L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo

Consiglio di Stato, Sentenza|2 settembre 2021| n. 6191.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”, e quindi, secondo logica, deve riferirsi ad uno specifico progetto e non può essere sostituita da atti analoghi, anche se provenienti dalle stesse amministrazioni coinvolte nel suo rilascio, in particolare provenienti dalla Soprintendenza, che secondo lo stesso articolo citato deve rendere ai fini del rilascio un parere vincolante.

Sentenza|2 settembre 2021| n. 6191. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo

Data udienza 20 febbraio 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Zona vincolata – Permesso di costruire – Autorizzazione paesaggistica – L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo – Natura – Atto autonomo e presupposto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2020, proposto dalla società Co. So. dei -OMISSIS-S.n. c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Do. Fa. ed An. Le. De., con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Je. Pa. De Jo. in Roma, piazza (…);
contro
l’Autorità di bacino della Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
il Comune di (omissis), la Provincia di Foggia e Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale – Sede Puglia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
del signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati En. Fo., Il. Fo. e Fr. Fo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Fo. & Associati, in Roma, piazza (…);
per la riforma, previa sospensione
della sentenza del T.A.R. Puglia, sede di Bari, sez. I, 7 novembre 2019 n. -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso n. -OMISSIS-6/2019 R.G. proposto per l’annullamento
a) del permesso di costruire -OMISSIS-, conosciuto in data imprecisata, rilasciato dal Responsabile del Settore urbanistica del Comune di (omissis) a -OMISSIS- per lavori di realizzazione di un rimessaggio per imbarcazioni in località (omissis);
b) della determinazione -OMISSIS-del Dirigente del Settore ambiente della Provincia di Foggia;
c) del parere -OMISSIS-dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale – Sede Puglia;
e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e dell’Autorità di bacino della Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2021 il Cons. Francesco Gambato Spisani e dato atto che per le parti nessuno è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo

