai consumatori e messa in circolazione con segni mendaci…”.
Questa Corte rilevava come nel caso di specie non si rinvenisse alcun riferimento al compimento di atti quantomeno idonei alla contraffazione e alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine di quanto contenuto nei silos e non ancora confezionato con indicazioni alterate e/o contraffatte dalle indicazioni geografiche. La fattispecie penale suddetta non sarebbe stata integrata mancando un prodotto con indicazioni geografiche e/o denominazioni di origine sia perche’ non soggetto ad alcuna denominazione protetta o indicazione geografica, sia perche’, comunque, neppure confezionato. Questo Giudice di legittimita’ ha richiamato la pronuncia Sez. III, n. 283554 del 23.3.2016, Cottini: nel caso esaminato veniva evidenziata la rilevanza della distinzione tra materia prima e prodotto finale, specificando che “neppure l’indicazione contraria al vero della presenza dei vitigni croatina e corvina consente di ravvisare la contraffazione o alterazione di denominazione di origine o indicazione di origine protette, non essendo i vitigni l’oggetto della protezione, bensi’ i vini prodotti mediante l’impiego degli stessi”. Ad avviso della difesa, neppure l’indicazione contraria al vero della presenza, nel mosto, di uva da vino consentirebbe di ravvisare la contraffazione o alterazione necessaria per l’integrazione della fattispecie penale summenzionata, non essendo i mosti l’oggetto della protezione bensi’ l’aceto prodotto mediante il loro impiego. Si ribadisce che la societa’ (OMISSIS) non produce e non ha mai prodotto Aceto balsamico di Modena IGP e, conseguentemente, il richiamo all’articolo 517-quater c.p. si appaleserebbe erroneo, non comprendendosi quale indicazione geografica o denominazione protetta sarebbe stata oggetto di contraffazione. Il prodotto sequestrato non gode infatti di alcuna indicazione geografica ne’, tanto meno, di alcuna denominazione protetta. L’errore di diritto si riscontrerebbe maggiormente in relazione al periculum in mora. Il Tribunale di Foggia ha dichiarato che il prodotto sequestrato “se lasciato nella disponibilita’ dell’indagato, molto verosimilmente sarebbe impiegato per la immissione in circuiti di distribuzione e produzione diversi da quelli imposti dalla natura del mosto”. Tale deduzione non terrebbe conto del bene giuridico tutelato dall’articolo 517-quater c.p., ossia il contrassegno che identifica la denominazione protetta o l’indicazione geografica. Anche qualora il prodotto venisse commercializzato, il mosto usato per la produzione dell’aceto balsamico di Modena IGP non potrebbe essere ritenuto un prodotto tutelato da alcuna indicazione di origine o denominazione protetta.
2.4. Deduce, con il quarto motivo, violazione di legge in relazione alla L. n. 350 del 2003, articolo 4, comma 49, per aver il Tribunale erroneamente ritenuto il fumus commissi delicti.
In sintesi, sostiene la difesa che nel provvedimento impugnato non verrebbe fatto riferimento agli elementi atti a dimostrare la capacita’ ingannatoria o la nozione di fallace indicazione di provenienza/origine, ne’ alle ulteriori indagini che renderebbero necessario il sequestro. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul punto, la difesa evidenzia come spetti al Tribunale del Riesame la verifica della esposizione e della autonoma valutazione degli elementi concretizzanti il fumus, nell’ottica della possibile declaratoria di nullita’ del provvedimento cautelare, rientrando nei poteri del giudice del riesame in materia di sequestri il controllo sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa e delle esigenze cautelari entro i limiti nei quali tale requisito della motivazione sia richiesto all’autorita’ giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo. L’assetto normativo differenziato delle misure cautelari reali rispetto a quelle di carattere personale non preclude la possibilita’ di una indagine e verifica, nel singolo caso concreto, del fumus, anche sotto il profilo del difetto dell’elemento soggettivo, purche’ ictu oculi (C. Cost., ord. n. 153 del 2007).
