Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico

Consiglio di Stato, Sentenza|2 settembre 2021| n. 6204.

Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico.

Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi.

Sentenza|2 settembre 2021| n. 6204. Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico

Data udienza 20 maggio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Concorsi pubblici – Prove – Valutazione da parte della commissione esaminatrice – Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico –  Voto numerico – Funzione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2893 del 2019, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Va. Pe., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Corso (…);
contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e l’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via (…);
nei confronti
dei -OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata l’8 novembre 2018, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n. r.g. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Rilevato che l’udienza si è svolta ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni con legge 18 dicembre 2020, 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Mi. Te.”, come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2021 il Cons. Michele Pizzi e uditi per le parti l’avvocato Va. Pe. e l’avvocato dello Stato Lu. Ve.;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico

FATTO

1. Con ricorso innanzi al Tar per la Puglia, sede di Bari, il sig. -OMISSIS- ha esposto:1.1. – che in data 24 dicembre 2009 il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, aveva indetto una procedura selettiva interna per il passaggio di personale della medesima Agenzia dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo di funzionario;
1.2. – di aver partecipato alla suddetta procedura selettiva relativamente al profilo di “-OMISSIS-” per la Regione Puglia e che, a seguito dell’espletamento delle prove d’esame, conseguiva l’idoneità ;
1.3. – che pertanto veniva inserito nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, e sottoscriveva il relativo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;
1.4. – che tuttavia, a seguito di ricorsi proposti da taluni partecipanti alla medesima selezione avverso il giudizio di non idoneità conseguito nella stessa, il Consiglio di Stato, con le sentenze -OMISSIS-, confermava le sentenze del Tar per la Puglia, che avevano disposto la rinnovazione della procedura concorsuale a partire da una nuova valutazione di tutti gli elaborati;
1.5. – che in conseguenza della nuova valutazione, effettuata da diversa commissione in rinnovazione in parte qua della procedura concorsuale, al ricorrente veniva comunicato il giudizio di non idoneità .
2. Il ricorrente impugnava pertanto il giudizio di non idoneità comunicato in data-OMISSIS-, con ricorso articolato nei seguenti due motivi:
2.1. – violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e dei generali principi in tema di procedimento di secondo grado e di autotutela, violazione dell’art. 1, comma 9, della legge n. 208/2015, difetto di motivazione, per aver l’Agenzia delle Entrate proceduto alla ricorrezione degli elaborati senza inviare al ricorrente una comunicazione di avvio del procedimento, considerato inoltre che “l’esigenza di una partecipazione al procedimento era ancor più pregnante, una volta che l’Amministrazione, nel caso, ha illegittimamente omesso di applicare l’art. 1 comma 9 della legge 28.12.2015 n. 208 […]”;
2.2. – eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste, eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione dei generali principi di trasparenza e di imparzialità, difetto di motivazione, violazione dell’art. 97 della Costituzione, per aver la commissione d’esame irrazionalmente attribuito al ricorrente un punteggio di gran lunga inferiore rispetto al punteggio conseguito all’esito della prima correzione, travalicando quindi “le normali differenze ascrivibili alla soggettività della valutazione o alla discrezionalità tecnica della nuova commissione”, considerato inoltre che vi è incertezza circa la provenienza della gravata comunicazione, nonché incertezza sul rispetto delle necessarie regole di anonimato in sede di ricorrezione degli elaborati.
3. Il ricorrente inoltre proponeva domanda di accesso, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, c.p.a., impugnando il differimento opposto dall’amministrazione per l’ostensione “degli elaborati del ricorrente, dei verbali inerenti i criteri di correzione, di quelli relativi alla valutazione degli elaborati del ricorrente e di quelli attestanti il rispetto delle garanzia dell’anonimato”.
