Reato di cui all’art. 648-ter cod. pen.

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 17 maggio 2019, n. 21712.

La massima estrapolata:

Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 648-ter cod. pen., l’acquisto mediante trasferimento e l’utilizzazione di “diritti di aiuto” (titoli che legittimano ad accedere alle misure UE di sostegno al reddito degli operatori nel settore dell’agricoltura, integranti beni di valore economico dell’impresa) di provenienza illecita, con modalità tali da dotare di apparente legittimità le caratteristiche dei beni stessi, costituiscono strumento di dissimulazione della loro provenienza delittuosa, idoneo, altresì, ad alterare il sistema economico, assicurando un vantaggio competitivo illecito a discapito degli altri operatori di mercato.

Sentenza 17 maggio 2019, n. 21712

Data udienza 12 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – rel. Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA;
nei confronti di:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 09/10/2018 del Tribunale di Enna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Di Paola Sergio;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato;
Udito l’Avv. (OMISSIS), nell’interesse dell’indagata (OMISSIS), che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13/9/2018 il G.i.p del Tribunale di Enna aveva accolto in parte la richiesta di sequestro per equivalente, formulata dall’ufficio del P.m., relativamente al denaro e alle altre utilita’ tratte da (OMISSIS), indagato per il reato di cui all’articolo 640 bis c.p. per aver conseguito, falsificando alcuni documenti e con artifici, il “diritto all’aiuto” previsto dalla normativa dell’Unione Europea; aveva, invece, rigettato l’analoga richiesta diretta nei confronti di (OMISSIS), titolare della societa’ agricola ” (OMISSIS)”, cui erano stati ceduti i diritti all’aiuto di provenienza delittuosa (diritti prima trasferiti a tale (OMISSIS) e da costei alla (OMISSIS)), nei cui confronti il P.m. aveva ipotizzato il delitto di cui all’articolo 648 ter c.p..
2. Avverso la pronuncia che non aveva accolto la richiesta di sequestro proponeva appello il P.M., impugnazione che veniva rigettata con il provvedimento oggetto dell’odierno ricorso; condivisa con l’ordinanza del G.i.p. la sussistenza del quadro indiziario, quanto alle condotte artificiose e fraudolente del (OMISSIS), il Tribunale riteneva che i successivi trasferimenti dei “diritti all’aiuto”, qualificati come titoli che legittimavano il soggetto cui erano stati ceduti ad accedere alle contribuzioni previste dall’ordinamento dell’Unione per gli operatori del settore agricolo, non potessero integrare la nozione di reimpiego dei medesimi titoli in attivita’ produttive da parte della (OMISSIS); osservava il Tribunale che, richiedendo la norma dell’articolo 648 ter c.p., lo scopo della dissimulazione della provenienza delittuosa del denaro e delle altre utilita’ (al pari del delitto di riciclaggio), con l’ulteriore elemento del perseguimento di tale scopo mediante il ricorso ad attivita’ economiche o finanziarie, la mera qualita’ di imprenditore agricolo, posseduta dall’indagata, e la circostanza dell’utilizzo dei diritti all’aiuto per ottenere indebite contribuzioni, non fossero elementi sufficienti per affermare che l’utilizzo di quei titoli fosse finalizzato all’impiego nell’attivita’ svolta dall’imprenditore, non risultando ne’ la destinazione dei contributi conseguiti alla valorizzazione delle attivita’ agricole svolte, ne’ la rilevanza autonoma di attivita’, di tipo contabile e ammnistrativo, qualificabili come attivita’ connesse ai sensi dell’articolo 2195 c.c..