FATTO e DIRITTO

1. Il controinteressato appellato, subentrato nella relativa pratica all’autore dell’originaria richiesta, ha ottenuto dal Comune intimato appellato un primo permesso di costruire, -OMISSIS-(doc. 2 in I grado ricorrente appellante) per realizzare un rimessaggio di barche in località (omissis) -notoriamente una frazione che si trova sulla costa del (omissis), fra il mare Adriatico ed il lago di (omissis) e ospita un porticciolo- sul terreno distinto al catasto al -OMISSIS-, terreno oggetto di concessione demaniale nella quale egli era appunto succeduto.
2. Per questo intervento, aveva ottenuto dal Comune l’autorizzazione paesaggistica, con atto -OMISSIS- (doc. 1 in I grado ricorrente appellante), necessaria perché l’area, come risulta dall’atto senza ulteriori precisazioni, è vincolata ai sensi della l. 29 giugno 1939 n. 1497.
3. La ricorrente appellante, che gestisce una stazione di servizio per imbarcazioni situata su un terreno adiacente, ha impugnato il permesso di costruire -OMISSIS-in questione con il ricorso n. -OMISSIS-/2012 R.G. TAR Puglia Bari, accolto con sentenza sez. III 16 febbraio 2017 n. -OMISSIS-, che lo ha annullato accogliendo due dei motivi di ricorso. Il primo di questi motivi concerne l’omissione della valutazione di incidenza ambientale di cui al d.P.R. 8 settembre 1997 n357, che è necessaria perché l’area dell’intervento confina con un sito naturalistico di interesse comunitario – SIC e ai sensi dell’art. 4 della l.r. Puglia 13 aprile 2001 n. 11 si traduce nella necessità della valutazione di impatto ambientale – VIA regionale. Il secondo di questi motivi riguarda la necessità di uno studio idrogeologico dell’area da parte dell’Autorità di bacino.
4. Il controinteressato appellato ha quindi presentato una nuova domanda, -OMISSIS-, ed ha così ottenuto il rilascio del nuovo permesso di costruire di cui in epigrafe, -OMISSIS-, rilasciato previa VIA pronunciata con parere 26 settembre 2017 prot. n. 1504 della Provincia di Foggia e previo nuovo parere -OMISSIS-dell’Autorità di bacino (doc. 11 in I grado ricorrente appellante, permesso in questione, da cui tutte le informazioni citate).
5. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il nuovo ricorso proposto dalla società contro il nuovo permesso di costruire e contro gli altri atti indicati, ritenendolo in sintesi legittimamente rilasciato.
6. Contro questa sentenza, la società ha proposto impugnazione, con appello che contiene due motivi, così come segue:
– con il primo di essi, deduce violazione dell’art. 146 d.lgs. -OMISSIS- gennaio 2004 n. 42 e sostiene in sintesi che il permesso di costruire impugnato non fosse assistito dalla necessaria autorizzazione paesaggistica, essendo scaduta per il decorso del termine di cinque anni di efficacia previsto dalla legge la precedente autorizzazione -OMISSIS- di cui si è detto e critica la sentenza impugnata, la quale sostiene il contrario. Sostiene infatti che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di I grado, i cinque anni di efficacia dell’autorizzazione non si potrebbero far decorrere dal rilascio del corrispondente titolo edilizio, e in particolare dal rilascio del permesso impugnato, perché la norma che ciò prevede è stata inserita nel testo dell’art. 146 soltanto per effetto dell’art. 12 del d.l. 31 maggio 2014 n. 83, posteriore all’atto. Sostiene ancora che la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica non si potrebbe ritenere supplita, come afferma invece il Giudice di I grado, dal parere della Soprintendenza -OMISSIS-(doc. 1 in I grado controinteressato allegato alla memoria 12 marzo 2019), perché il parere della Soprintendenza è altro rispetto all’autorizzazione citata, atto del Comune. Infine aggiunge che l’impossibilità di riferire l’autorizzazione -OMISSIS-al permesso di costruire annullato deriverebbe anche dalla diversità dei due progetti;
– con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 5 del d.P.R. 357/1997 e del citato art. 4 comma 4 della l.r. 11/2001 e sostiene che la motivazione del parere favorevole di incidenza ambientale, positivo in quanto l’area sarebbe “già antropizzata” (doc. 10 in I grado ricorrente appellante) sarebbe motivazione stereotipa, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di I grado, e nemmeno rispecchierebbe il vero, dato che nella zona vi sarebbero pochissime costruzioni e che si tratta di realizzare un manufatto di circa 10 mila metri quadri (doc. 6 in I grado ricorrente appellante, relazione tecnica con foto).
7. Hanno resistito l’Autorità, con atto 2 febbraio 2020, ed il controinteressato, con memoria 10 febbraio 2020, ed hanno chiesto che l’appello sia respinto; il controinteressato ha in particolare chiesto, riproponendo l’eccezione non esaminata in I grado, che il ricorso di I grado sia dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ovvero interesse, in quanto la società utilizzerebbe strutture almeno in parte abusive, e in particolare avrebbe realizzato la pompa di benzina sul terreno demaniale senza la necessaria concessione.
8. Alla camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2020, la domanda cautelare veniva riunita al merito.
9. Con memoria 14 giugno 2021 per l’appellante e con replica 24 giugno 2021 per il controinteressato, le parti hanno ribadito le rispettive difese; l’appellante ha infine presentato note di udienza 12 luglio 2021 in cui ribadisce l’ammissibilità del ricorso, in quanto la sua struttura sarebbe regolarmente autorizzata, e in quanto la sua legittimazione sarebbe accertata, a suo dire con efficacia di giudicato, dalla sentenza TAR Puglia Bari -OMISSIS-/2017 di cui si è detto.
10. Alla pubblica udienza del giorno 15 luglio 2021, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
11. In via preliminare, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione proposta dal controinteressato.