4. A seguito dell’ostensione di parte della documentazione richiesta (verbale del -OMISSIS-relativo alla consegna del materiale ed alle operazioni di ripristino dell’anonimato, verbali relativi alla seconda correzione delle prove del ricorrente, verbali di individuazione dei criteri di valutazione, copia degli elaborati del ricorrente), il -OMISSIS- proponeva un primo ricorso per motivi aggiunti impugnando i suddetti documenti per illegittimità derivata (sulla base delle medesime censure già articolate nel ricorso introduttivo), nonché deducendo le seguenti due censure:
4.1. – violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, carenza assoluta di motivazione, eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste, eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione dei generali principi di trasparenza e di imparzialità, violazione dell’art. 97 della Costituzione, essendo insufficiente il solo voto numerico ad esplicitare le ragioni della valutazione negativa conseguita dal ricorrente, in raffronto con il precedente giudizio di idoneità conseguito all’esito della prima correzione, in mancanza di stringenti criteri di valutazione non essendo stata redatta una griglia di valutazione, e considerato altresì che le due commissioni (che sono giunte ad esiti valutativi diametralmente opposti) si sono basate entrambe sugli stessi criteri di valutazione mutuati dal bando di selezione;
4.2. – violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, eccesso di potere, violazione dei generali principi di trasparenza e di imparzialità e buon andamento, violazione del principio dell’anonimato, in quanto l’uso del correttore a nastro non ha garantito il rispetto dell’anonimato, potendosi comunque individuare il testo sottostante, e considerato altresì che la procedura di anonimizzazione ha intaccato e manomesso gli elaborati in originale, anziché le fotocopie degli stessi.
5. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, a seguito di accesso alla restante documentazione avvenuto in data -OMISSIS-, è stato impugnato il provvedimento del direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate prot. n. -OMISSIS-, di approvazione della graduatoria della procedura di selezione, nonché il successivo provvedimento del suddetto direttore regionale, con cui è stata disposta la retrocessione del ricorrente nella seconda area funzionale, unitamente ai verbali della commissione d’esame del -OMISSIS-, e sono stati dedotti i seguenti motivi:
5.1. – illegittimità derivata per le medesime censure già articolate nel ricorso introduttivo e nel primo ricorso per motivi aggiunti;
5.2. – carenza assoluta di motivazione, eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste, eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione dei generali principi di trasparenza e di imparzialità, violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione del principio dell’anonimato, in quanto l’attribuzione del punteggio numerico non è stata preceduta dalla fissazione di sottocriteri di valutazione e non vi sono ragioni poste a fondamento del giudizio espresso, essendosi la commissione d’esame limitata a richiamare i criteri di valutazione contenuti nel bando, “senza procedere alla fissazione di sottocriteri tali da esplicitare l’incidenza attribuita ai singoli elementi di valutazione”; inoltre l’utilizzo del correttore a nastro, oltre a non garantire l’anonimato, avrebbe comunque comportato l’alterazione dell’elaborato originale;
5.3. – violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 1, comma 9, della legge n. 208/2015, violazione della disciplina di autotutela rispetto agli atti di retrocessione e revoca dell’incarico, violazione dell’affidamento medio tempore maturato, non potendo l’Agenzia delle Entrate, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, retrocedere autoritativamente ed unilateralmente il ricorrente alla seconda area funzionale, incidendo sul contratto di lavoro già sottoscritto, senza inoltre integrare tale retrocessione con adeguata motivazione e senza prevedere un previo avviso di avvio del procedimento.
6. Il Tar per la Puglia, sede di Bari, con la gravata sentenza n. -OMISSIS-:
a) ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività ;
b) ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo, riproposto nei ricorsi per motivi aggiunti, in quanto “il gravato giudizio di non idoneità non è qualificabile come provvedimento di riesame in autotutela, poiché non è stato adottato a seguito di un procedimento amministrativo avviato d’ufficio, ma costituisce l’esito dell’esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato nn. -OMISSIS—OMISSIS- e, in particolare, della ordinata ” rinnovazione della procedura concorsuale a partire da una nuova valutazione di tutti gli elaborati” “;