3.1. Propone ricorso per cassazione il P.m. presso il Tribunale di Enna, deducendo con il primo motivo di ricorso, la violazione delle norme previste dai regolamenti dell’Unione Europea, relativi alla disciplina dei “diritti all’aiuto”, quanto alla natura giuridica di quei titoli e alla loro destinazione nelle richieste di contribuzioni all’Unione Europea; premessa la qualifica dei diritti all’aiuto come beni mobili immateriali registrati, il ricorrente deduce l’attribuzione di un valore economico autonomo a tali titoli (attestato dall’esistenza di un mercato ove i titoli sono oggetto di quotazione e contrattazione, dalla loro trasferibilita’ mediante negozi giuridici, dall’inserimento dei titoli nel patrimonio dell’azienda agricola condotta dall’imprenditore titolare dei diritti all’aiuto), la cui gestione integra la nozione di attivita’ economica, oltre che quella di attivita’ finanziaria (quanto alla gestione e all’impiego come componente essenziale per le richieste di domande uniche di pagamento – DUP -). Era pertanto erronea la conclusione cui era giunto il Tribunale, escludendo che la gestione dei diritti all’aiuto fosse un’attivita’ collegata con l’attivita’ imprenditoriale.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione della legge penale, in riferimento all’articolo 648 ter c.p., per aver escluso la sussumibilita’ nella fattispecie incriminatrice della condotta realizzata con il reimpiego dei diritti all’aiuto con conduzione di terreni agricoli regolari, qualificando tale condotta unicamente in termini di fraudolento conseguimento delle contribuzioni previste dalla disciplina dell’Unione Europea, senza considerare l’impatto del reimpiego dei diritti di aiuto di provenienza delittuosa con destinazione di maggiori risorse a soggetti non legittimati e con la conseguente alterazione del sistema di erogazioni a sostegno del reddito degli imprenditori agricoli e, quindi, del corretto svolgersi della concorrenza tra imprenditori.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione della legge penale, in riferimento all’articolo 648 ter c.p., quanto all’erronea individuazione delle nozioni di attivita’ economica e finanziaria, e della nozione di imprenditore agricolo e delle attivita’ connesse a quello specifico statuto imprenditoriale; il reimpiego dei diritti di aiuto, attraverso l’inserimento nelle domande uniche di pagamento, costituisce un’attivita’ economica svolta nell’ambito dell’attivita’ dell’impresa agricola, proprio in considerazione delle particolari caratteristiche delle misure di sostegno che l’Unione assicura agli imprenditori agricoli, anche in assenza di specifiche descrizioni della quantita’ e delle caratteristiche della produzione di prodotti agricoli; si tratta di attivita’ economica che si inquadra nella nozione di attivita’ connessa; era erronea l’affermazione del Tribunale che invece riteneva indispensabile l’impiego di capitali, e non anche di altre utilita’, quali i diritti all’aiuto, ritenendo astratto l’impiego realizzato attraverso i diritti di aiuto (che, invece, erano requisiti necessari e indispensabili per l’accesso alle contribuzioni dell’Unione) e escludendo che la gestione dei diritti di aiuto, mediante l’inoltro delle domane uniche di pagamento, potesse integrare un’attivita’ di tipo economico connessa allo svolgimento dell’attivita’ dell’imprenditore agricolo.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione di norme processuali, per avere il Tribunale valutato il profilo dell’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni della (OMISSIS), che aveva ceduto i titoli all’indagata, trattandosi di questione non dedotta con i motivi di appello.
3.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione, in riferimento alla valutazione delle nozioni di imprenditore agricolo e dell’oggetto della condotta di reimpiego, ritenendo che tali vizi, per la loro gravita’, avessero comportato la mancanza di motivazione, censurabile quale violazione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. I primi tre motivi di ricorso, che sono strettamente collegati fra loro poiche’ deducono violazioni di legge che attengono all’individuazione degli elementi che compongono la struttura del delitto di cui all’articolo 648 ter c.p. (la nozione di reimpiego, la riconducibilita’ dei diritti all’aiuto, disciplinati dalla normativa dell’Unione Europea, nelle categorie dei beni e delle altre utilita’ considerate dall’articolo 648 ter c.p., l’utilizzo di quei beni come esplicazione di attivita’ economiche o finanziarie) sono fondati.
1.2. Il primo aspetto da prendere in considerazione e’ quello dell’esatta individuazione della natura giuridica dei diritti all’aiuto, operazione ermeneutica funzionale rispetto alla valutazione delle operazioni giuridiche aventi ad oggetto i diritti all’aiuto e al loro eventuale inquadramento nell’esercizio di attivita’ economiche o finanziarie.
La complessa disciplina che i regolamenti dell’Unione hanno dettato per i diritti all’aiuto mette in luce le caratteristiche concernenti la loro funzione nell’esercizio delle attivita’ agricole, le modalita’ di attribuzione dei diritti ai soggetti che operano nel settore imprenditoriale dell’agricoltura, il regime di circolazione dei diritti. I diritti all’aiuto, secondo le indicazioni programmatiche del legislatore dell’Unione, rappresentano una misura di sostegno al reddito dei soggetti che svolgono attivita’ nell’agricoltura, non piu’ collegata al prodotto ottenuto ma alla produzione in astratto ritraibile dalla titolarita’ o dall’utilizzo di terreni agricoli, anche solo attraverso il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (considerando n. 24 del regolamento 1782/2003). La loro individuazione e’ stata operata riconoscendo gli aventi titolo in coloro che avevano svolto attivita’ agricole in un determinato arco temporale (2000-2002) e avevano percepito pagamenti diretti dall’Unione, fissando il numero e il valore dei diritti in correlazione all’estensione del terreno utilizzato per conseguire quei pagamenti (articoli 34 e 43 regolamento 1782/2003).
La trasferibilita’ dei diritti all’aiuto rappresenta lo strumento per consentire l’accesso alle misure di sostegno agli agricoltori che svolgono attivita’ agricole, ma che non abbiano in passato ottenuto forme di sostegno al reddito; ove siano titolari di superfici potenzialmente ammissibili alle domande di pagamento, ma non siano titolari di diritti di aiuto, potranno acquistarli dai titolari (che non intendano proseguire le attivita’ agricole o possiedano terreni in superficie inferiore a quella utilizzabile con i diritti di aiuto di cui sono titolari: considerando n. 30 e articolo 33 del regolamento 1782/2003).
Queste caratteristiche dei diritti all’aiuto conducono a riconoscere ad essi la qualifica di beni aventi contenuto economico (come conferma del resto la possibilita’ di costituire in pegno i diritti di aiuto, con riferimento alle obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa agricola: Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 18, come modificato dal Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 2), beni mobili che sono soggetti a regime di pubblicita’ interna, attraverso il registro in cui sono annotati sia i diritti, sia i loro trasferimenti (Decreto Legge 9 settembre 2005 n. 182, articolo 3, comma 1, convertito in L. 11 novembre 2005, n. 231); nella misura in cui i diritti possono esser utilizzati come strumento per accedere alle misure di sostegno previste dalla normativa Europea, essi rappresentano dei titoli che legittimano, in presenza delle condizioni richieste dalla disciplina regolamentare dell’Unione, la percezione di erogazioni in favore dei soggetti che svolgono attivita’ organizzate nel settore dell’agricoltura.
1.3. Orbene, queste peculiarita’, unite alla sicura esistenza di un mercato in cui i titoli possono essere scambiati e al valore economico che quei titoli possiedono, implicano che tali beni concorrono a formare il patrimonio dell’azienda in cui essi sono impiegati, al pari delle immobilizzazioni diverse da quelle materiali.
Se, dunque, i diritti all’aiuto costituiscono beni che entrano a far parte del patrimonio aziendale, di particolare rilevanza perche’ strumenti idonei e necessari per assicurare, agli imprenditori operanti nel settore agricolo, le risorse finanziarie necessarie per la conduzione delle attivita’ agricole, essi possono esser impiegati nello svolgimento dell’attivita’ d’impresa, con quella peculiare funzione che si e’ ricordata. Va poi ricordato che la nozione di attivita’ nel cui ambito si collocano le condotte dirette a occultare la provenienza delittuosa del denaro e delle altre utilita’ considerate dalla legge, “e’ desumibile dagli articolo 2082, 2135 e 2195 c.c. e fa riferimento non solo all’attivita’ produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonche’ ad ogni altra attivita’ che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile” (Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, Moccia, Rv. 267693), ivi comprese anche quelle di finanziamento a titolo oneroso, quali la concessione di mutui (Sez. 2, n. 5546 del 11/12/2013, dep. 2014, Cuppari, Rv. 258204).
Ritiene, pertanto, la Corte che la componente patrimoniale costituita dai diritti all’aiuto sia funzionalmente collegata allo svolgimento dell’attivita’ d’impresa agricola, nella misura in cui essa rappresenta uno degli strumenti principali per assicurare all’imprenditore le risorse finanziarie necessarie a sostenere l’attivita’ d’impresa. Pertanto, la ricezione di quei particolari beni giuridici e la loro utilizzazione, sia nella fase statica (rappresentata dall’inserimento dei diritti all’aiuto all’interno del patrimonio aziendale, divenendo parte significativa della consistenza patrimoniale dell’azienda e, quindi, della affidabilita’ dell’attivita’ d’impresa, oltre che del valore dell’avviamento del complesso aziendale), che in quella dinamica (rivolta a conseguire attraverso i diritti all’aiuto le erogazioni da parte dell’Unione Europea delle provvidenze previste per gli imprenditori agricoli), possa costituire modalita’ di impiego in attivita’ economiche dei beni stessi, ai sensi dell’articolo 648 ter c.p..
