Reati edilizi e la responsabilità per la realizzazione dell’opera abusiva

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|21 giugno 2021| n. 24138.

Reati edilizi e la responsabilità per la realizzazione dell’opera abusiva.

In tema di reati edilizi, non è di per sé sola sufficiente a configurare la responsabilità per la realizzazione dell’opera abusiva la titolarità di un diritto reale sul bene, potendo la stessa non corrispondere ad un dominio effettivo sul bene che ne è oggetto.

Sentenza|21 giugno 2021| n. 24138. Reati edilizi e la responsabilità per la realizzazione dell’opera abusiva

Data udienza 27 aprile 2021

Integrale

Tag – parola: Reati edilizi – Violazione normativa antisismica – Estinzione per prescrizione – Contrasto tra dispositivo e motivazione – Fattispecie – Integrazione quale correzione di errore materiale – Responsabilità – Art. 29, D.P.R. n. 380/2001 – Non configurabile responsabilità del proprietario solo per la titolarità del diritto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/09/2020 della corte di appello di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MOLINO Pietro che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Reati edilizi e la responsabilità per la realizzazione dell’opera abusiva

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di L’Aquila, in data 16 settembre 2020, adita con atto di appello nell’interesse di (OMISSIS) avverso la sentenza del tribunale di Avezzano del 11 aprile 2019, riformava parzialmente la predetta sentenza dichiarando non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), in relazione ai reati inerenti il manufatto avente dimensioni pari a metri 5,00 x 5,10 x 3,80, per essersi gli stessi estinti per prescrizione, rideterminando la pena residua e confermando nel resto la sentenza.
2. Avverso la sentenza suindicata (OMISSIS), tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando cinque motivi di impugnazione.
3. Con il primo motivo, deduce il vizio ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) in relazione alla ordinanza di correzione di errore materiale del tribunale di Avezzano emessa il 10 agosto 2019 e depositata il 20 agosto 2019. Si contesta la insussistenza, ritenuta dalla corte di appello, di un interesse del ricorrente ad impugnare la predetta ordinanza. Si tratterebbe di una decisione motivata in tema di interesse all’impugnazione con principi elaborati in materia di ricorso in cassazione avverso il procedimento di correzione per errore materiale; laddove, al contrario di quanto sostenuto dai giudici di appello, il citato interesse ad impugnare sarebbe esistente, alla luce dell’articolo 568 c.p.p. e sarebbe stato altresi’ dedotto dal ricorrente, come ammesso dalla stessa corte di appello, con riferimento al terzo motivo di gravame. Invero, con la partecipazione del ricorrente al procedimento di correzione posto in essere dal tribunale, l’imputato avrebbe potuto far emergere i limiti imposti al medesimo dal dispositivo, evidenziando come fosse emersa una statuizione od una omessa statuizione che sarebbero potute essere emendate solo con l’impugnazione e altri rimedi processuali. La corte avrebbe, altresi’, con la sua motivazione, sostenuto implicitamente che l’interesse ad impugnare sussisterebbe solo in caso di impugnazione ritenuta fondata, avendo ritenuto l’interesse dell’imputato inidoneo ad attivare il procedimento di impugnazione’ siccome giudicato dalla corte stessa infondato.
4. Con il secondo motivo, deduce il vizio ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) con riguardo alla nullita’ della sentenza del tribunale di Avezzano, stante la non conformita’ del dispositivo della sentenza di primo grado al modello legale tipico e con riguardo alla correlata ordinanza, definita dai giudici di correzione di errore materiale, di cui al primo motivo sopra esposto. Si rappresenta, in contrasto con quanto statuito con la sentenza impugnata, che con riferimento al manufatto di mt. 5x 5,10 x 3,80 la corte di appello non avrebbe potuto pronunziarsi, non essendo intervenuta per la relativa imputazione alcuna decisione in primo grado. Si osserva come la corte abbia poi erroneamente sostenuto che vi sia stata solo una correzione di errore materiale in relazione al manufatto di mt. 4,15 x 8,65 x 2,60 (considerato dai giudici quale oggetto della intervenuta sentenza di primo grado seppur erroneamente indicato in dispositivo con le maggiori dimensioni del secondo manufatto per il quale il primo giudice non si sarebbe espresso), in quanto nel sostenere tale tesi ha erroneamente rilevato come il primo giudice, per la diversa opera di mt. 5x 5,10 x 3,80, aveva anche disposto il dissequestro, laddove, invece, lo stesso non era mai stato disposto su di essa. Inoltre, sempre contestando la qualificazione dell’intervento di cui alla citata ordinanza del tribunale, in termini di correzione di errore materiale, si osserva, in contrasto con quanto rilevato nella sentenza impugnata a sostegno di tale considerazione, che l’opera per la quale i giudici hanno ritenuto essere intervenuta condanna non era solo in muratura bensi’ in legno e muratura. Con la conseguenza che, in realta’, il tribunale avrebbe effettuato una valutazione di merito incidente sul dispositivo, non consentita ex articoli 130 e 547 c.p.p..

 

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5. Con il terzo motivo, rappresenta il vizio di carenza di motivazione, con riguardo alle doglianze difensive inerenti la responsabilita’ del ricorrente. La corte avrebbe trascurato le circostanze evidenziate con l’atto di appello al fine di escludere la responsabilita’ del ricorrente, limitandosi a riprodurre le motivazioni di primo grado a supporto della condanna, quali la titolarita’ del bene, la presenza dell’imputato durante l’accertamento di polizia giudiziaria e lo svolgimento, da parte del ricorrente, della attivita’ di autotrasportatore presso la ditta del padre.
6. Con il quarto motivo, rappresenta l’illogicita’ della motivazione nella parte in cui si sostiene la responsabilita’ del ricorrente quantomeno a titolo di concorso morale nel reato. Si evidenzia, al riguardo, come la valorizzazione della circostanza della presenza del ricorrente al momento dell’accertamento dei fatti e non al momento della realizzazione dei manufatti, i cui lavori erano stati fermati a seguito delle peggioramento delle condizioni di salute del padre dell’imputato, non costituisca un dato significativo ai fini della responsabilita’. E anzi, la circostanza per cui i lavori erano stati fermati a fronte del malessere che colpi’ il padre dell’imputato, sarebbe un dato significativo della estraneita’ di quest’ultimo. Peraltro, fu il padre dell’imputato a contattare un tecnico per avviare la procedura di sanatoria. Inoltre, il fatto per cui egli lavorava alle dipendenze del padre e alla sua morte fu costretto a rilevare l’azienda del genitore non dimostrerebbe un interesse a commettere i reati.
7. Con il quinto motivo, deduce l’erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera b), articoli 93 94 e 95 con riguardo all’opera di mt. 4,15 x 8,65 x 2,60. La corte avrebbe sostenuto la non estraneita’ dell’imputato alla realizzazione del reato pur in presenza di un compendio indiziario deponente in senso inverso e rappresentato nel motivo attraverso la ribadita citazione delle circostanze gia’ citate in quelli precedenti.

 

Reati edilizi e la responsabilità per la realizzazione dell’opera abusiva

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi, omogenei siccome inerenti il tema della intervenuta ordinanza funzionale alla correzione di un ritenuto errore materiale, devono essere esaminati congiuntamente.
1.1.Va osservato che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volonta’ decisoria del giudice, non e’ assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben puo’ contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3 -, n. 3969 del 25/09/2018 (dep. 28/01/2019) Rv. 275690 – 01 B.). In tal senso si e’ osservato che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, e’ legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l’errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018 Rv. 273269 – 01 Cipriano).
1.2.In linea con tali principi, i giudici di secondo grado hanno correttamente evidenziato come, a fronte della contestazione di reati edilizi e inerenti la normativa antisismica, consumati attraverso la realizzazione di due manufatti, rispettivamente in legno di mt. 5 x 5,10 x 3,80 e in legno e mattoni di mt. 4,15 x 8,65 x 2,60, l’indicazione nel dispositivo di condanna delle dimensioni del primo, nonostante la specificazione in motivazione dell’impossibilita’ di ascrivere con certezza il medesimo, comunque prescritto, ad un preciso autore, con conseguente disposto dissequestro, formulato specificando anche la consistenza, solo in legno, del medesimo, in contrapposizione a quello in “muratura” per il quale in motivazione emergeva condanna, avesse dato luogo ad un legittimo intervento di correzione di errore materiale – mediante sostituzione, nel dispositivo di condanna, del riferimento al manufatto di mt. 5 x 5,10 x 3,80 con quello di mt. mt. 4,15 x 8,65 x 2,60 disposto dal primo giudice con apposita ordinanza.