b.1) ha evidenziato che non sussiste la lamentata violazione dell’articolo 7 della legge n. 241/1990 in quanto “l’Agenzia ha dato piena evidenza delle operazioni di riesame degli elaborati relativi alla procedura de qua, mediante due appositi avvisi pubblicati sul sito Intranet della Direzione regionale della Puglia e, quindi, accessibili a tutti i dipendenti, tra cui anche l’odierno ricorrente: con il primo, datato 2.5.2016, venivano comunicati la data, il luogo e l’orario di avvio delle operazioni propedeutiche alla correzione degli elaborati relativi alla procedura de qua; con il secondo, datato 4.7.2016, venivano comunicati la data, il luogo e l’orario di avvio delle attività della nuova Commissione d’esame”;
b.2) ha ritenuto inconferente il richiamo all’articolo 1, comma 9, della legge n. 208/2015, in quanto “non può che rilevarsi il difetto del presupposto principale, rappresentato dal previo superamento di un concorso”, venendo proprio in discussione “la legittimità del superamento della relativa prova”;
c) ha respinto il secondo motivo del ricorso introduttivo, riproposto nei motivi aggiunti, in quanto “la composizione della prima Commissione valutatrice era affetta da un vizio di legittimità costituito dalla presenza, in seno a questa, durante la quasi totalità delle riunioni, dei componenti supplenti partecipanti attivi alla correzione, contemporaneamente a quelli effettivi. […].
Sicché il precipitato logico di tale affermazione è costituito dalla impossibilità di tener conto, in questa sede, del precedente giudizio, espresso da un organo illegittimamente composto e, pertanto, inidoneo a formulare un corretto giudizio valutativo”;
d) ha respinto il primo motivo aggiunto (proposto nel primo ricorso per motivi aggiunti) ed il terzo motivo aggiunto (proposto nel secondo ricorso per motivi aggiunti) relativamente alla violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per asserita insufficienza del solo voto numerico;
e) ha respinto il secondo motivo aggiunto, proposto nel primo ricorso per motivi aggiunti, poiché :
e.1) non sono utilizzabili le dichiarazioni di parte (contenute nel verbale di accesso del -OMISSIS-, depositate nel diverso giudizio n. r.g. -OMISSIS-), secondo le quali su alcuni degli elaborati originali sarebbero ancora visibili, nonostante l’utilizzo del correttore a nastro, i numeri e i segni apposti dalla precedente commissione, in quanto:
– riguardano soltanto quattro elaborati visionati, sicché non se ne può predicare automaticamente la traslazione ad altri elaborati;
– costituiscono mere dichiarazioni di parte, delle quali il redattore del verbale ha semplicemente preso atto, senza confermarle o smentirle, sicché esse, attesa la provenienza di parte non ulteriormente comprovata, non attestano, né certificano o provano la lamentata visibilità degli elementi identificativi;
e.2) dalla documentazione in atti “non emerge che la Commissione deputata alla rinnovazione delle operazioni di correzione abbia preso visione degli atti inerenti le operazioni preliminari e di valutazione delle precedenti Commissioni (quella che ha operato la valutazione la prima volta e quella che ha proceduto al ripristino dell’anonimato) e/o conosciuto i dati anagrafici dei candidati corrispondenti ai numeri identificativi apposti sugli elaborati prima delle operazioni di riesame”, con la conseguenza che “la Commissione di riesame, in sede di valutazione ed attribuzione del punteggio, non avrebbe, comunque, potuto ricollegare i singoli elaborati al relativi candidato estensore, violando così il principio dell’anonimato, come, invece, prospettato da parte ricorrente”;
f) ha respinto il quarto motivo aggiunto, proposto con il secondo ricorso per motivi aggiunti, in quanto il gravato provvedimento di retrocessione “costituisce provvedimento dovuto e conseguente alla pubblicazione delle graduatorie finali di merito e dei vincitori della procedura de qua e, quindi, al giudizio di non idoneità ; sicché, in definitiva, può affermarsi che lo stesso non solo scaturisce dall’effetto conformativo alle citate sentenze del Consiglio di Stato, ma è espressione del principio generale di collegamento provvedimentale-negoziale (simul stabunt aut simul cadent), in conseguenza del venir meno del presupposto fondante l’attribuzione della superiore qualifica funzionale”;
g) ha precisato che nulla è a disporsi sulla istanza di accesso “atteso che l’ostensione degli atti richiesti, in corso di causa, ha pienamente soddisfatto la richiesta”;
h) ha in definitiva respinto integralmente il ricorso ed i motivi aggiunti.
7. La predetta sentenza del Tar per la Puglia è stata impugnata con ricorso in appello notificato nell’aprile del 2019 ed articolato in quattro motivi.
8. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate indicate in epigrafe, chiedendo il rigetto dell’appello.
9. L’appellante e l’Agenzia delle Entrate, in data 19 aprile 2021, hanno depositato memorie illustrative, insistendo nelle rispettive difese.
10. L’appellante ha poi depositato memoria di replica in data 29 aprile 2021.
11. All’udienza del 20 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

