Reato di autoriciclaggio e riscatto di una polizza vita

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 5 marzo 2019, n. 9681.

La massima estrapolata:

Configura il reato di autoriciclaggio la condotta consistente nel riscattare una polizza vita con successivo acquisto di due polizze vita diverse con il denaro conseguito. Tale operazione economica non ha natura economica, finanziaria o speculativa e, pertanto, non rientra nella previsione dell’articolo 648ter.1 del codice penale.

Sentenza 5 marzo 2019, n. 9681

Data udienza 15 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

Dott. MONACO Marco M – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 26/11/2018 del TRIB. LIBERTA’ di PISTOIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARCO MARIA MONACO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRANCA ZACCO per l’annullamento con rinvio la Tribunale di Pistoia per nuovo esame del provvedimento impugnato limitatamente ai punti non oggetto di motivazione e per l’inammissibilita’ del ricorso nel resto.
udito l’avvocato (OMISSIS) che, in difesa di (OMISSIS), dopo aver discusso, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE DI PISTOIA, SEZIONE RIESAME, con ordinanza del 26/11/2018, rigettava il riesame avverso il decreto con il quale il GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI presso TRIBUNALE DI PISTOIA il 16/10/2018 aveva disposto il sequestro preventivo di due polizze vita e sino alla concorrenza di 640.000,00 Euro nei confronti di (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 648 ter.1 c.p..
1. (OMISSIS) e’ sottoposto ad indagini per il reato di autoriciclaggio in relazione ad una operazione che avrebbe posto in essere in data 17 marzo 2016.
(OMISSIS) in specifico avrebbe riscattato una polizza vita per un valore di Euro 640.000,00 che sarebbero stati addebitati nel medesimo conto corrente della polizza, c.d. scudato in quanto acceso per la regolarizzazione effettuata Decreto Legge n. 78 del 2009, ex articolo 13 bis. La provvista cosi’ ottenuta sarebbe stata poi trasferita presso un altro conto corrente bancario, sempre intestato al ricorrente, ed utilizzata per acquistare due nuove e diverse polizze vita rispettivamente del valore di 300.000,00 e 340.000,00.
Il pubblico ministero, evidenziato che la somma con la quale la polizza originaria era stata acquistata sarebbe di provenienza illecita, in quanto costituita con parte delle somme distratte alla (OMISSIS) s.p.a., richiedeva al giudice per le indagini preliminari di disporre il sequestro preventivo ai fini della confisca ai sensi degli articoli 240 e 648 quater c.p. delle due polizze cosi’ acquistate o comunque di beni mobili ed immobili fino al valore equivalente.
Avverso il decreto disposto la difesa proponeva riesame che il Tribunale rigettava.
2. Avverso quest’ultimo provvedimento propone ricorso l’indagato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.
2.1. “Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 321 c.p.p., 648 ter.1 e 648 quater c.p., nonche’ inosservanza della norma processuale di cui all’articolo 125 c.p.p., prevista a pena di nullita’ in relazione all’articolo 606 c.p.p., lettera e), per motivazione omessa o apparente, in relazione all’assenza di correlazione tra le somme oggetto di emersione Decreto Legge n. 78 del 2009, ex articolo 13 bis e le presunte condotte distrattive in danno della (OMISSIS) s.p.a.”. La difesa rileva che la motivazione del Tribunale, quanto alla riconducibilita’ delle polizze sottoposte a vincolo al reato presupposto, sarebbe apparente. Gli elementi posti a fondamento della misura cautelare reale, infatti, sarebbero delle mere “argomentazioni deduttive” del tutto prive di riscontri probatori. Il giudice del riesame, poi, avrebbe omesso di confrontarsi con quanto evidenziato dalla difesa nella relazione della consulenza tecnica prodotta, che escludeva la sussistenza del reato presupposto. Sul punto, d’altro canto, non sarebbe condivisibile l’argomento del Tribunale secondo il quale “la documentazione difensiva prodotta richiederebbe di effettuare approfonditi accertamenti di merito, incompatibili con la fase cautelare in atto”. A fronte di tale modo di procedere, in conclusione, la motivazione del provvedimento impugnato, non solo ometterebbe di confrontarsi con gli argomenti evidenziati dalla difesa quanto, piuttosto, non ottempererebbe all’obbligo di motivazione cosi’ come enucleato anche dalla piu’ recente giurisprudenza di legittimita’
2.2. “Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 321 c.p.p., articolo 648 ter.1 c.p., commi 1 e 4, nonche’ inosservanza della norma processuale di cui all’articolo 125 c.p.p., prevista a pena di nullita’ in relazione all’articolo 606 c.p.p., lettera e), per motivazione omessa o apparente, in relazione all’affermazione che la sottoscrizione delle polizze vita costituisca reimpiego del denaro in attivita’ economica, finanziaria o speculativa”. Nel secondo motivo la difesa rileva la violazione di legge quanto alla ritenuta natura economica dell’operazione posta in essere dall’indagato. La sottoscrizione di una polizza vita, infatti, non sarebbe, di per se’ ed in astratto, reimpiego del denaro in attivita’ economica, finanziaria o speculativa e, piuttosto, dovrebbe essere considerata come condotta posta in essere per destinare il denaro alla mera utilizzazione o al godimento personale dell’indagato. La motivazione del provvedimento impugnato sul punto, per il quale la questione non potrebbe essere allo stato risolta perche’ sarebbero necessarie delle valutazioni complesse non compatibili con la fase cautelare, sarebbe errata quanto alla interpretazione dell’articolo 648 ter.1 c.p., commi 1 e 4 e comunque apparente.