 

Reati edilizi e la responsabilità per la realizzazione dell’opera abusiva

Rispetto a tale articolata e adeguata motivazione, nulla vale obiettare la circostanza per cui in realta’ il manufatto di mt. 4,15 x 8,65 x 2,60 fosse in realta’ non solo in muratura, ma anche in legno, atteso che si tratta dell’unico manufatto tra i due recante strutture in muratura. Sarebbe altresi’ solo assertiva, in assenza di puntuali allegazioni, la considerazione per cui per il manufatto minore in realta’ non sarebbe stato mai disposto il sequestro.
1.3. La correttezza della qualificazione della ordinanza del primo giudice, in termini di integrazione del dispositivo, sub specie di una correzione di errore materiale, consente anche di esaminare l’ulteriore rilievo inerente l’interesse del ricorrente allo svolgimento della procedura in camera di consiglio, prevista ai sensi dell’articolo 130 c.p.p. ed invece esclusa attraverso l’adozione di una decisione de plano.
In proposito, si deve tenere conto del principio per il quale il provvedimento di correzione di errore materiale disposto dal giudice con procedura “de plano”, invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, e’ illegittimo solo allorquando il ricorrente deduca un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato (Sez. 5 -, n. 28085 del 04/06/2019 Rv. 277247 – 01). In altri termini, e’ richiesto che il contraddittorio cui e’ strumentale la prevista procedura in camera di consiglio sia funzionale alla allegazione di circostanze concrete e decisive ai fini della decisione.
Tanto non ricorre nel caso di specie, essendo stata allegata dal ricorrente solo l’obiezione, in punto di diritto, circa la qualificazione della integrazione disposta quale correzione di errore materiale in ragione della ritenuta portata innovativa.
Con assenza, quindi, di elementi concreti e decisivi non presi in considerazione.
Invero, il profilo dedotto, se fondato, avrebbe avuto rilievo non gia’ sub specie di mancata partecipazione alla udienza camerale ex articolo 178 c.p.p., quanto con riguardo all’esercizio di poteri ormai preclusi al giudice all’esito del processo.
Quanto, infine, al rilievo secondo il quale, con riferimento al manufatto di mt. 5 x 5,10 x 3,80 la corte di appello non avrebbe potuto pronunziarsi, non essendo intervenuta per la relativa imputazione alcuna decisione in primo grado, e’ sufficiente rilevare la carenza di interesse. Invero il ricorrente, pur non essendo stato condannato in primo grado in ordine al predetto manufatto, ha proposto appello richiedendo l’assoluzione ovvero la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ottenendo quest’ultima decisione, indubbiamente favorevole.

 

