Ordine di demolizione costituisce atto di natura vincolata

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 15 luglio 2019, n. 4927.

La massima estrapolata:

L’ordine di demolizione costituisce atto di natura vincolata. Trattasi cioè di provvedimento che poggia su atti presupposti (quali debbono intendersi in concreto i verbali dell’autorità pubblica) che accertano la presenza di un abuso edilizio in conseguenza del quale l’amministrazione è tenuta ad adottare l’ordine di demolizione, senza peraltro che sia necessaria una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione.

Sentenza 15 luglio 2019, n. 4927

Data udienza 18 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4879 del 2008, proposto dalla signora
D’A. An., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. Ad. e Gi. Ma. Pu., con domicilio eletto presso lo studio Lu. Ad. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Sesta n. 03142/2007, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il Cons. Giovanni Orsini.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Sig.ra D’A., essendo proprietaria di un terreno su cui insistevano alcuni manufatti di modesta entità non accatastati, ha provveduto alla realizzazione di un unico manufatto in sostituzione dei precedenti. A seguito di ispezione è stato accertato lo svolgimento di attività non autorizzata e conseguentemente l’area è stata sottoposta a sequestro.
L’odierna appellante ha quindi presentato istanza di condono, versando la relativa oblazione e anticipando gli oneri concessori.
A seguito di ulteriore sopralluogo, è stata rilevata la prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sequestro.
Il Comune ha emesso quindi l’ordinanza di demolizione oggetto dell’impugnazione in primo grado.
Il Tar ha respinto il ricorso sulla rilevata circostanza, così come da verbali dell’autorità procedente, che le opere de quibus non risultavano ultimate alla data-limite del 31.03.2003 di cui al decreto-legge n. 269/2003.
2. L’appello avverso la suddetta sentenza si basa sui seguenti motivi di gravame:
Eccesso di potere per erroneo presupposto di fatto – Violazione art. 38 e 44 della legge n. 47/1985 richiamati dall’art. 32 del D.L. 269/2003, in quanto il provvedimento sanzionatorio avrebbe dovuto essere sospeso a fronte della presentazione dell’istanza di concessione e del pagamento della relativa oblazione.
Eccesso di potere per assoluta carenza d’istruttoria poiché l’amministrazione ha fondato il provvedimento demolitorio esclusivamente sui verbali redatti dalla forza pubblica, prescindendo dalla circostanza che nel lasso di tempo intercorrente era stata presentata istanza di condono.
Eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto il Comune si sarebbe limitato a fare proprie le risultanze dell’istruttoria tecnica da cui si evince che l’intervento eseguito ricade nel perimetro di zone vincolate senza indicare le norme violate del PTP.
Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 42/2004, violazione degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985 richiamati dall’art. 32 del D.L. n. 269/2003 ed eccesso di potere in quanto nel caso in cui si trattasse di beni ricadenti in zona vincolata, il Comune avrebbe dovuto acquisire il parere delle autorità competenti.
3. Non si è costituito nel presente giudizio il Comune di (omissis).
4. All’udienza pubblica del 18 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Il presente appello, come peraltro il ricorso di primo grado, si basa sull’asserito principio secondo cui, a fronte di istanza di condono, la pubblica amministrazione è tenuta ad interrompere qualsiasi procedimento sanzionatorio al fine di valutare l’istanza presentata.
Occorre in proposito svolgere alcune considerazioni.
E’ vero che la presentazione dell’istanza di condono impone alla pubblica amministrazione un esame in merito al suo contenuto al fine di verificare la ricorrenza delle condizioni necessarie per la sanatoria dell’abuso, tuttavia nel caso di specie trova applicazione il principio fissato dalla giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. Stato, sez. V, n. 1875/2010; id., n. 1546/2014) secondo cui la presentazione di una richiesta di concessione in sanatoria non inficia la legittimità dell’ordine di demolizione quando risulti che l’istanza sarebbe stata comunque respinta. Nel caso in esame è accertato dai verbali redatti a seguito d’ispezione condotta dalla pubblica autorità che i manufatti in questione alla data del 9.12.2004 e del 31.01.2005 erano ancora in costruzione. Appare, pertanto, evidente che non possa essere applicata la normativa di cui al D.L. 269/2003, ai sensi del quale (art. 32, comma 25) sono sanabili solo le opere che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003.
Non rileva quanto sostenuto da parte appellante relativamente alle dimensioni e alle caretteristiche dell’opera, trattandosi comunque di opera edilizia non completata entro il prescritto termine. Sono da respingere, pertanto, i due primi motivi di ricorso.
5.2. In relazioneall’ulteriore profilo di illegittimità relativo all’asserita insufficienza di motivazione dell’ordine di demolizione si deve osservare che è orientamento pacifico della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Ad. Pl. n. 9/2017; sez. V, n. 1546/2014; sez. VI, n. 2527/2019; id., n. 2326/2019) che l’ordine di demolizione costituisca atto di natura vincolata. Trattasi cioè di provvedimento che poggia su atti presupposti (quali debbono intendersi in concreto i verbali dell’autorità pubblica) che accertano la presenza di un abuso edilizio in conseguenza del quale l’amministrazione è tenuta ad adottare l’ordine di demolizione, senza peraltro che sia necessaria una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione.
Data l’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione, consistenti nella puntuale descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro illegittimità per non essere state ultimate entro la data-limite prescritta dalla legge, sono prive di pregio le censure mosse nei confronti dell’operato della pubblica amministrazione secondo cui, nell’emettere il provvedimento impugnato, essa si sarebbe limitata a motivare sulla base dei soli verbali della forza pubblica e avrebbe omesso di richiedere il parere agli organi preposti alla tutela del vincolo (terzo e quarto motivo).
6. Alla luce di tali considerazioni, l’appello deve essere respinto.
Non essendosi costituito il Comune appellato, non devono essere assunte decisioni sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Francesco Frigida – Consigliere
Giovanni Orsini – Consigliere, Estensore
Carla Ciuffetti – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere

Per aprire la mia pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *