Nei reati edilizi l’operatività del beneficio sospensivo non può essere subordinata alla demolizione del manufatto

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 20 dicembre 2018, n. 57593.

La massima estrapolata:

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta il giudice non può, alterando i dati della concorde richiesta, subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti. Di conseguenza, in caso di reati edilizi, «l’operatività del beneficio sospensivo non può essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, fermo l’obbligo del giudice di ordinarla».

Sentenza 20 dicembre 2018, n. 57593

Data udienza 25 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza di applicazione di pena del 14/05/2018 del Tribunale di Caltagirone;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PICARDI Antonietta, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex articolo 444 cod. proc. pen. del 14 maggio 2018, il Tribunale di Caltagirone ha applicato a (OMISSIS) la pena concordata di anni uno e mesi sei di reclusione e 1.100 Euro di multa per il delitto di cui all’articolo 349 cod. pen. e per alcune contravvenzioni in materia urbanistico-edilizia, ritenuta la continuazione tra tutti i reati.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, ai sensi dell’articolo 448 cod. proc. pen., comma 2 bis, lamentando, con il primo motivo, il difetto di correlazione tra la richiesta concordata di pena e la sentenza per aver il giudice subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena (oggetto della richiesta) alla demolizione delle opere abusive, contestualmente disposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 31, comma 9, e articolo 98, comma 3, e tuttavia non oggetto dell’accordo.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce il difetto di motivazione perche’ la suddetta statuizione – espressione del potere discrezionale previsto dall’articolo 165 cod. pen., comma 1, – non e’ stata in alcun modo argomentata.
3. Premesso che il ricorso e’ stato proposto in un caso consentito dall’articolo 448 cod. proc. pen., comma 2-bis, – quale introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 50, – esso e’ fondato in relazione al primo motivo e puo’ essere deciso con sentenza a motivazione semplificata.
Nel subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla sanzione amministrativa accessoria della demolizione delle opere abusive sanzione di per se’ correttamente applicata, trattandosi di statuizione doverosa in sede di patteggiamento, indipendentemente dall’accordo delle parti (cfr., di recente, Sez. 3, n. 6128 del 20/01/2016, Apicella, Rv. 266285) – il giudice ha illegittimamente ecceduto dai limiti della richiesta concordata. Ed invero, questa Corte, nella sua piu’ autorevole composizione, ha da tempo affermato che nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice non puo’, alterando i dati della concorde richiesta, subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti. Ne discende che l’operativita’ del beneficio sospensivo non puo’ essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, fermo l’obbligo del giudice di ordinarla (anche) a seguito di sentenza ex articoli 444 – 448 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 10 del 11/05/1993, Zanlorenzi, Rv. 194064). Il principio – successivamente ribadito con riferimento alla subordinazione del beneficio all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo (Sez. 3, n. 19788 del 28/02/2003, Leto Di Priolo, Rv. 224887) e applicato con riguardo ad altre condotte riparatorie di cui all’articolo 165 cod. pen., comma 1, (v., quanto alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, Sez. 6, n. 13905 del 11/03/2010, Secondi, Rv. 246689) – va certamente qui riaffermato, non essendo consentito al giudice di modificare unilateralmente i termini dell’ accordo intervenuto tra le parti, apponendo ad esso una condizione non prevista dalle stesse (Sez. 4, n. 31441 del 09/07/2013, Sanzone, Rv. 256073, relativa, anche questa, a fattispecie in cui il giudice aveva, di propria iniziativa ed al di fuori dell’accordo delle parti, subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive.
Poiche’ la sentenza impugnata motiva sulla sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione del beneficio, formulando, sulla base di altri elementi, prognosi favorevole sulla futura condotta dell’imputata, indipendentemente dalla demolizione delle opere abusive, detta, illegittima, condizione puo’ essere eliminata da questa Corte, ai sensi dell’articolo 620 cod. proc. pen., lettera l), senza che sia necessario procedere al rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, subordinazione che elimina.

Avv. Renato D’Isa

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