Relativamente al CSQA, Ente autorizzato dal Ministero ad effettuare ogni tipo di controllo sulla filiera per la produzione di aceto balsamico di Modena, la difesa evidenzia che l’attivita’ dello stesso si esplica sia mediante verifica documentale che per mezzo di controlli ispettivi a campione, al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito dai disciplinari di produzione e dal Piano di controlli. In data 28.3.2018, ergo successivamente alla data di sequestro del prodotto, la societa’ (OMISSIS) s.r.l. riceveva una verifica da parte del summenzionato Ente accertatore ( (OMISSIS) s.r.l.), il quale provvedeva ad un controllo completo di tutta la filiera di mosti, ivi compresi quelli sottoposti a sequestro, redigendo regolare verbale di ispezione. Dal tenore letterale di quest’ultimo si rileva che “l’azienda riceve uve esclusivamente da singoli produttori o da operatori… gia’ accertati ABM. Il prodotto in arrivo presso la struttura viene controllato con la documentazione di ingresso dove vengono indicati i dati elativi al produttore, alla quantita’ conferita, alla varieta’. La tracciabilita’ e’ assicurata da un sistema informatizzato nel quale vengono raccolti tutti i dati di ricezione e di uscita, fornendo ai clienti (accreditati ABM), i documenti correttamente compilati con la descrizione del prodotto, con la dicitura “MOSTO IDONEO ABM”, con indicazione delle varieta’ che compone il carico…”. Dal verbale sarebbe possibile rilevare, inoltre, che la giacenza contabile del prodotto posto nei silos n5 e 34 (oggetto del sequestro) e’ di 7.137,40 q.li, ovvero esattamente identica a quella fisica riscontrata al momento del sequestro, ed ancora che questo esso e’ mosto idoneo ABM proveniente da uve Sangiovese, Trebbiano e Lambrusco, prodotto della campagna 2017/2018 e, quindi, non da uve caratterizzate da indicazioni o denominazioni di origine protetta. Dalla verifica effettuata sarebbe possibile evincere che il prodotto presente nel silos n34 veniva prelevato dal silos n5. La corrispondenza tra le due giacenze fisiche e contabili costituirebbe una prova inconfutabile del fatto che il prodotto posto sotto sequestro sarebbe stato in fase di carico, cosi’ come sempre dichiarato dal (OMISSIS), e non di scarico, come erroneamente dedotto dall’Autorita’ giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il congiunto ricorso e’ complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.
4. Il primo motivo e’ inammissibile.
4.1. La soluzione della questione giuridica posta dalla difesa investe il tema della conversione del sequestro probatorio in preventivo.
Orbene, come e’ possibile evincere sia dalla collocazione sistematica che dalla denominazione, il sequestro probatorio ed il sequestro preventivo perseguono finalita’ differenti, con conseguente diversita’ anche dei presupposti la cui esistenza e’ indefettibile ai fini della legittimita’ del provvedimento. Il primo, infatti, e’ teleologicamente diretto ad “assicurare le fonti di prova”, e la rilevanza del bene interessato ai fini delle indagini deve essere stata manifestata dalla pubblica accusa che abbia disposto la misura (ovvero dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 354 c.p.p. nel relativo verbale per la successiva di convalida ex articolo 355 c.p.p.), valutata ovviamente la sussistenza del fumus del reato. Relativamente a quest’ultimo, non essendo peregrina l’ipotesi che il sequestro probatorio sia disposto in una fase ancora iniziale delle indagini, non potra’ essere richiesto il medesimo livello di accertamento necessario, invece, in relazione al sequestro preventivo (Cass., Sez. II, 5 maggio 2016, n. 25320; Cass., Sez. III, 10 marzo 2015, n. 15254). Oggetto di tale misura e’ il “corpo del reato”, ossia quelle cose che sono in rapporto diretto ed immediato con l’azione delittuosa, nonche’ le “cose pertinenti al reato”, le quali sono invece in rapporto indiretto con la fattispecie criminosa e sono strumentali all’accertamento dei fatti, ovvero necessarie alla dimostrazione del reato e delle sue modalita’ di preparazione ed esecuzione, alla conservazione delle tracce, all’identificazione del colpevole, all’accertamento del movente ed alla determinazione dell’ante factum e del post factum comunque ricollegabili al reato, anche se esterni all’iter criminis, purche’ funzionali all’accertamento del fatto ed all’individuazione del suo autore (Cass., Sez. IV, 17 novembre 2010, n. 2622).