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DIRITTO

12. Con il primo motivo d’appello viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tar ha ritenuto non dovuto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’adempimento a specifici oneri partecipativi in favore dell’appellante, sul presupposto della insussistenza di un procedimento di secondo grado.
12.1. In particolare l’appellante ha affermato che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto procedere ad una “puntuale comunicazione di avvio del procedimento […], senza che un mero e generico avviso internet potesse ritenersi surrogatorio di un preciso onere procedimentale e/o sufficiente ad integrare una concreta forma di partecipazione”.
12.2. Il motivo è infondato.
12.3. Infatti, premesso che – come correttamente affermato dal Tar – il gravato giudizio di non idoneità non è affatto qualificabile come provvedimento di riesame in autotutela, non essendo stato adottato a seguito di un procedimento amministrativo avviato d’ufficio, ma costituisce al contrario l’ottemperanza alle sentenze di questo Consiglio di Stato nn. -OMISSIS—OMISSIS-, il Collegio rileva che la comunicazione intranet del -OMISSIS- accessibile a tutti i dipendenti (relativa alla data, al luogo ed all’orario di avvio delle operazioni propedeutiche alla correzione degli elaborati relativi alla procedura de qua), nonché la successiva comunicazione intranet del -OMISSIS- accessibile a tutti i dipendenti (relativa alla data, al luogo ed all’orario di avvio delle attività della nuova Commissione d’esame) sono state pienamente idonee e sufficienti a garantire la partecipazione di tutti i soggetti interessati, informando puntualmente i dipendenti dell’Agenzia circa le varie fasi della procedura di ricorrezione degli elaborati scritti, previa anonimizzazione degli stessi, senza che fosse necessaria alcuna comunicazione individuale, stante l’elevato numero dei destinatari, con conseguente indebito aggravio del procedimento.
12.4. Né risulta utile, ai fini che qui interessano, invocare il disposto di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in quanto, in primo luogo, tale disposizione non prevede oneri partecipativi in capo all’amministrazione finanziaria e, in secondo luogo, come correttamente rilevato dal Tar, la norma in questione non è applicabile al caso di specie, vertendo il presente giudizio proprio sulla legittimità della rinnovata procedura concorsuale che, in sostituzione della precedente, ha comportato che taluni dipendenti all’epoca vincitori (come l’odierno appellante) fossero poi retrocessi all’esito del nuovo ed inferiore punteggio conseguito, né è possibile interpretare la suddetta disposizione come una generale ed indiscriminata sanatoria di tutte le posizioni lavorative in essere, considerato oltretutto che la “continuità dell’azione amministrativa” – tutelata dalla norma citata – è garantita dall’ingresso dei vincitori all’esito della rinnovata procedura selettiva.

