Il reato di abuso d’ufficio

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 8 novembre 2019, n. 45526.

Massima estrapolata:

Il reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p. ha natura plurioffensiva, in quanto oltre a ledere l’interesse al buon andamento ed alla trasparenza della Pubblica amministrazione, pregiudica il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei propri diritti costituzionalmente garantiti dalla condotta illegittima ed ingiusta posta in essere dal pubblico ufficiale. In tale evenienza il privato danneggiato può proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

Sentenza 8 novembre 2019, n. 45526

Data udienza 22 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. AGLIASTRO Mirella – rel. Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata (OMISSIS), parte offesa;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza di archiviazione del 10/10/2016 del G.I.P. presso il Tribunale di Parma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dr. Agliastro Mirella;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Zacco Franco, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di (OMISSIS) ed alla richiesta formulata da (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10/10/2016 il G.I.P. presso il Tribunale di Parma disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per i reati di cui agli articoli 323, 594 e 595 c.p., accogliendo la conforme richiesta formulata dal Pubblico Ministero. Dichiarava l’inammissibilita’ della opposizione avanzata da (OMISSIS) in quanto non contenente elementi di concretezza e specificita’ previsti tassativamente dall’articolo 410 c.p.p., comma 1 con indicazione dell’oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza e la rilevanza.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) per il tramite del proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) in riferimento all’omessa notifica della richiesta di archiviazione proposta dal Pubblico Ministero alla persona offesa che ne abbia fatto espressamente richiesta in sede di denuncia/querela.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva espressamente richiesto di essere informata sull’eventuale richiesta di archiviazione che il Pubblico Ministero intendeva formulare.
Il G.I.P., non rilevando la nullita’ derivante dalla violazione del diritto di difesa della persona offesa, da parte del P.M. che non aveva disposto avviso nei confronti della p.o., ometteva di instaurare il contraddittorio tra le parti.
Nessun riferimento veniva fatto alla ricorrente in relazione al reato di abuso di ufficio; nella richiesta di archiviazione vengono individuate quali persone offese unicamente (OMISSIS) ed (OMISSIS) in relazione ai reati di cui agli articoli 594 e 595 scaturiti da precedenti denunce nei confronti della (OMISSIS).
Si e’ realizzato in tal modo una violazione del diritto di difesa della persona offesa cui e’ rimasta preclusa la possibilita’ di chiedere la prosecuzione delle indagini indicando eventuali elementi di prova suppletive. La ricorrente sottolinea che il reato di abuso di ufficio ha natura plurioffensiva, poiche’ e’ idoneo a ledere, oltre l’interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della p.a., anche il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei propri diritti costituzionalmente garantiti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale.
3. In data 14/01/2019 il Procuratore Generale presso questa Corte ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di (OMISSIS) con riferimento alla ricorrente (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento.
2. Il mancato avviso della richiesta di archiviazione, prodromico alla integrazione del contraddittorio, determina la nullita’ del decreto di archiviazione che puo’ essere denunciata con ricorso per cassazione (Sezione 5, n. 31675 del 31/1/2017, rv. 270592).
3. Nel ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS), si chiede l’annullamento del provvedimento di archiviazione per violazione dell’articolo 408 c.p.p., comma 2, articolo 127 c.p.p., commi 1 e 5 e articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), assumendo la natura plurioffensiva del reato ex articolo 323 c.p., la qualita’ di persona offesa del ricorrente, la compromissione dei diritto di difesa a causa del mancato avviso ex articolo 408 c.p.p., comma 2, e la tempestivita’ del ricorso in cassazione.
4. Il reato di abuso di ufficio, quando sia commesso in danno di privati, ha natura plurioffensiva, in quanto oltre a ledere l’interesse al buon andamento ed alla trasparenza della P.A., pregiudica il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei propri diritti costituzionalmente garantiti dal comportamento illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale. In tale evenienza il privato puo’ proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (Sez. 6, n. 5746 de 19/01/2016, P.O. in proc. D’Amico, Rv. 266174-01).
Nel caso in esame, ipotizzato il reato di cui all’articolo 323 c.p., esso avrebbe prodotto un danno ingiusto ai privati ed in particolare alla ricorrente, alla quale deve essere riconosciuta la qualifica di p.o..
5. Ne deriva che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla posizione di (OMISSIS), poiche’ l’omessa notifica della richiesta di archiviazione ha determinato la violazione del contraddittorio in quanto ha privato la p.o. (OMISSIS) della facolta’ di presentare opposizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica per il Tribunale di Parma.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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