Rappresentanza processuale della persona giuridica

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 novembre 2021| n. 31963.

Per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l’indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all’effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l’onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata l’eccezione relativa al difetto di rappresentanza del soggetto che – qualificatosi come “legale rappresentante della sede secondaria della società” straniera – aveva rilasciato la procura in calce al ricorso per cassazione, essendo stati dimostrati documentalmente ex art. 372 c.p.c., in seguito a precisa contestazione, sia la formale costituzione di una sede secondaria in Italia, sia il conferimento con atto notarile del potere di rappresentanza).

Sentenza|5 novembre 2021| n. 31963. Rappresentanza processuale della persona giuridica

Data udienza 13 luglio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Atto costitutivo di pegno – Giurisdizione – Persona domiciliata in uno stato membro convenuta dinanzi al tribunale del domicilio di uno dei convenuti in caso di collegamento tra le domande – Interpretazione restrittiva dell’art 8 Reg. n. 1215/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f.

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez.

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente di sez.

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26020-2016 proposto da:
(OMISSIS) LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) – (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) – (OMISSIS) S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS);
– controricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 4093/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/06/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Presidente Dott. MARIA ACIERNO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale SOLDI ANNA MARIA, il quale chiede che la Corte di Cassazione accolga il presente ricorso.

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FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) ha evocato in giudizio davanti al tribunale di Roma il (OMISSIS) (d’ora in avanti (OMISSIS)), la (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) esponendo di essere titolare di un credito di originarie Lire 21.400.000.000 cedutogli da (OMISSIS) e corrispondente agli accrediti confluiti sul conto corrente del cedente acceso con la (OMISSIS). (OMISSIS), (figlio di (OMISSIS)) in forza di procura rilasciata dal padre (OMISSIS) aveva trasferito le somme contenute sul conto predetto su un libretto al portatore e successivamente aveva dato in pegno il libretto a (OMISSIS). a garanzia di affidamenti concessi dalla banca ad una societa’ successivamente fallita.
1.1 La (OMISSIS) ha chiesto dichiararsi la nullita’ dell’atto costitutivo del pegno e la condanna ex articolo 2043 c.c. al risarcimento del danno provocato da tutti i convenuti in solido, o alla restituzione ex articolo 2041 c.c. delle somme costituenti il credito oggetto di cessione.
I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello di San Marino. Il tribunale ha accolto l’eccezione. La Corte d’appello, investita dell’impugnazione, ha ritenuto fondata l’eccezione di giudicato sollevata dalle parti appellate. Ha ritenuto, in particolare, che tra le autonome rationes poste a base del dichiarato difetto di giurisdizione ci fosse quella secondo la quale era stata rilevata l’esistenza di una deroga della competenza del giudice italiano in favore del foro di San Marino contemplata nel contratto che regolava il rapporto tra (OMISSIS) e (OMISSIS), rapporto oggetto di cessione e sul quale (OMISSIS) aveva fondato la propria legittimazione. Questa ratio non e’ risultata attinta dai motivi d’impugnazione secondo la Corte d’Appello con conseguente giudicato sulla accertata giurisdizione. Ne e’ derivata, secondo la Corte d’Appello la conferma definitiva della statuizione della giurisdizione contenuta nella pronuncia di primo grado.

 

