Rapina e la circostanza aggravante speciale delle più persone

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|8 settembre 2021| n. 33210.

In tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la “ratio” dell’aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all’oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la configurabilità della circostanza aggravante non potesse essere esclusa per il fatto che la condotta minacciosa e violenta fosse stata materialmente realizzata da una sola persona, mentre il complice si trovava a brevissima distanza in macchina ad attenderla).

Sentenza|8 settembre 2021| n. 33210. Rapina e la circostanza aggravante speciale delle più persone

Data udienza 15 giugno 2021

 

Integrale

Tag – parola: REATI CONTRO IL PATRIMONIO – RAPINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere

Dott. FILIPPINI S. – Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppin – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa l’11 giugno 2020 dalla Corte d’appello di Salerno;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nell’udienza del 15 giugno 2021 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Letta la requisitoria, presentata ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Dr. Romano Giulio, che ha chiesto di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza dell’11 giugno 2020 la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia emessa il 29 ottobre 2019 dal locale Tribunale, con cui (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina, aggravata anche dalla circostanza delle piu’ persone riunite, e lesioni personali aggravate.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, per essere stata applicata l’aggravante delle piu’ persone riunite, nonostante la presenza di queste ultime fosse stata avvertita dalla persona offesa solo al momento della fuga delle stesse, mentre l’articolo 628 c.p., comma 3, n. 1, farebbe espresso riferimento alla violenza o alla minaccia, commesse da piu’ persone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
L’unico motivo del ricorso, volto a contestare il riconoscimento dell’aggravante delle piu’ persone riunite, e’ manifestamente infondato.
Al di la’ del rilievo che, per quanto dedotto nello stesso ricorso, nel caso in disamina la persona offesa ha percepito la presenza di due soggetti, sia pure al momento della fuga, giova ricordare che, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, Rv. 278521), la circostanza aggravante delle piu’ persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto, poiche’ la “ratio” dell’aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione, esercitata simultaneamente sulla vittima, ma dalla maggiore potenzialita’ criminosa, correlata all’oggettiva compresenza di piu’ persone nel luogo del delitto.
Ne’ puo’ giovare al ricorrente la deduzione difensiva secondo cui la complice lo attendeva in macchina e non ha esercitato alcuna costrizione, atteso che, ai fini dell’esistenza dell’aggravante in parola, e’ necessaria la simultanea, effettiva presenza delle piu’ persone nel luogo in cui la violenza e la minaccia si realizzano ed e’ del tutto irrilevante che il fatto venga commesso materialmente da una sola persona, qualora l’altra si trovi a brevissima distanza a fare “da palo” e cosi’ contribuisca attivamente alla realizzazione del crimine (Sez. 2, n. 12958 del 26/3/1987, Rv. 177288).
2. La declaratoria di inammissibilita’ del ricorso comporta, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilita’ per colpa (Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186) – al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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