4.2. Nonostante l’oggetto possa essere identico, il sequestro preventivo (costituente una misura cautelare reale) persegue uno scopo diverso essendo diretto ad ovviare il rischio che le conseguenze del reato siano aggravate o protratte, ovvero che siano commessi altri fatti illeciti ove il bene ne agevoli la realizzazione. Tale misura viene adottata anche nei casi in cui, relativamente ai beni colpiti, il legislatore abbia disposto la confisca obbligatoria ovvero facoltativa. Ulteriore rilevante differenza si individua nel soggetto legittimato all’adozione di tale misura: sebbene sia imprescindibile la richiesta del P.M., su di essa dovra’ pronunciarsi il “giudice competente a pronunciarsi nel merito” (articolo 321 c.p.p.) mediante decreto motivato.
4.3. Nonostante la netta distinzione tra le due tipologie di sequestro, il codice di rito prevede la possibilita’ di una conversione di quello probatorio in preventivo e viceversa (recte una trasformazione della natura del vincolo). In base a quanto disposto dall’articolo 262 c.p.p., comma 3, infatti, “Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro e’ mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell’articolo 321”, sicche’ una volta venuto meno il presupposto legittimante il sequestro probatorio (esigenze connesse allo svolgimento delle indagini), il giudice, su apposita istanza della pubblica accusa (ovvero della parte civile ai sensi del comma 2 del medesimo articolo) puo’ mantenere il vincolo conservativo o preventivo solamente quando abbia verificato la sussistenza dei rispettivi presupposti richiesti dalla legge. L’iniziativa del PM puo’ aver luogo in qualsiasi fase del procedimento, ivi compresa quella in cui la parte interessata richieda la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio. Si tenga a mente inoltre che in giurisprudenza e’ stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo “d’urgenza” da parte del PM (ovviamente da convalidare) di un bene il quale fosse precedentemente sottoposto a vincolo probatorio allorquando, nel corso delle indagini preliminari, l’eventuale accoglimento della richiesta di restituzione da parte del giudice potrebbe non consentire alla pubblica accusa di formulare, in tempi utili, la richiesta di misura cautelare reale (Cass., Sez. III, 13 luglio 2011, n. 29916: “e’ legittimo il sequestro preventivo di un bene gravato da sequestro probatorio per il caso in cui, nella fase delle indagini preliminari, l’accoglimento da parte del giudice della richiesta di restituzione negata dal P.M. potrebbe non consentire a quest’ultimo di proporre in tempo la richiesta di misura reale, in tal modo creandosi uno iato temporale durante il quale detto bene potrebbe essere sottratto”).
Secondo quanto previsto dall’articolo 323 c.p.p., comma 2, invece, nei c.d. sequestri di massa, “quando esistono piu’ esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari. E’ facile constatare come tale disposizione si riferisca ad un mantenimento del sequestro piuttosto che ad una conversione strictu sensu. Cio’ nonostante la dottrina ha evidenziato come il passaggio da un tipo di sequestro ad un altro non debba considerarsi automatico, essendo invece richiesta un’apposita ordinanza da parte del giudice il quale dovra’ espressamente indicare le ragioni per le quali si e’ ritenuto di non restituire in toto le cose oggetto di sequestro specificando le esigenze probatorie giustificanti il mantenimento del vinculum. Questo Giudice di legittimita’ ha affermato l’ammissibilita’ del sequestro probatorio di una cosa gia’ sottoposta a sequestro preventivo qualora ricorrano contemporaneamente i presupposti normativi di entrambi gli istituti (Cass., Sez. III, 14 giugno 2016, n. 46902).
La diversita’ delle due misure infatti non osta, laddove sussistano i presupposti richiesti ex lege, ne’ alla conversione ne’ alla coesistenza delle stesse, rispondendo ad esigenze distinte.