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2. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione L’ (OMISSIS) Ltd (d’ora in avanti (OMISSIS)). Hanno resistito con controricorso Banca (OMISSIS). e s.p.a. (OMISSIS) (d’ora in avanti (OMISSIS)). Con ordinanza interlocutoria della prima sezione civile n. 12315 del 2021, la causa e’ stata rimessa alle Sezioni Unite civili perche’ avente ad oggetto l’accertamento della giurisdizione del giudice adito.
3. Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. La parte ricorrente e le parti controricorrenti hanno depositato memoria.
4. Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c.; articolo 324 c.p.c. e articolo 329 c.p.c., comma 2 in relazione alla ritenuta preclusione da giudicato interno.
4.1 Nel secondo motivo (ancorche’ accorpato al primo) viene dedotta la violazione degli articoli 112 e 132 c.p.c. per l’omessa pronuncia ed il mancato esame dei motivi d’appello della (OMISSIS).
4.2 In relazione al primo motivo viene rilevato che il giudice di primo grado aveva ritenuto erroneamente esistente un vincolo di subordinazione tra la domanda contrattuale relativa alla nullita’ del pegno e quella risarcitoria extracontrattuale. Oggetto dell’appello era stata l’affermazione e la giustificazione dell’autonomia e della pariordinazione tra le due domande da cui doveva necessariamente conseguire che non fosse ravvisabile un’autonoma ratio decidendi nella ritenuta applicabilita’ dell’articolo 20 delle condizioni di contratto di conto corrente stipulato tra (OMISSIS) e la (OMISSIS)., avendo tale rilievo valore rafforzativo in relazione all’individuazione della giurisdizione dello Stato di San Marino. La causa petendi da interpretare unitamente al petitum, doveva individuarsi nella domanda di risarcimento derivante dalla condotta illecita causata dalla costituzione del pegno da ritenersi invalido. Su di essa doveva misurarsi l’accertamento della giurisdizione e l’esame dei motivi d’appello che, partendo dalla autonomia delle domande proposte, evidenziavano come la giurisdizione ben potesse radicarsi in Italia, alla luce dei criteri indicati dalla L. n. 218 del 1995, articolo 3, comma 1 e articolo 6 della Convenzione di Bruxelles. In presenza di una pluralita’ di domande connesse e di una pluralita’ di convenuti, il convenuto dello Stato estero puo’ essere citato davanti al giudice ove e’ situato il domicilio di altro convenuto, nella specie il Tribunale di Roma, in quanto luogo di residenza di (OMISSIS).
5. Il procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso rilevando che la sentenza d’appello non ha statuito sul merito ma solo in rito. Sotto questo profilo la decisione e’ errata perche’ il cuore della decisione del Tribunale di Roma poggia sul vincolo subordinazione tra la domanda principale di nullita’ della costituzione del pegno e quella risarcitoria/restitutoria. Questo vincolo ha formato oggetto di appello ragione per cui non si e’ formato alcun giudicato interno in relazione all’applicabilita’ della clausola di deroga della giurisdizione contenuta nel citato articolo 20 del contratto di conto corrente intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS).

 

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6. in primo luogo deve essere esaminata l’eccezione preliminare, sollevata dalle parti controricorrenti, relativa al difetto di rappresentanza (o di prova della stessa) del soggetto che ha rilasciato la procura alle liti in calce al ricorso per cassazione, riguardando l’ammissibilita’ del ricorso.
6.1. L’eccezione e’ infondata. L’esame del testo della procura contenuta nel ricorso evidenzia che la stessa e’ stata conferita dal legale rappresentante della sede secondaria della societa’ ricorrente, situate in Italia, secondo quanto disposto dall’articolo 2508 c.c. La societa’, di conseguenza, non era tenuta a fornire la prova della rappresentanza, essendo sufficiente la indicazione della funzione del soggetto conferente (legale rappresentante della sede secondaria della societa’), secondo l’orientamento costante di questa Corte (ex multis Cass. 19162 del 2007; 23033 del 2011). Solo a fronte di una puntuale contestazione relativa all’effettiva esistenza del potere esercitato mediante il rilascio della procura, nella specie fondata soltanto sulla diversita’ dei soggetti conferenti nei diversi gradi di giudizio, e’ stata dimostrata documentalmente la formale costituzione di una sede secondaria a Milano e il conferimento con atto notarile del potere di rappresentanza a (OMISSIS), che ha rilasciato la procura. I documenti, depositati, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., sono stati tempestivamente prodotti perche’ riguardanti l’a mmissibilita’ del ricorso. La parte ricorrente, peraltro, come espresso negli orientamenti sopra citati, era tenuta a fornire la documentazione in oggetto solo a fronte della specifica formulazione dell’eccezione, essendo altrimenti sufficienti l’indicazione della funzione e del conseguente potere di rappresentanza del soggetto che ha rilasciato la procura.

 