11.1 In primo luogo, va chiarito che, contrariamente a quanto sostiene la difesa della ricorrente appellante, sul punto specifico non si è formato un giudicato, in particolare per effetto della più volte citata sentenza TAR Puglia Bari -OMISSIS-/2017, per l’evidente ragione che essa è stata in effetti pronunciata fra le stesse parti, ma per un titolo diverso, ovvero sull’impugnazione dell’originario permesso di costruire -OMISSIS-n. -OMISSIS-.
11.2 D’altra parte, considerato che la situazione di fatto di cui si controverte è sostanzialmente la stessa, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto la citata sentenza -OMISSIS-/2017 ha affermato sul punto specifico: la ricorrente appellante va considerata legittimata all’impugnazione in quanto sono incontroversi lo “stabile collegamento” della sua attività “con lo specchio acqueo interessato dall’attività commerciale che il controinteressato intende intraprendere” e il suo interesse, “alla conservazione dell’habitat naturale in cui l’intervento andrebbe a collocarsi”.
11.3 In altre parole, la società ricorrente ragionevolmente conta, per mantenere il proprio giro di affari, sull’amenità dei luoghi, che può come tale attirare un certo numero di diportisti, interessati a fruire del suo servizio, e teme che questa situazione venga stravolta dall’intervento programmato dal controinteressato, che consiste in una struttura delle imponenti dimensioni descritte.
11.4 Queste considerazioni non mutano a fronte del rilievo, pure svolto dal controinteressato appellato, per cui la stazione di servizio gestita dalla ricorrente appellante presenterebbe degli abusi edilizi, peraltro non esattamente precisati. La parte stessa ammette infatti che non si tratta di una struttura totalmente abusiva, e tanto basta a ritenere i suoi proprietari legittimati ad agire contro i pregiudizi che essa potrebbe subire dalle costruzioni realizzate nelle vicinanze.
12. Tanto premesso, l’appello è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
13. È fondato il primo motivo, che sostiene la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica ed è volto quindi a sostenere l’illegittimità del permesso di costruire -OMISSIS-.
13.1 Va premesso, per chiarezza, che ai sensi dell’art. 146 comma 4 prima parte del d.lgs. 42/2004, “L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”, e quindi, secondo logica, deve riferirsi ad uno specifico progetto e non può essere sostituita da atti analoghi, anche se provenienti dalle stesse amministrazioni coinvolte nel suo rilascio, in particolare provenienti dalla Soprintendenza, che secondo lo stesso articolo citato deve rendere ai fini del rilascio un parere vincolante.
13.2 Ciò posto, nel caso di specie è stata rilasciata una sola autorizzazione paesaggistica propriamente detta, ovvero l’autorizzazione -OMISSIS- di cui si è detto, che però non può costituire il presupposto di legittimità del permesso di costruire -OMISSIS- di cui si tratta, e ciò per due ragioni. In primo luogo, come correttamente osserva la ricorrente appellante, l’autorizzazione -OMISSIS-è stata rilasciata su un progetto diverso, quello assentito con il primo permesso di costruire -OMISSIS-, poi come si è detto annullato.
13.3 In secondo luogo, come pure correttamente osservato dalla difesa della ricorrente appellante, l’autorizzazione -OMISSIS-, in base al noto principio tempus regit actum va considerata come disciplinata dall’art. 146 d.lgs. 42/2004 nel testo vigente al momento del suo rilascio, e quindi dal comma 4 seconda parte di esso, per cui “L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione”. Al rilascio del permesso -OMISSIS-, quindi, l’autorizzazione in questione era già divenuta inefficace per scadenza del termine indicato.
13.4 Questa conclusione non cambia neanche considerando il parere -OMISSIS-reso dalla Soprintendenza, stavolta sul progetto assentito poi con il permesso impugnato: è evidente che quest’atto, anche se si volesse considerare un parere ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004, non potrebbe valere autorizzazione paesaggistica, perché non proviene dall’ente locale competente al rilascio.
14. È fondato e va accolto anche il secondo motivo di appello, volto specificamente a contestare la VIA. In termini generali, la scelta di sottoporre a tutela paesaggistica un’area in qualche modo già antropizzata non si può ritenere illogica, perché vale ad evitare una maggiore compromissione del sito: così per tutte C.d.S. sez. VI 5 agosto 2013 n. 4063 e sez. II 15 giugno 2011 n. 104. Se ne deduce, a contrario, che la circostanza, valorizzata nel decreto impugnato, per cui l’area interessata dall’intervento per cui è causa sarebbe appunto già antropizzata non è una ragione da sola sufficiente per ritenere assentibile il progetto, anche tenuto conto delle dimensioni non trascurabili della costruzione che si intende realizzare e del fatto che non è stata rilasciata, come si è detto, l’autorizzazione paesaggistica. La motivazione della valutazione di impatto positiva va quindi ritenuta insufficiente.
15. In conclusione, il ricorso di I grado va accolto, come in dispositivo, con annullamento dei due provvedimenti impugnati, ovvero del permesso di costruire e della VIA. Solo per completezza, si ricorda che l’annullamento non riguarda invece il parere -OMISSIS-dall’Autorità di bacino, che è atto istruttorio privo come tale di autonomo carattere lesivo, e si deve ritenere impugnato solo per scrupolo di difesa.
16. Sussistono comunque giusti motivi per compensare per intero fra le parti le spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 388/2020), lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di I grado (T.A.R. Puglia Bari, n. -OMISSIS-6/2019 R.G.) e annulla il permesso di costruire -OMISSIS- del Comune di (omissis) e la determinazione -OMISSIS-del Dirigente del Settore ambiente della Provincia di Foggia.
Compensa per intero fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere, Estensore
Nicola D’Angelo – Consigliere
Michele Pizzi – Consigliere

 

 

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