I provvedimenti con i quali vengano adottati entrambi i sequestri conservano pertanto una autonoma esistenza, sicche’ il venire meno dell’uno non potrebbe comportare, sic et simpliciter ed automaticamente, la caducazione dell’altro.
4.4. Tanto premesso, come anticipato, il motivo e’ inammissibile.
Nel caso di specie la difesa dei ricorrenti confonde, infatti, sino a sovrapporli, i provvedimenti di adozione delle due distinte misure.
Sebbene inizialmente la pubblica accusa abbia proceduto ad un sequestro probatorio (disposto inizialmente su iniziativa della PG), successivamente ha presentato una distinta richiesta di adozione di un sequestro preventivo avente ad oggetto i medesimi beni, giustificando la richiesta mediante indicazione della sussistenza dei presupposti legittimanti la stessa, ergo il fumus commissi delicti ed il periculum in mora. La difesa dei ricorrenti, pertanto, avrebbe piuttosto dovuto impugnare la seconda e distinta determinazione giudiziale, senza che, a sostegno delle proprie censure, la stessa possa richiamare quanto affermato da questo giudice di legittimita’ nel dichiarare illegittimo, per insufficiente motivazione, il precedente e distinto provvedimento di un sequestro probatorio.
5. Anche il secondo motivo e’ inammissibile.
5.1. La difesa dei ricorrenti, infatti, sottopone a questa Corte un motivo di impugnazione afferente la motivazione, il quale non puo’ ritenersi ammissibile alla luce di quanto disposto all’articolo 325 c.p.p..
Si rammenta, infatti, che, in tema di ricorso avverso provvedimenti cautelari reali, costituiscono violazione di legge, legittimante il ricorso innanzi la Corte di Cassazione, gli errores in iudicando e gli errores in procedendo, nonche’ quei vizi della motivazione cosi’ radicali da comportare la sostanziale mancanza dell’apparato argomentativo o il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, presentandosi pertanto non idoneo a chiarire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 25932; Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2004, n. 5876; Cass., sez. II, 14 marzo 2017, n. 18951; Cass., sez. III, 14 luglio 2016, n. 4919).
5.2. Nonostante tale limitata apertura della giurisprudenza verso censure attinenti il fondamento giustificativo del provvedimento giudiziale – individuando la base normativa nell’articolo 125 c.p.p.- nel caso in esame non e’ tuttavia possibile rinvenire le condizioni indicate dalla giurisprudenza sopracitata sul punto.
Si precisa, inoltre, che il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), riguarda l’erronea interpretazione della legge penale sostanziale (la sua inosservanza), ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto (l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’errata sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), dovendo essere tenuto distinto dalla deduzione di un’erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass., Sez. V, 7 ottobre 2016, n. 47575).
6. Il terzo motivo e’ il motivo e’ complessivamente infondato.
6.1. Preliminare alla soluzione della questione giuridica posta dal ricorrente e’ l’analisi della condotta tipica dell’articolo 517-quater c.p..
Tale norma e’ stata introdotta, insieme ad ulteriori disposizioni, con la L. n. 99 del 2009 al fine di garantire una maggiore tutela ai diritti di proprieta’ industriale. Inizialmente il bene giuridico protetto era stato individuato nella generalita’ dei consumatori da condotte con spiccata attitudine ingannatoria in ordine alla provenienza geografica di prodotti agroalimentari. Recentemente tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell’integrazione del delitto in questione, non e’ necessario che le indicazioni fallaci siano idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori, essendo l’articolo summenzionato finalizzato a proteggere l’interesse dei produttori titolati ad utilizzare le predette indicazioni o denominazioni. Non e’ richiesto, inoltre, che l’origine del prodotto sia tutelata, ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 11, attraverso la registrazione di un marchio collettivo. Ne consegue che, attesa la mancata previsione di clausole di riserva, l’eventuale contraffazione di un marchio collettivo puo’ comportare il concorso tra il delitto di cui all’articolo 517-quater c.p. e quelli di cui agli articoli 473 o 474 c.p. (Cass., Sez. III, 23 marzo 2016, n. 28354).