2.3. “Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 321 c.p.p., articolo 648 ter.1 c.p., comma 1, nonche’ inosservanza della norma processuale di cui all’articolo 125 c.p.p., prevista a pena di nullita’ in relazione all’articolo 606 Cost., lettera e), per motivazione omessa o apparente, in relazione all’affermazione dell’idoneita’ della condotta ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza illecita dei denari”. Con l’ultimo motivo la difesa evidenzia che le operazioni poste in essere dall’indagato, costituite tutte da trasferimenti bancari a suo nome e perfettamente tracciabili, non sarebbero idonee ad ostacolare l’identificazione della eventuale provenienza illecita delle somme e, pertanto, difetterebbe uno degli elementi costitutivi del reato e conseguentemente il fumus commissi delicti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.
1. Nel primo motivo la difesa rileva che la motivazione del Tribunale sarebbe apparente quanto alla risposta in merito alla specifica doglianza difensiva circa l’assenza di correlazione tra le somme oggetto di emersione ex Decreto Legge n. 78 del 2009 e le presunte condotte commesse in danno della (OMISSIS) s.p.a., reato presupposto dell’autoriclaggio posto a fondamento del provvedimento di sequestro.
In specifico, la difesa osserva che non vi sarebbe alcuna motivazione circa la riconducibilita’ delle polizze sottoposte a vincolo al profitto del reato presupposto e che la motivazione, fondata su mere deduzioni, sarebbe apparente.
Lo stesso reato presupposto, poi, secondo la relazione della consulenza tecnica depositata, non sussisterebbe ed il Tribunale, escludendo di poter effettuare gli approfondimenti necessari, ometterebbe di confrontarsi e quindi di motivare sul punto.
Le doglianze della difesa, anche facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimita’ citata nel ricorso, sono infondate.
1.1. Il sistema di controllo incidentale sulla valutazione della sussistenza dei presupposti di applicazione del sequestro preventivo si sviluppa in due diversa momenti processuali.
Nella prima fase il giudice del riesame, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa, non puo’ limitarsi a verificare esclusivamente l’astratta configurabilita’ del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato (Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv. 193117 e n. 920 del 17/12/2003, Montella, Rv. 226492; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, P.m. in proc. Macchione, Rv. 265433).
Nella particolare situazione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, considerata la natura anticipatoria del provvedimento ablativo a carattere sanzionatorio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435), poi, e’ comunque necessario che il Tribunale verifichi in concreto la consistenza degli elementi in base ai quali desumere l’esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la “serieta’ degli indizi” costituisce presupposto per l’applicazione delle misure cautelari (Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945). Questa verifica, che non deve tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa in termini di gravita’ indiziaria ex articolo 273 c.p.p., deve, tuttavia, accertare la possibilita’ di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato attraverso l’analisi delle concrete risultanze processuali e degli elementi forniti dalle parti, dialetticamente intesi a dimostrare la congruenza indiziaria dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921).
Nella seconda fase, il sindacato di legittimita’ della Corte di cassazione e’ limitato alle sole violazioni di legge e la verifica della tenuta logica della motivazione non e’ consentita.
Nella nozione di violazione di legge, infatti, sono compresi gli “errores in iudicando” o “in procedendo” ed esclusivamente i vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex multis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; sulla riconducibilita’ alla violazione di legge dell’inesistenza o apparenza della motivazione non anche dell’illogicita’ manifesta Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119).
1.2. Tanto premesso, ribaditi in breve i limiti del sindacato di questa Corte in merito ai provvedimenti di sequestro preventivo, la motivazione del provvedimento impugnato quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti, nello specifico del presente motivo quanto alla sussistenza del reato presupposto, non puo’ ritenersi apparente.
Il Tribunale, infatti, ha dato conto degli elementi emersi e della valutazione effettuata circa la sussistenza del fumus commissi delicti, cosi’ come evidenziato dalla segnalazione della Banca d’Italia e dalle indagini della polizia giudiziaria, ed ha motivato quanto alla qualificata probabilita’, con valutazione allo stato degli atti, di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica.
Lo stesso Tribunale, inoltre, con lo specifico riferimento alla relazione della Guardia di Finanza, ha indicato le ragioni per le quali possa, sia pure nei limiti della valutazione caratteristica della fase cautelare, ritenersi esistente il nesso di pertinenzialita’ tra le somme utilizzate dal ricorrente e quelle sottratte alla (OMISSIS) SpA..
