Il bene giuridico protetto dal delitto di furto

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|8 settembre 2021| n. 33237.

Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso -inteso come “relazione di fatto” che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (sezioni Unite, 18 luglio 2013, Sciuscio). Ai predetti fini, la relazione di fatto tra denunciante e la res deve essere, tuttavia, intesa, non nei termini del c.d. “possesso penalistico”, bensì relazione di fatto autonoma, ovvero una signoria di fatto che consente di fruire e disporre della cosa in modo indipendente (da queste premesse, rigettando il ricorso della difesa, è stata ritenuta correttamente presentata la querela di soggetto che si era qualificato detentore e custode di tutta la merce presente nel cantiere, compreso quella oggetto di furto, affidatogli dalla ditta che ne era proprietaria: trattavasi, infatti, secondo la Corte, di detentore qualificato della cosa, che aveva instaurato un autonomo potere di custodia capace di instaurare una relazione di fatto con la res rilevante ai fini della legittimazione a proporre querela).

Sentenza|8 settembre 2021| n. 33237. Il bene giuridico protetto dal delitto di furto

Data udienza 1 luglio 2021

Integrale

Tag – parola: Furto – Cavi di rame – Parte offesa – Individuazione – Possesso penalistico del bene – Titolo illegittimo – Irrilevanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. BELMONTE Maria T. – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
Avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. MARIA TERESA BELMONTE;
letta la requisitoria scritta, del 14 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dr. DI LEO GIOVANNI, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Letta la memoria di replica del 24 giugno 2021 dell’avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
– Udienza tenutasi ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8.

Il bene giuridico protetto dal delitto di furto

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato a decisione del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva riconosciuto (OMISSIS) colpevole, in concorso, del furto di 23 kg di cavi di rame, del valore di circa 115 Euro, sottratti al proprietario.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando violazione dell’articolo 130 c.p. e articoli 129, 337 e 529 c.p.p.. Sostiene la Difesa ricorrente l’improcedibilita’ del reato, come riqualificato dal Tribunale, ai sensi dell’articolo 624 c.p., per difetto della querela, sporta da (OMISSIS), titolare dell’omonima ditta edile, e non dal legale rappresentante della ditta (OMISSIS) s.r.l., proprietaria delle cose sottratte. Erroneamente, la Corte di appello ha fatto applicazione della giurisprudenza in tema di detenzione qualificata, dal momento che essa non e’ emersa nel processo in capo al (OMISSIS), che riferi’ all’atto della querela di essere il custode del materiale asportato avendolo personalmente depositato al di sotto di una tettoia adiacente alla sua abitazione, omettendo di qualificarsi come titolare e legale rappresentante della (OMISSIS).
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ manifestamente infondato.
1.La soluzione alla quale e’ pervenuta la Corte di appello di Salerno, nel vagliare l’analogo motivo prospettato con il gravame di merito, e’ pienamente conforme al canone ermeneutico seguito dalla giurisprudenza di legittimita’, con l’avallo delle Sezioni Unite “Sciuscio”. Hanno, infatti, spiegato i giudici del piu’ autorevole consesso di legittimita’, come “Il bene giuridico protetto dal delitto di furto e’ individuabile non solo nella proprieta’ o nei diritti reali personali o digodimento, ma anche nel possesso -inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilita’ -che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela.”(Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975).
1.1. La immediata conseguenza dell’affermazione di tale principio di diritto si rinviene nella assoluta irrilevanza, ai fini della individuazione della persona offesa e della correlata legittimazione a presentare querela, della circostanza – pervicacemente sottolineata, invece, dalla Difesa – che il (OMISSIS) fosse (o meno) il legale rappresentante dell’azienda nel cui stabilimento il furto e’ stato perpetrato, ne’ che egli fosse l’effettivo proprietario dei beni sottratti. Tanto perche’ e’ sufficiente, ai predetti fini, una relazione di fatto tra denunciante e res, la quale deve essere, tuttavia, intesa, non nei termini del c.d. “possesso penalistico”, bensi’, come si legge nella motivazione del richiamato approdo delle Sezioni Unite, quale “relazione di fatto autonoma, una signoria di fatto che consente di fruire e disporre della cosa in modo indipendente, al di fuori della sfera di vigilanza e controllo di una persona che abbia su di essa un potere giuridico maggiore”.
1.2. La Corte di appello ha compiutamente indicato, nella sentenza impugnata, la relazione di fatto instauratasi tra il querelante e i beni sottratti, alla luce di quanto dichiarato dal primo, definitosi detentore e custode di tutta la merce presente nel cantiere, compreso il rame, affidato dalla ditta che ne era proprietaria. Egli ha, infatti, dichiarato di avere riposto personalmente il rame al di sotto di una tettoia adiacente alla sua abitazione, e di essere intervenuto allertato da rumori furtivi, cosi’ dando atto in concreto dell’avvenuta instaurazione della relazione di possesso qui rilevante. La situazione descritta dal (OMISSIS), in modo conforme sia in sede di denuncia che nel dibattimento, integra, dunque, esattamente la detenzione qualificata della cosa, che, nell’esegesi di cui si e’ gia’ detto, e’ compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, essendo emerso indubitabilmente un autonomo potere di custodia capace di instaurare una relazione di fatto con la res rilevante ai fini della legittimazione a proporre querela, cosi’ come correttamente valutato dalla Corte di appello (cfr. Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016 Rv. 268906, in cui si e’ affermato che il custode di un bene e’ legittimato a proporre querela, essendosi ravvisata una relazione qualificata con la cosa appresa).
1.3.E’, piuttosto, il ricorrente ad allontanarsi da tale orizzonte ermeneutico, laddove la censura difensiva mira a riportare l’interpretazione sui binari della relazione formale con la cosa, ancorata alla presenza di un titolo giuridico, che, pero’, e’ opzione abbandonata dalle Sezioni Unite.
2.Alla declaratoria di inammissibilita’ segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’, trattandosi di causa di inammissibilita’ determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in Euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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