La punibilita’ del reato e’ comunque condizionata dal comma 4 della disposizione al rispetto della normativa interna, comunitaria ed internazionale, posta a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Condotte tipiche integranti la fattispecie sono quelle di contraffazione ed alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine. Facendo riferimento all’articolo 473 c.p., la dottrina definisce come contraffazione la riproduzione abusiva del marchio altrui, in modo piu’ o meno ben riuscito, oppure la sua imitazione, mentre integrerebbe un’ipotesi di alterazione la manomissione del contrassegno genuino apposto dall’avente diritto, tale da indurre i consumatori a confondere la provenienza del prodotto. Diversa disciplina e’ invece prevista per l’eventuale soppressione totale del marchio genuino, per la quale e’ espressamente prevista una sanzione amministrativa dall’articolo 127, n. 3, cod. pr. ind., ove la soppressione del marchio del produttore o del commerciante sia effettuata da chi abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.
L’orientamento dominante in giurisprudenza intende invece per contraffazione la riproduzione integrale del marchio in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, mentre per alterazione la modificazione del segno, compresa l’imitazione fraudolenta, cioe’ la riproduzione anche solo parziale ma idonea a generare confusione con il marchio originale o con il segno distintivo. Si richiede pertanto che entrambe le condotte si sostanzino nella creazione di una “controfigura” del marchio autentico, richiedendosi quindi una somiglianza di grado assai elevato, che va dalla identita’ (usurpazione del marchio) alla creazione di un marchio imitante quello originale nel complesso dei suoi elementi essenziali, sebbene presenti anche caratteri autonomi.
6.2. Oggetto della condotta sono le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. Ai sensi dell’articolo 5, Reg. (CE) 21 novembre 2012, n. 1151/2012 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualita’ dei prodotti agricoli e alimentari), pubblicato nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 343, per “denominazione d’origine” si intende “un nome che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualita’ o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata”; mentre, per “indicazione geografica” si deve intendere “un nome che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualita’; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata”.
Ai sensi del comma 4 della norma in commento, soltanto le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate ricevono tutela penale e, a tal fine, e’ necessario fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 7 del predetto Reg. (CE) n. 1151/2012, in forza del quale “una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi: a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata; b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonche’ le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto; c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3; d) gli elementi che dimostrano che il prodotto e’ originario della zona geografica delimitata di cui all’articolo 5, paragrafo 1 2; e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonche’ informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita’, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi; f) gli elementi che stabiliscono: 1) il legame fra la qualita’ o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 5, paragrafo 1; o 2) se del caso, il legame fra una data qualita’, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 5, paragrafo 2; g) il nome e l’indirizzo delle autorita’ o, se disponibili, il nome e l’indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell’articolo 37, e i relativi compiti specifici; h) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione”. Il disciplinare, dunque, tra i contenuti minimi indefettibili, comprende, alla lettera b) “la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonche’ le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto”.
6.3. Interpretando sistematicamente le disposizioni nazionali e sovranazionali citate, e’ possibile sostenere l’estensione della garanzia penalistica non solo all’indicazione IGP/DOP, in se’ e per se’ considerata, ma anche alle indicazioni contenute nel relativo disciplinare e, pertanto, alle materie prime utilizzate (nonche’ al luogo di produzione, il metodo di ottenimento del prodotto, etc., costituenti contenuto minimo del disciplinare).
Nella diversa ipotesi in cui il prodotto in questione sia privo di una denominazione di origine protetta ovvero di una indicazione geografica protetta (ergo non sia tutelato da alcuna privativa), ove la composizione dello stesso non rifletta quella indicata sul medesimo (sia in termini di qualita’ che quantita’), la fattispecie potra’ integrare piuttosto il reato p. e p. dall’articolo 515 c.p., costituendo tale indicazione contraria al vero un’ipotesi di frode in commercio, o quantomeno tentativo della stessa (Cass., Sez. III, 8 luglio 2016, n. 28354).