1.4. Infine, occorre considerare un ultimo profilo. La descrizione – per cosi’ dire – naturalistica dell’attivita’ di utilizzazione dei diritti all’aiuto nell’ambito di un’attivita’ agricola d’impresa, impone di verificare se quella condotta, astrattamente inquadrabile nella fattispecie tipica del reimpiego ex articolo 648 ter c.p., sia idonea a raggiungere l’effetto considerato dalla norma incriminatrice, ossia l’occultamento della provenienza delittuosa di quella particolare categoria di utilita’ non attraverso operazioni, materiali o giuridiche, messe in atto sulle utilita’ stesse, ma mediante il mero reimpiego delle utilita’ in attivita’ economiche o finanziarie.
A questo riguardo, occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimita’ e’ divisa tra la posizione assunta dalla decisioni che ritengono necessario, per la sussistenza del fatto tipico sanzionato dall’articolo 648 ter c.p., che la condotta di reimpiego (cosi’ come per quella di riciclaggio) sia caratterizzata dal tipico effetto dissimulatorio volto ad ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilita’ che siano impiegate nelle attivita’ economiche o finanziarie (Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, Moccia, Rv. 267691; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259477; Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251194) e la differente interpretazione proposta da altre decisioni che, rimarcando il profilo di tutela dell’assetto economico cui mira la norma incriminatrice, non ritengono necessario tale carattere nell’attivita’ di reimpiego, in quanto cio’ che rileva e’ l’alterazione dei meccanismi di corretto funzionamento del mercato, indotti appunto dall’introduzione nel circuito economico di elementi patrimoniali di provenienza delittuosa che apprestano un vantaggio competitivo illecito a discapito degli altri operatori del mercato (Sez. 2, n. 37678 del 17/06/2015, Corallo, Rv. 264466; Sez. 2, n. 9026 del 05/11/2013, dep. 2014, Palumbo, Rv. 258525).
Ad avviso della Corte, indipendentemente dalla scelta interpretativa che si intenda seguire, la condotta considerata nell’imputazione cautelare possiede in astratto le caratteristiche che, in ogni caso, conducono a ritenere integrata la fattispecie di reato, esclusa dal provvedimento impugnato. L’impiego dei diritti di aiuto, ove risulti dagli atti di indagine che sia stato effettuato mediante utilizzazione nell’ambito di un’attiva d’impresa agricola, mediante atti di trasferimento ripetuti e ravvicinati, in favore di soggetti che operano solo nominalmente come imprenditori agricoli, o comunque mediante operazioni rivolte a dotare di apparente legittimita’ le caratteristiche dei beni stessi, rappresenta strumento di dissimulazione della provenienza delittuosa, proprio grazie alla peculiarita’ del sistema di sostegno c.d. disaccoppiato, che puo’ facilmente nascondere l’effettiva provenienza dei titoli, una volta immessi nel mercato e trasferiti attraverso successivi passaggi (non risultando decisiva l’assenza di collegamento tra i titoli e la proprieta’ dei beni destinati all’impresa agricola – terreni o bestiame – quale sintomo logico della provenienza delittuosa del bene).
Sotto altro profilo, e’ evidente che l’impiego consapevole di diritti di aiuto di provenienza delittuosa (e, dunque, non ancorato ai presupposti di legittimita’ previsti dalle fonti nazionali e comunitarie) nell’esercizio di attivita’ d’impresa ha quale effetto quello di alterare il sistema economico dell’imprenditoria agricola, assicurando a taluni un vantaggio competitivo illecito e privando i competitori onesti delle risorse che il sistema nazionale e dell’Unione intende garantire agli stati dell’Unione e ai loro agricoltori, in ragione di presupposti e caratteristiche che fissano in misura predeterminata l’ammontare dei diritti concedibili ad ogni singolo stato.
2. L’accoglimento nei termini su indicati comporta l’assorbimento dell’esame delle ulteriori doglianze sviluppate con i restanti motivi di ricorso; in conseguenza, il provvedimento impugnato deve esser annullato con rinvio al Tribunale di Enna, che procedera’ a nuovo giudizio uniformandosi ai principi di diritto enunciati e accertando se, nel caso di specie, ricorrano le condizioni di fatto per ravvisare nella condotta dell’indagata (alla luce delle caratteristiche dell’attivita’ d’impresa e dell’utilizzazione dei diritti di aiuto) gli estremi della fattispecie di reato di cui all’articolo 648 ter c.p..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame con integrale trasmissione degli atti al Tribunale di Enna.

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