 

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12.5. Il primo motivo d’appello deve quindi essere respinto.
13. Con il secondo motivo di gravame si è censurata la sentenza di primo grado laddove ha respinto le censure inerenti il difetto di motivazione e l’irrazionalità del punteggio attribuito, punteggio che viene definito illogicamente inferiore rispetto al superiore punteggio in precedenza ottenuto dall’appellante all’esito della prima correzione, vista altresì l’asserita insufficienza del solo voto numerico in mancanza di sottocriteri e senza che la commissione d’esame avesse predisposto una griglia di valutazione.
13.1. La doglianza è infondata.
13.2. In primo luogo, con riguardo alla questione relativa al voto numerico, il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato, secondo cui: “Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi” (Cons. Stato, sez. III, sent. n. 4367 del 2021; conformi ex multis sez. II, sent. n. 4018 del 2021; sez. VI sent. 207 del 2021; sez. V, sent. 5743 del 2021; sez. IV, sent. n. 4745 del 2018).
13.3. In secondo luogo, a differenza di quanto affermato nell’appello, i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione esaminatrice (incaricata della rivalutazione e ricorrezione degli elaborati scritti) non sono affatto generici, né carenti di analiticità, dal momento che – come emerge dal verbale n. -OMISSIS-della commissione d’esame – sono stati ripresi gli stringenti e chiari criteri previsti ai punti 4.3 e 4.4 del bando (decreto direttorale prot. n. -OMISSIS-) e, in particolare, si è stabilito di tener conto: a) “del livello di preparazione, della capacità di approfondimento ed elaborazione critica, della chiarezza espositiva e della coerenza argomentativa” per la valutazione del quesito a risposta articolata; b) “della correttezza, congruenza, completezza e chiarezza espositiva” per la valutazione dei quesiti a risposta sintetica.
13.4. E’ opportuno precisare che la suddivisione del punteggio numerico complessivo (ottenuto con l’utilizzo di chiari criteri di valutazione, come avvenuto nel presente caso) in sub-punteggi (ciascun sub-punteggio per ciascun singolo criterio), seppur auspicabile in teoria, non è tuttavia necessaria ai fini della legittimità dell’iter valutativo concluso con l’attribuzione di un voto numerico, qualora la commissione esaminatrice abbia potuto operare la suddetta valutazione sulla base di chiari e puntuali criteri di giudizio, come appunto è avvenuto nel caso di specie.
13.5. Infine si deve rilevare che non è in alcun modo possibile, nella presente fattispecie, prendere a riferimento il punteggio (più alto) conseguito dall’appellante all’esito della prima correzione, per dedurre l’illogicità, l’irrazionalità e l’abnormità della seconda valutazione che ha portato a valutazioni assai inferiori: infatti non sussiste la lamentata irrazionalità della seconda valutazione, in quanto il primo e più alto giudizio (che l’appellante prende a riferimento) deve essere considerato tamquam non esset, non solo perché ormai annullato a seguito delle pronunce di questa Sezione (sentenze nn. -OMISSIS—OMISSIS-), ma anche perché tale primo giudizio fu annullato proprio a causa dell’illegittima composizione della commissione esaminatrice (indebitamente e costantemente “allargata” a tutti i membri supplenti, contemporaneamente ai membri effettivi), nonché a causa dell’illegittima procedura seguita per la valutazione delle prove (che furono, per la gran parte, oggetto di lettura e valutazione individuale e non collegiale).
13.6. Alla luce di siffatte illegittimità – che condussero all’annullamento dei precedenti giudizi – il Collegio ritiene corretta e condivisibile la statuizione contenuta nella gravata sentenza, secondo cui: “il precipitato logico di tale affermazione è costituito dalla impossibilità di tener conto, in questa sede, del precedente giudizio, espresso da un organo illegittimamente composto e, pertanto, inidoneo a formulare un corretto giudizio valutativo”.

