Le questioni di esclusiva rilevanza processuale non rientrano tra quelle di cui all’art. 101 comma 2 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria civile, Ordinanza 4 marzo 2019, n. 6218.

La massima estrapolata:

In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle di cui all’art. 101 comma 2 c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali.

Ordinanza 4 marzo 2019, n. 6218

Data udienza 31 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17148-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1211/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 01/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di (OMISSIS) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria indicata in epigrafe, con la quale e’ stato dichiarato inammissibile l’appello proposto per il fatto del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto di appello, in violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 22 e 53, non potendosi in alcun modo considerare il contenuto dell’avviso di ricevimento quale elemento surrogatorio della ricevuta di spedizione.
La parte intimata non si e’ costituita.
La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 2 e articolo 22, comma 1, avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere che ai fini dell’ammissibilita’ dell’impugnazione proposta a mezzo posta costituisse elemento indefettibile il deposito dell’avviso di ricevimento, potendosi considerare gli elementi risultanti dall’avviso di ricevimento ai fini della tempestivita’ dell’impugnazione.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’articolo 101 c.p.c., in quanto la CTR avrebbe esaminato ex officio la questione concernente l’ammissibilita’ dell’appello in assenza di contraddittorio.
Tale doglianza va esaminata con priorita’ per ragioni di ordine logico ed e’ infondata.
Ed invero, questa Corte ha gia’ affermato che in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, articolo 45, comma 13), se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali – cfr. Cass. n. 19372/2015 -. Erra dunque la ricorrente nel dolersi della rilevazione senza contraddittorio di questione di natura processuale, qui relativa all’ammissibilita’ dell’impugnazione.
Il primo motivo di ricorso e’ invece fondato.
Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilita’ del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purche’ nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneita’ della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento puo’ essere superata, ai fini della tempestivita’ della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.
Nella stessa occasione si e’ poi evocata, con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, ma con affermazione estensibile anche all’ipotesi di notifica a mezzo posta eseguita dall’ufficiale giudiziario, la c.d. prova di resistenza, specificando che “…Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilita’ del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purche’ nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento e’ idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneita’ della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento puo’ essere superata, ai fini della tempestivita’ della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”. Orbene, la decisione della C.T.R. non risulta conforme ai suddetti principi di diritto, avendo considerato che ai fini dell’ammissibilita’ dell’appello rilevava unicamente il deposito della ricevuta di spedizione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla spedizione ed escludendo in astratto ogni valore agli elementi risultanti dall’avviso di ricevimento, dal cui esame, per converso, sarebbe stato possibile rilevare la tempestivita’ dell’impugnazione, tenuto conto che l’atto di appello era stato ricevuto dalla parte intimata il 29 luglio 2004, in epoca anteriore alla scadenza del termine di impugnazione della sentenza di primo grado emessa in data 17.12.2002, anche in relazione al periodo di sospensione (fino all’1.6.2004) introdotto dalla L. n. 289 del 2002, articolo 16, comma 6.
Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, va cassata con rinvio alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione che pure provvedera’ sulle spese del giudizio di legittimita’.

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