1.3. La specifica critica della difesa, secondo la quale il Tribunale avrebbe eluso di considerare le argomentazioni del ricorrente quanto alla sussistenza del reato presupposto contenute nella consulenza tecnica depositata, e’ manifestamente infondata.
Come correttamene rilevato nel provvedimento impugnato, infatti, deve ribadirsi che nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non e’ ipotizzabile una “piena cognitio” del Tribunale, al quale e’ conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimita’ dell’esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l’assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell’accusa, potere questo riservato al giudice del procedimento principale.
L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delitti, con specifico riferimento alle misure cautelari reali, quindi, va compiuto senza entrare nel merito della fondatezza dell’accusa ed esclusivamente sotto il profilo della congruita’ degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati cosi’ come esposti, al fine di verificare se essi consentano – in una prospettiva di ragionevole probabilita’ – di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica (Sez. 3, n. 21177 del 30/04/2009 – dep. 20/05/2009, Guardiano e altri, Rv. 243623).
Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale, che non doveva instaurare un processo nel processo, si e’ adeguatamente confrontato con gli elementi emersi, non ritenendo correttamente di effettuare accertamenti incompatibili con la fase e fondati su considerazioni che non appaiono, allo stato e salvo diverse ed ulteriori verifiche da compiersi nella competente sede, decisive per escludere la configurabilita’ del “fumus” del reato ipotizzato.
2. Nel secondo motivo la difesa rileva che l’operazione complessivamente compiuta, il riscatto di una polizza vita, il trasferimento della somma cosi’ conseguita e l’acquisto di due diverse polizze vita, non avrebbe natura economica, finanziaria o speculativa e pertanto non rientrerebbe nella previsione di cui all’articolo 648 ter.1 c.p., comma 1.
Sotto altro profilo, poi, l’operazione sarebbe da considerarsi scriminata ai sensi del comma 4 della norma in quanto compiuta al fine di destinare il denaro al godimento dell’autore del reato presupposto.
Le doglianze sono infondate.
2.1. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, al fine di valutare la reale natura dell’operazione relativa all’acquisto di una polizza vita, e’ necessario verificare la specifica struttura del contratto ed individuare la causa concreta dello stesso (Sez. 5, n. 43503 del 13/05/2014, Marengo, Rv. 261077).
Tale accertamento, per il quale e’ necessario procedere ad una articolata analisi del contratto e della struttura dell’intera operazione, deve essere sottoposta al giudice di merito e non puo’ essere oggetto della valutazione incidentale del giudice della cautela al quale, peraltro, non risulta che siano stati sottoposti i documenti contrattuali ne’ che la difesa abbia evidenziato elementi concreti specifici e decisivi sul punto.
La motivazione del Tribunale sul punto, quindi, per il quale il “meccanismo” e’ idoneo ad integrare un sistema di reinvestimento non e’, allo stato, apparente.
2.2. Come correttamente evidenziato nella motivazione del provvedimento impugnato, nel caso di specie non puo’ ritenersi che operi la clausola di esclusione della punibilita’ di cui all’articolo 648 ter.1 c.p., comma 4.
L’utilizzo del denaro, considerata la struttura dell’operazione cosi’ come segnalata dalla Banca d’Italia, che nella relazione la segnala come sospetta, infatti, non puo’ essere riferito al diretto godimento dell’autore del reato.
3. Nel terzo ed ultimo motivo la difesa rileva che le attivita’ poste in essere dal ricorrente, tutte alla “luce del sole”, non sarebbero idonee a dissimulare la provenienza illecita della somma.
Anche in questo caso la motivazione del Tribunale non e’ apparente.
Come correttamente evidenziato nella motivazione, la rilevanza penale dell’operazione non va valutata con esclusivo riferimento ai singoli passaggi attraverso i quali questa viene posta in essere, ne’ rileva se uno ovvero anche tutti i trasferimenti siano o meno alla “luce del sole”.
La verifica della sussumibilita’ dell’operazione nel paradigma del reato di riciclaggio ovvero di autoriciclaggio, infatti, deve fare riferimento agli aspetti complessivi dell’intera operazione ed alla possibilita’ che questa abbia di dissimulare l’origine delle somme, intesa come capacita’ dell’attivita’ posta in essere di attenuare, “allontanare”, progressivamente la correlazione tra il controvalore trasferito e l’originaria somma di provenienza illecita (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto e altri, Rv. 273183 per la quale integra il delitto di riciclaggio il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilita’, e cio’ anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l’accertamento o l’astratta individuabilita’ dell’origine delittuosa del bene non costituiscono l’evento del reato).
Nel caso di specie, pertanto, l’operazione, caratterizzata dall’acquisto, con la medesima somma di due polizze diverse e di differente importo, qualificata e segnalata come sospetta dalla Banca d’Italia, e’ stata coerentemente ritenuta dal Tribunale idonea ad ostacolare in concreto l’identificazione dell’origine delittuosa delle risorse finanziarie originarie (cfr. pag. 10 dell’ordinanza impugnata).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.

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