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2. Quanto ai restanti motivi inerenti tutti la responsabilita’ dell’imputato, essi paiono fondati.
Va premesso che il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 29, non attribuisce al titolare del diritto reale sull’area di sedime o sull’immobile abusivamente realizzato alcuna posizione di garanzia; ne consegue che il proprietario (o il titolare di altro diritto reale) non puo’ essere per cio’ solo ritenuto responsabile dell’abuso commesso sul proprio immobile, nemmeno facendo ricorso al meccanismo di imputazione causale di cui all’articolo 40 cpv. c.p. (Sez. 3, n. 44202 del 10/10/2013, Menditto, Rv. 257625, che ha affermato che la responsabilita’ del proprietario non committente non puo’ essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene ne’ puo’ essere configurata come responsabilita’ omissiva per difetto di vigilanza, attesa l’inapplicabilita’ dell’articolo 40 c.p., comma 2, ma dev’essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all’interesse insito nel diritto di proprieta’, idonei a sostenere la sua compartecipazione, anche morale, al reato; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 47083 del 22/11/2007, Tartaglia, Rv. 238471; in senso contrario, ma con pronuncia isolata sul punto, Sez. 4, n. 19714 del 03/02/2009, Assante Di Ponzillo, Rv. 243961).
La questione, della prova della responsabilita’ del proprietario (ovvero del suo concorso nel reato commesso da terze persone sul suo immobile) non puo’ essere risolta solo in base alla mera titolarita’ di situazioni giuridiche attive sul bene. La giurisprudenza di questa Suprema Corte e’ restia a sostenere che la titolarita’ di un diritto reale sull’immobile abusivamente realizzato possa di per se’ dimostrare che il proprietario sia anche il committente dell’opera, quand’anche solo a titolo concorsuale.
Il diritto reale sull’immobile costituisce un indizio grave, ma pur sempre un indizio che, a norma dell’articolo 192 c.p.p., comma 2, deve essere valutato insieme con altri.
La gravita’ dell’indizio puo’ risentire di molteplici variabili come la circostanza per cui la disponibilita’ giuridica puo’ non corrispondere al possesso e dunque all’effettiva disponibilita’ materiale dell’immobile. Nemmeno l’intima adesione del proprietario alla condotta altrui e’ sufficiente a fondare l’affermazione della responsabilita’ penale a titolo di concorso nel reato, se essa non si trasforma in un contributo morale effettivo all’altrui illecita condotta.
La titolarita’ del diritto reale determina, insomma, una signoria “legale” che non sempre corrisponde, nei fatti, ad un dominio effettivo sul bene che ne e’ oggetto e non autorizza pertanto suggestive quanto automatiche attribuzioni al titolare del diritto di ogni modificazione del bene stesso. E’ piuttosto il possesso inteso in senso civilistico, quale potere sulla cosa che si manifesta in un’attivita’ corrispondente all’esercizio della proprieta’ o di altro diritto reale (articolo 1140 c.c.), che da questo punto di vista esprime meglio di ogni altra la situazione di dominio effettivo sul bene.
Vertendosi in tema di responsabilita’ penale, l’informazione probatoria derivante dalla titolarita’ del diritto reale sul bene deve dunque essere filtrata alla stregua dei principi dettati in materia dal codice di rito e, inannzitutto, dalla presunzione di innocenza prevista dall’articolo 27 Cost.. atteso che, va ribadito, in sede penale la titolarita’ di un diritto reale sul bene abusivamente realizzato o modificato costituisce un’informazione probatoria, un indizio (grave, non sempre univoco) di colpevolezza, ma non la sua prova (in motivazione Sez. 3, n. 38492 del 19/05/2016 Rv. 268014 – 01).
Questa Corte, quale giudice delle regole e della logica che presiedono alla sua ricostruzione, ha nel tempo fornito, senza pretesa di completezza, una serie di elementi dalla cui valutazione congiunta si puo’ ragionevolmente desumere, oltre ogni ragionevole dubbio, la piena partecipazione (o compartecipazione) del proprietario alla realizzazione dell’immobile abusivo.
Si e’ cosi’ affermato, in termini generali, che la responsabilita’ del proprietario per la realizzazione di costruzione abusiva deve essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili certamente anche dalla disponibilita’ giuridica e di fatto del suolo e dal suo interesse specifico alla realizzazione del manufatto ivi esistente, pure allo stesso appartenente in virtu’ della disciplina civilistica dell’accessione (Sez. 3, n. 35376 del 24/05/2007, De Filippo, Rv. 237405, che ha anche sostenuto che in tal caso l’affermazione della responsabilita’ del proprietario puo’ essere affermata in mancanza di ogni altra contraria risultanza probatoria).
L’individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell’abuso edilizio puo’ essere desunta anche dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dai rapporti di parentela o affinita’ tra terzo e proprietario, dalla presenza di quest’ultimo “in loco” e dallo svolgimento di attivita’ di vigilanza nell’esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi (Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014, Langella, Rv. 261522; Sez. 3, n. 25669 del 30/05/2012, Zeno, Rv. 253065), oppure dalla presentazione di una denunzia di inizio di opere di manutenzione ordinaria e dalla successiva domanda di sanatoria delle opere realizzate (Sez. 3, n. 33487 del 05/07/2006, Lafore’, Rv. 235124).
Si puo’ riassuntivamente affermare che, ai fini della configurabilita’ della responsabilita’ del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato un manufatto abusivo puo’ tenersi conto non soltanto della piena disponibilita’, giuridica e di fatto, del suolo e dell’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (in applicazione del principio del “cui prodest”), ma altresi’ dei rapporti di parentela o di affinita’ tra esecutore dell’opera abusiva e proprietario, dell’eventuale presenza “in loco” di quest’ultimo, dello svolgimento di attivita’ di materiale vigilanza dell’esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi successivi, del regime patrimoniale dei coniugi, e complessivamente di tutte quelle situazioni e comportamenti, sia positivi che negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove di una compartecipazione, anche solo morale, all’esecuzione delle opere da parte del proprietario.