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7. L’esame dei primi due motivi puo’ essere condotto congiuntamente. 7.1 Deve rilevarsi in primo luogo che non si e’ formato alcun giudicato sulla giurisdizione come erroneamente ritenuto dalla Corte d’Appello. In primo luogo, il giudice di primo grado ha deciso esclusivamente sulla giurisdizione, negandone la sussistenza. Ne consegue che l’impugnazione di questa esclusiva statuizione e’ idonea ad escludere il giudicato ed ad imporre al giudice di secondo grado una decisione sul fondo della questione di giurisdizione, essendone stato espressamente investito dal motivo d’appello. Deve rilevarsi, al riguardo che il giudice, anche di legittimita’, puo’ procedere d’ufficio all’esatta qualificazione giuridica del rapporto (nomen iuris; causa petendi e petitum) o dei rapporti dedotti in giudizio e desumere gli elementi individualizzanti la giurisdizione dal materiale fattuale acquisito. Nella specie sono state formulate una pluralita’ di domande derivanti da obblighi contrattuali e da illeciti extracontrattuali. Ne consegue che la qualificazione giuridica della domanda fornita dal Tribunale al fine di ritenere applicabile la clausola di proroga della giurisdizione e’ indicativa, nella specie, soltanto del percorso argomentativo seguito per pervenire al difetto di giurisdizione, senza limitare, tuttavia, il sindacato devoluto alla Corte d’Appello sulla giurisdizione che rimane ancorato all’esame di tutti i profili che il complesso e diacronico rapporto giuridico intercorso tra le parti poneva in luce. Come esattamente rilevato nella requisitoria del P.G. la parte appellante ha evidenziato di aver proposto anche domande di natura risarcitoria poste in posizione di pariordinazione ed autonomia rispetto a quelle di derivazione contrattuale. Contravvenendo ai principi esposti, il giudice di secondo grado si e’ limitato a confermare la pronuncia di primo grado senza prendere posizione su alcuno dei criteri di radicamento della giurisdizione che avrebbero dovuto formare oggetto del suo sindacato, omettendo, peraltro, di esaminare anche quelli contenuti nei motivi di appello.

 

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7.2 Deve, in conclusione, escludersi che si sia formato il giudicato sulla giurisdizione.
7.3 Del pari, deve ritenersi manifestamente infondata l’eccezione prospettata dalle parti controricorrenti in relazione alla mancata espressa censura del capo della pronuncia impugnata di “conferma” della sentenza impugnata. Per le medesime ragioni gia’ esposte per affermare l’illegittimita’ della statuizione sul giudicato, deve ritenersi che con il ricorso per cassazione, fondato sullo specifico attacco alla decisione relativa al difetto di giurisdizione del giudice italiano, sia stata validamente ed in modo completo censurata la pronuncia della Corte d’Appello, essendo la “conferma” riprodotta nel dispositivo, esclusivamente riferibile alla decisione sulla giurisdizione.
8. E’ necessario, pertanto, affrontare la questione relativa alla determinazione della giurisdizione.
9. Deve, in primo luogo, rilevarsi che al presente giudizio e’ applicabile il Regolamento Ue n. 1215 del 2012, ancorche’ il Regno Unito non sia paese membro dell’Unione Europea. Il 31 dicembre 2020 si e’ concluso il periodo di transizione previsto dall’articolo 126 del Brexit Withdrawal Agreement. Ai procedimenti instaurati prima di questa data, ai sensi dell’articolo 67 del medesimo testo normativo, si applica il Regolamento in questione. Peraltro, alla stessa conclusione si perviene, attraverso la L. n. 218 del 1995, articolo 3, comma 2, che stabilisce l’applicabilita’ in via generale dei criteri di radicamento della giurisdizione stabiliti nella Convenzione di Bruxelles del 27/9/1968, per le controversie in materia civile e commerciale, cui e’ seguito il regolamento Bruxelles I (n. 44 del 2001) e Bruxelles II (1215 del 2012).

 

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9.1. E’ stato gia’ rilevato che oggetto del presente giudizio e’ un rapporto complesso che si articola nel tempo in una pluralita’ di vincoli di natura negoziale posti in essere da una pluralita’ di soggetti, dai quali sono scaturiti, secondo le deduzioni attoree, responsabilita’ contrattuali ed in prevalenza extracontrattuali. Il rapporto originario intercorre tra (OMISSIS) ed il (OMISSIS) ed ha ad oggetto un contratto di conto corrente, il cui rilevante saldo attivo viene trasferito dal figlio di (OMISSIS), (OMISSIS), su un libretto al portatore, successivamente destinato dal medesimo, in qualita’ di rappresentante munito di procura, la cui validita’ ed efficacia e’ oggetto di contestazione, alla costituzione di pegno a garanzia di affidamenti concessi da (OMISSIS) ad una societa’ fallita. La societa’ attrice, in qualita’ di cessionaria della complessiva situazione creditoria di (OMISSIS) agisce sia per far dichiarare la nullita’ dell’atto di costituzione del pegno sia per il riconoscimento della responsabilita’ per fatto illecito di (OMISSIS) e (OMISSIS). per aver deliberatamente depauperato (OMISSIS) dell’ingente provvista depositata sul conto corrente accesso con (OMISSIS) ritenendo, infine, il coinvolgimento di (OMISSIS) perche’ in qualita’ di societa’ controllante (OMISSIS) aveva omesso ogni controllo sulle operazioni illecite sopra descritte. E’ prospettata una cooperazione di tutti i convenuti nella realizzazione dell’illecito depauperamento del cedente (OMISSIS), mediante atti contrattuali (la costituzione del pegno di cui si deduce la nullita’) e condotte illecite anche non derivanti da contratto (l’utilizzazione di procura inefficace e la realizzazione di un’operazione illecita e l’omesso controllo e/o l’omessa verifica della effettiva natura e finalita’ dell’operazione da parte della societa’ controllante).
Si tratta di un complesso di operazioni collegate cronologicamente e causalmente alla prospettata finalita’ di sottrarre l’ingente saldo attivo del conto corrente intestato a (OMISSIS) a vantaggio di (OMISSIS). e (OMISSIS).
10 Ai fini della determinazione della giurisdizione e’ necessario verificare in primo luogo l’applicabilita’ dell’articolo 8 del Reg. UE n. 1215 del 2012 secondo il quale “una persona domiciliata in uno Stato membro puo’ inoltre essere convenuta in caso di pluralita’ di convenuti, davanti all’autorita’ giurisdizionale del luogo in cui uno di essi e’ domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento cosi’ stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata”.