 

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13.7. Il secondo motivo d’appello deve quindi essere rigettato.
14. Con il terzo motivo di gravame viene impugnata la sentenza del Tar laddove ha respinto le denunciate violazione della regola dell’anonimato, avendo la prima commissione (deputata alla anonimizzazione degli elaborati) manomesso gli originali degli elaborati stessi, considerato poi che l’uso del correttore a nastro non ha comunque consentito una completa cancellazione dei segni grafici apposti sulle prove.
14.1. Il motivo è infondato.
14.2. Infatti, a prescindere dal valore probatorio da attribuire al verbale delle operazioni di accesso del -OMISSIS- (nel quale il difensore – di altri ricorrenti in separato giudizio – aveva affermato di poter scorgere, in controluce, i segni grafici apposti dalla precedente commissione in sede di prima correzione), ed anche a prescindere dalla circostanza che – in ipotesi – le operazioni di cancellazione con il correttore a nastro non abbiano consentito di procedere alla completa copertura di tutti i segni grafici in precedenza apposti dalla precedente commissione, tuttavia rimane fermo quanto correttamente affermato dal Tar circa l’insussistenza della lamentata violazione della normativa in materia di anonimato degli elaborati scritti, non essendo stato fornito alcun principio di prova – al di là di mere congetture ed ipotesi – che la commissione deputata alla ricorrezione degli elaborati fosse in grado di ricollegare i segni grafici apposti dalla precedente commissione ad uno specifico candidato, né che fosse a conoscenza del numero identificativo attribuito in precedenza ad ogni singolo partecipante, in tal modo venendo meno – anche in astratto – qualunque possibilità che il singolo elaborato scritto fosse riconoscibile e quindi qualunque possibile violazione della invocata normativa: “anche qualora fossero stati visibili i numeri identificativi e/o i segni apposti dalla prima Commissione, la Commissione di riesame, in sede di valutazione ed attribuzione del punteggio, non avrebbe, comunque, potuto ricollegare i singoli elaborati al relativo candidato estensore […]” (pag. 12 della sentenza del Tar).
14.3. Né assume valenza invalidante il fatto che le procedure di anonimizzazione, mediante correttore a nastro, siano state svolte sugli originali degli elaborati scritti e non su mere fotocopie, considerato che, al di là di generiche congetture, non è stata fornita alcuna prova circa l’asserita “manomissione” e “manipolazione” degli elaborati e considerato, altresì, che la seconda commissione, deputata alla rivalutazione delle prove, ha correttamente preso in esame gli originali degli elaborati scritti, non potendo una procedura selettiva basarsi sulla valutazione delle mere fotocopie, le quali oltretutto possono prestarsi più facilmente alle paventate manomissioni.
14.4. Il terzo motivo di gravame deve quindi essere respinto.
15. Infondato e da respingere è anche l’ultimo motivo d’appello, con il quale è stata impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto le censure avverso la retrocessione dell’appellante.
15.1. E’ irrilevante, ai fini del presente giudizio, la delimitazione dei poteri del datore di lavoro pubblico all’esito della privatizzazione del pubblico impiego, dal momento che l’equiparazione della pubblica amministrazione al privato datore di lavoro vale all’interno del rapporto lavorativo legittimamente costituito, ma non preclude affatto a monte la possibilità ed il dovere, in capo alla pubblica amministrazione, di dichiarare nullo un contratto di lavoro a seguito dell’annullamento della precedente graduatoria dei vincitori della procedura concorsuale, stante lo stretto ed inscindibile collegamento funzionale tra la graduatoria dei vincitori di un concorso e la stipula dei relativi contratti di lavoro, come correttamente argomentato dal Tar.
16. In definitiva l’appello deve essere respinto.
17. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. r.g. 2893/2019, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2021, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Michele Pizzi – Consigliere, Estensore

 

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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