 

Reati edilizi e la responsabilità per la realizzazione dell’opera abusiva

Allo stesso tempo, tuttavia, non esiste un catalogo predefinito di indizi dai quali poter univocamente trarre la conclusione della responsabilita’ del proprietario per gli abusi edilizi commessi nell’area di sedime o sull’immobile di proprieta’. E nel contempo le direttrici principali di questi ragionamenti non devono costituire il mezzo per eludere il principio della responsabilita’ personale da reato e della sua affermazione oltre ogni ragionevole dubbio.
E’ comunque necessario che l’azione appartenga al proprietario sotto ogni profilo, oggettivo (e dunque causale) e soggettivo, e che in questa delicata opera ricostruttiva il Giudice penale si conformi ai principi di diritto penale sostanziale utilizzando gli arnesi probatori forniti esclusivamente dal codice di rito.
Nel caso in esame, il ricorrente ha evidenziato alcuni dati rilevanti circa l’approfondimento del giudizio di responsabilita’, contrapposti alla sua titolarita’ dell’area ove insiste il manufatto e al ritenuto interesse al medesimo in relazione all’azienda paterna ove si rinviene il manufatto, quali l’insistenza dell’opera su area ove in concreto operava non lui personalmente quanto la ditta del padre, la produzione di fatture per l’edificazione rilasciate al padre, la cessazione dei lavori abusivi con la sopravvenuta infermita’ del genitore, l’iniziativa del medesimo per avviare la procedura di sanatoria, l’assenza dell’imputato nel corso dei lavori. Circostanze specificamente dedotte e in ordine alle quali i giudici non hanno formulato esplicite risposte, oltre peraltro a condividere (attraverso espresso richiamo alle motivazioni di primo grado) considerazioni non cristalline: come il ritenere, alla luce del decesso del padre del ricorrente pochi giorni dopo l’interruzione dei lavori, che egli non avesse potuto curare personalmente gli stessi (con implicito coinvolgimento, quindi, personale, del figlio), a fronte, tuttavia, del ritenuto mero concorso morale del medesimo e della incontestata prosecuzione dei lavori solo fino al febbraio / marzo del 2016, epoca del sopraggiunto malessere del padre, come emerso da apposita testimonianza citata in sentenza.
4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente al manufatto in muratura di mt. 4,15 x 8,65 x 2,60, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia con riguardo alla responsabilita’ del ricorrente. Deve dichiararsi nel resto inammissibile il ricorso.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata relativamente al manufatto in muratura con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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