 

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10.1 La giurisprudenza di legittimita’ ha stabilito, al riguardo la necessita’ di un’interpretazione restrittiva del criterio speciale contenuto nella norma, valorizzandone la funzione di contenimento del fenomeno del forum shopping che potrebbe determinarsi nell’ipotesi di cumulo di domande verso una pluralita’ di convenuti collegate da una connessione “debole”. In particolare e’ stata affermata la necessita’ di verificare se, pur nella diversita’ del titolo o dell’oggetto o di entrambi, le domande siano fondate su un unico fatto generatore che possa dar luogo in caso di frammentazione dei giudizi a giudicati incompatibili (S.U. 24110 del 2020).
Nella specie puo’ escludersi la diversita’ dell’oggetto che si rinviene nella dedotta perdita di ingenti somme di denaro depositate in conto corrente intestato al cedente, conseguente all’intreccio degli atti contrattuali e delle condotte illecite descritte. Puo’ ritenersi unico, ancorche’ composto di una pluralita’ di atti e condotte, il fatto generatore della domanda ripristinatoria e risarcitoria azionata, da individuarsi nella sottrazione dal conto corrente intestato a (OMISSIS) della provvista destinata alla costituzione del pegno in favore del (OMISSIS)., quale garante di una societa’ successivamente fallita. La separazione delle domande contrattuali da quelle extracontrattuali rivolte verso tutte le parti convenute, ritenute cooperanti in modo attivo od omissivo alla produzione dell’illecito patrimoniale, condurrebbe a decisioni incompatibili, essendo l’invalidita’ ed inefficacia degli atti negoziali (in particolare la costituzione del pegno sul libretto al portatore contenente la provvista del conto corrente originario) strettamente connessa al complessivo accertamento dell’illiceita’ di tutte le operazioni descritte (cessioni di quote societarie, affidamenti bancari garantiti in favore di societa’ successivamente fallite), trattandosi di attivita’ prospettate come connesse da uno stretto vincolo funzionale da parte di tutti i convenuti. Le domande proposte, pertanto, non sono “ontologicamente diverse” (secondo il criterio discretivo indicato in S.U. n. 28675 del 2020) ma, al contrario, strettamente concatenate sul piano causale. Il convenuto domiciliato in Italia, (OMISSIS) e’ coinvolto sia nella realizzazione di atti di natura negoziale (la costituzione del pegno con esorbitanza dei poteri rappresentativi) sia delle condotte illecite successivamente destinate al depauperamento patrimoniale del padre, cosi’ da rivestire una posizione, anche processuale di primo piano nel quadro complessivo dei rapporti tra le parti convenute.
11. L’accertamento della giurisdizione italiana, alla stregua dell’articolo 8 del reg. UE n. 1215 del 2012, rende superfluo l’esame di altri criteri di collegamento, riconducibili ai singoli atti negoziali (cessione di credito o costituzioni di pegno) ed in particolare esclude l’applicabilita’ delle invocate clausole di proroga della giurisdizione.
12. All’affermazione della giurisdizione del giudice italiano cui il Collegio e’ tenuto ex articolo 360 c.p.c., n. 1 e articolo 372 c.p.c. segue il rinvio della causa al giudice di primo grado che ne ha erroneamente dichiarato il difetto, atteso anche il mancato esame del motivo d’appello che censurava specificamente tale statuizione dal parte del giudice di secondo grado.
Le spese del presente procedimento sono rimesse al giudice del merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Dichiara la giurisdizione del giudice italiano.
Cassa la pronuncia impugnata e rinvia la causa al primo giudice, cui rimette anche la regolazione delle spese processuali del presente procedimento.

 

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