6.4. L’articolo, comma 2 considera infine le condotte di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita (desunta dalle modalita’ con le quali si esplica la medesima detenzione), messa in vendita con offerta diretta ai consumatori (non risultando sufficiente pertanto la mera giacenza dei prodotti nei luoghi destinati all’esercizio del commercio, occorrendo piuttosto l’offerta della merce) o messa comunque in circolazione (ricomprendendo tutte le ipotesi di immissione sul mercato), dei prodotti falsamente indicati o denominati (analogamente a quanto disposto all’articolo 474 c.p.). In tale ipotesi e’ richiesto pertanto il dolo specifico dell’agente, diversamente dalle condotte descritte al comma 1.
6.5. Tanto premesso in diritto, come anticipato, il motivo e’ infondato.
Innanzitutto preme evidenziare, cosi’ come risulta aver gia’ fatto il giudice dell’appello cautelare, che l’IGP aceto balsamico di Modena risulta essere stato iscritto, a far data dal luglio 2009, nel registro dei disciplinari dei prodotti DOP e IGP tenuto dalla Commissione Europea. Dalla lettura del disciplinare relativo si constata che, per la produzione dell’ABM, debbono essere impiegate determinate varieta’ di uva, precisamente Lambruschi, Sangiovese, Trebbiani, Albana, Ancellotta, Fortana, Montuni, le quali appartengono notoriamente alla categoria di uva da vino.
Cio’ consente di escludere la utilizzabilita’ di uve riconducibili alla diversa categoria di uva da tavola, diversamente da quanto prospettato dalla difesa dei ricorrenti.
6.6. Priva di fondamento e’ anche la tesi secondo la quale la materia prima impiegata per la produzione dell’aceto balsamico di Modena debba essere distinta dal prodotto finito, o meglio dal perimetro spaziale entro il quale il medesimo deve essere realizzato.
Tali caratteristiche (uve impiegate, modalita’ di produzione, luogo di produzione, etc.) costituiscono dati espressamente indicati nel disciplinare e costituenti il contenuto minimo dello stesso disposto a livello comunitario (articoli 5 e 7 Reg. (CE) n. 1151/2012), sicche’ la predetta distinzione si presenta alquanto artificiosa e priva di un valido addentellato normativo.
6.7. Inammissibile, invece, deve ritenersi la diversa lettura delle prove prospettata dalla difesa dei ricorrenti in quanto, si rammenta, tali censure non possono trovare cittadinanza alcuna in sede di legittimita’, costituendo l’esame ed il giudizio del compendio probatorio potere esclusivo del giudice di merito (fatte salve le ipotesi in cui la sentenza venga fondata su una motivazione evidentemente illogica e/o contraddittoria, il che non puo’ costituire oggetto di giudizio nel caso di specie ai sensi dell’articolo 325 c.p.p.).
7. Il quarto motivo e’ inammissibile.
7.1. Innanzitutto, circa il dedotto mancato “riferimento agli elementi atti a dimostrare la capacita’ ingannatoria o la nozione di fallace indicazione di provenienza/origine, ne’ alle ulteriori indagini che renderebbero necessario il sequestro” e’ bene precisare che oggetto dell’odierno ricorso non e’ un sequestro probatorio bensi’ preventivo, sicche’ il ricorrente sembra confondere i presupposti legittimanti le due distinte misure cautelari reali. La formulazione del motivo consente di rilevare che la difesa proponga una sostanziale censura della motivazione e, nello specifico, degli elementi integranti il presupposto del fumus commissi delicti, con conseguente inammissibilita’ della censura ai sensi dell’articolo 325 c.p.p..
7.2. Il riferimento al verbale della CSQA risulta poi inconferente.
Da quanto risulta nella contestazione mossa dal PM, infatti, l’immissione di uva da tavola oggetto del presente giudizio era avvenuta in fatto, non invece mediante registrazione documentale del suddetto movimento. Di converso, il verbale e’ a monte fondato su accertamenti operati unicamente sulla documentazione di ingresso e di uscita che accompagna i prodotti circolanti all’interno della struttura e la cui tracciabilita’ e’ assicurata da un sistema di informatizzato.
La fattispecie contestata non puo’ dunque ritenersi rientrante in tali movimenti.
8. Complessivamente il ricorso congiunto dev’essere rigettato, seguendone la condanna alle spese ex articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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