Reato continuato il riconoscimento delle circostanze attenuanti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|8 novembre 2021| n. 39986.

In tema di reato continuato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato più grave non osta al riconoscimento delle stesse anche per i reati satelliti.

Sentenza|8 novembre 2021| n. 39986. Reato continuato il riconoscimento delle circostanze attenuanti

Data udienza 8 settembre 2021

Integrale

Tag – parola: Reati in materia di stupefacenti – Armi da sparo – Detenzione illegale e porto in luogo pubblico – Appello – Patteggiamento in appello ex art. 599 bis c.p.p. – – Giudice – Non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. – Effetto devolutivo dell’impugnazione – Con la rinuncia ai motivi di appello la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

Dott. D’ANDREA Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SALVATORE DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PERELLI SIMONE, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e l’inammissibilita’ del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS).
Nessun difensore presente.

Reato continuato il riconoscimento delle circostanze attenuanti

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Piacenza nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), giudicati responsabili di una pluralita’ di reati in materia di stupefacenti e il (OMISSIS) anche della illegale detenzione e dell’illegale porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, ha ridotto la pena inflitta al primo ed ha escluso la recidiva contestata al secondo, rideterminando la pena per i reati oggetto di giudizio in ragione della continuazione riconosciuta con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 14.2.2019.
2. Nei confronti del provvedimento ha proposto ricorso il (OMISSIS) a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), che con unico motivo si e’ doluto dell’erronea applicazione dell’articolo 129 c.p.p. e del vizio di motivazione. Il ricorrente premette che in sede di appello aveva rinunciato ad alcuni dei motivi di gravame proposti e concordato ai sensi dell’articolo 599-bis c.p.p. sul residuo motivo, attinente all’eccessivita’ del trattamento sanzionatorio; la Corte di appello aveva quindi inflitto la pena concordata tra le parti. Essa, pero’, ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di talune delle cause di non punibilita’ di cui all’articolo 129 c.p.p. L’onere motivazionale si sarebbe dovuto concretizzare nella disamina delle piu’ significative intercettazioni telefoniche, risultando quanto meno ambiguo e fraintendibile il contenuto delle conversazioni telefoniche.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello anche (OMISSIS), a mezzo del difensore avv. (OMISSIS).
3.1. Con un primo motivo ha censurato il difetto di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilita’ per il delitto di cui al capo 1, in materia di armi. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello non ha preso in considerazione l’ambiente nel quale si sono svolti i fatti; che il (OMISSIS) in molte occasioni ha utilizzato la parola `pistola’ per indicare quantitativi di sostanza stupefacente; che non sono mai state rinvenute armi; che non puo’ darsi credito a quanto detto da soggetto probabilmente in astinenza da droga in un momento di astio; che i testi di accusa avevano interesse a rendere dichiarazioni sfavorevoli al (OMISSIS).
3.2. Con un secondo motivo l’esponente ha dedotto che non risulta motivato il diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche e che non e’ persuasivo che il (OMISSIS) fosse soggetto dedito allo spaccio in maniera spregiudicata (secondo quanto sostenuto dalla Corte di appello) e che il volume dei suoi affari fosse di circa 7080.000 Euro.

 

Reato continuato il riconoscimento delle circostanze attenuanti

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso del (OMISSIS) e’ inammissibile.
4.1. In tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto ad opera, della L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 56 il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’articolo 129 c.p.p., ne’ sull’insussistenza di cause di nullita’ assoluta o di inutilizzabilita’ delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice e’ limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522).
Nel caso di specie l’imputato aveva articolato tre motivi di appello, con i quali aveva chiesto la riqualificazione dei reati ai sensi dell’articolo 73, comma 5 Testo Unico Stup., con conseguente riduzione della pena, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 114 c.p., la riduzione della pena base al minimo edittale e la diminuzione della pena inflitta a titolo di aumento per la continuazione tra i reati. In sede di giudizio egli aveva rinunciato a tutti i motivi, eccezion fatta per quello relativo alla eccessivita’ del trattamento sanzionatorio e al riconoscimento delle attenuanti.
Ne deriva che, ancor prima della rinuncia a motivi che attengono alla responsabilita’, emerge la assenza di impugnazione avente ad oggetto l’affermazione di responsabilita’; sicche’, fermo restando quanto si e’ appena rammentato in ordine alle implicazioni dell’effetto devolutivo, va anche ribadito che il ricorso per cassazione non puo’ legittimamente avere ad oggetto un preteso vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato e alla sua attribuibilita’ oggettiva e soggettiva all’imputato allorquando il tema non e’ stato proposto in sede di appello (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316).
4.2. Segue alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila Euro alla Cassa delle Ammende.

 

Reato continuato il riconoscimento delle circostanze attenuanti

5. Il ricorso del (OMISSIS) e’ fondato nei termini di seguito precisati.
5.1. Il primo motivo non e’ consentito in sede di legittimita’, posto che non tratteggia alcuno dei vizi per i quali e’ previsto il ricorso per cassazione. In particolare, con il ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicita’, dalla sua contraddittorieta’ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicche’ sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, la stessa illogicita’ quando non manifesta, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747). Nel caso di specie il ricorrente si limita a proporre una propria valutazione della portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni intercettate, senza indica alcuno tra i menzionati vizi e, peraltro, confrontandosi solo in parte con il tessuto motivazionale, che si nutre non solo del riferimento a quelle ma anche alla deposizione della teste (OMISSIS), presente alla proposta di vendita di armi formulata dal (OMISSIS) al compagno della donna, tale (OMISSIS).
5.2. Fondato e’ il secondo motivo. La Corte di appello ha affermato che le attenuanti generiche non possono essere riconosciute ai reati oggetto del presente procedimento perche’ essendo state riconosciute per i fatti piu’ gravi ritenuti avvinti dal nesso di continuazione giudicati in altro procedimento, esse non possono essere “ulteriormente applicate”. Si tratta di affermazione errata in diritto. Nella giurisprudenza di questa Corte si colgono alcune interpretazioni non coincidenti quanto alla relazione tra reato continuato e circostanze attenuanti. In particolare, mentre in alcune decisioni si afferma che, ritenuta la continuazione tra piu’ reati, il giudice puo’ riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri “oggettivi” o “soggettivi” previsti dall’articolo 133 c.p., sicche’ se la concessione richiama elementi di fatto di natura oggettiva l’applicazione sara’ riferita allo specifico fatto reato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all’imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, l’applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, Rv. 272375), in altre si statuisce che il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, anche se fondato solo su elementi di natura soggettiva, puo’ essere riferito ai singoli episodi criminosi e non necessariamente esteso in via automatica ed in modo indistinto a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Rv. 279107). Pertanto, il contrasto attiene al carattere automatico o meno della estensione delle attenuanti, in particolare generiche o soggettive, riconosciute per uno dei reati a tutti gli altri unificati dalla continuazione. In questa sede non e’ necessario prendere posizione al riguardo, anche rimettendo la questione controversa alle Sezioni Unite, perche’ la questione posta con il ricorso e’ risolta in modo condiviso e difforme rispetto a quanto ha ritenuto la Corte di appello; ovvero, il riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione al reato piu’ grave non osta all’eventuale riconoscimento delle stesse anche per i reati satelliti.
La sentenza impugnata va quindi annullata nei confronti di (OMISSIS), limitatamente al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione ai reati satellite, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente alla statuizione concernente le attenuanti generiche e rinvia alla Corte di appello di Bologna, altra sezione, per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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