Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 29 luglio 2020, n. 16205.
La massima estrapolata:
Quando tra due giudizi esiste rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, il secondo giudizio non deve di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata, ma può esserlo, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., solo se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione.
Ordinanza 29 luglio 2020, n. 16205
Data udienza 11 dicembre 2019
Tag/parola chiave: Proprietà – Decreti di trasferimento – Accertamento nullità/annullamento – Mancanza del titolo esecutivo – Giudizio sull’idoneità del titolo esecutivo – Rapporto di pregiudizialità dipendenza – Art. 295 c.p.c – Applicazione – Non è automatica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FALASCHI Milena – Presidente
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6581-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), denominata (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– resistente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
per regolamento di competenza avverso il provvedimento n. R.G. 3536/2018 del TRIBUNALE di ROMA, pronunciato fuori udienza il 19/01/2019 e comunicato il 23/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CARMELO CELENTANO che, visto l’articolo 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso e per l’effetto annulli l’ordinanza di sospensione del processo pronunciata dal Tribunale di Roma.
RITENUTO
CHE:
1. Con atto di citazione del 9 gennaio 2018 la (OMISSIS) denominata ” (OMISSIS)” (” (OMISSIS)”) conveniva in giudizio (OMISSIS) e il suo avente causa (OMISSIS), chiedendo al Tribunale di Roma di “accertare la nullita’ o, in subordine, pronunciare l’annullamento” dei decreti di trasferimento di un compendio immobiliare pignorato, emessi in favore di (OMISSIS) dal medesimo Tribunale di Roma nell’ambito del procedimento esecutivo n. 416/2010, e di “accertare e dichiarare che la nullita’ o l’annullamento dei sopra richiamati decreti di trasferimento sono opponibili ad (OMISSIS) e prevalgono sulla trascrizione, a favore di quest’ultimo, del contratto preliminare di vendita” delle unita’ immobiliari.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza pronunciata fuori udienza il 19 gennaio 2019 (comunicata alle parti il 23 gennaio 2019), sospendeva il processo sino alla definizione del processo di opposizione al decreto ingiuntivo n. 18759/2009, pendente in cassazione alla data in cui veniva adottata l’ordinanza (r.g. 32346/2918).
2. Con il decreto in questione il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla (OMISSIS) e alla (OMISSIS) il pagamento di Euro 83.136.295,78 in favore di (OMISSIS), sulla base di un contratto di transazione stipulato tra le parti. Gli enti ingiunti avevano proposto opposizione al decreto – decreto sulla cui base (OMISSIS) ha iniziato il processo di esecuzione immobiliare che ha portato ai decreti di trasferimento in suo favore del compendio immobiliare -chiedendo la dichiarazione di nullita’ o l’annullamento della transazione e la condanna di (OMISSIS) a restituire le somme percepite in acconto. L’opposizione veniva respinta dal Tribunale di Milano, con pronuncia confermata dalla Corte d’appello. Questa Corte ha accolto il primo motivo del ricorso fatto valere avverso la sentenza di secondo grado, assorbendo i successivi tre e rigettando i restanti nove motivi, e ha rimesso la causa alla Corte d’appello di Milano (Cass. n. 26826/2017, corretta con ordinanza n. 30173/2018), Corte d’appello che in sede di rinvio ha respinto l’appello, confermando il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, pronuncia che e’ stata nuovamente oggetto di ricorso innanzi a questa Corte.
3. Avverso l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Roma ricorre ex articolo 42 c.p.c., Carlo Mose’ (OMISSIS).
La (OMISSIS) ha presentato memoria ex articolo 47 c.p.c..
Il ricorrente e la (OMISSIS) hanno depositato memorie ex articolo 380-ter c.p.c..
L’intimato (OMISSIS) non ha svolto difese.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorso e’ articolato in un motivo con cui si contesta “violazione dell’articolo 295 c.p.c., e articolo 2929 c.c., nonche’ del diritto vivente (espresso da Cass., sez. un., n. 21110/2012)”, per avere il Tribunale erroneamente ravvisato una supposta pregiudizialita’ logico-giuridica, tale da imporre la sospensione del processo, tra il giudizio di impugnazione del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo) e il giudizio di impugnazione dei decreti di trasferimento, atti esecutivi gia’ compiuti e definitivi e posti in essere sulla base di un valido titolo giudiziale, pacificamente esecutivo al momento del loro compimento; non vi sarebbe infatti alcun nesso di pregiudizialita’ sostanziale tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio a quo, in quanto, quale che sia l’esito della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, gli atti esecutivi di cui la (OMISSIS) ha chiesto la declaratoria di nullita’ o l’annullamento sono stati compiuti in forza di un valido titolo esecutivo giudiziale e sono quindi stabili e insuscettibili di essere incisi nella loro efficacia anche in caso di cassazione della sentenza di rinvio che ha confermato il rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo, cosi’ accertando la sussistenza del diritto di credito del ricorrente.
Il ricorso e’ fondato.
Nel giudizio a quo, a prescindere dall’ammissibilita’ di una simile azione (profilo estraneo al presente giudizio), l’azione fatta valere, di accertamento della nullita’/annullamento dei decreti di trasferimento, e’ fondata sulla (possibile) mancanza del titolo esecutivo, cosi’ che vi e’ relazione di pregiudizialita’ dipendenza con il processo volto a vagliare l’idoneita’ di tale titolo esecutivo. Ne’ il rapporto di pregiudizialita’ viene meno a causa della tutela che l’ordinamento assicura alla posizione del terzo aggiudicatario o assegnatario, tutela assicurata al terzo pur quando l’aggiudicazione o l’assegnazione abbia avuto luogo nell’ambito di una procedura esecutiva che risulti poi essere stata promossa in difetto di titolo idoneo (al riguardo cfr. la pronuncia delle Sezioni Unite n. 21110/2012, richiamata dal ricorrente), in quanto cio’ vale per il terzo (per il quale, comunque, la salvezza dei diritti acquisiti non puo’ realizzarsi ove ricorra una dimostrata situazione di collusione con il creditore procedente in danno dell’esecutato), ma non per il creditore procedente, che sia – come nel caso in esame – l’assegnatario del bene e colui al quale il bene e’ stato trasferito (si vedano al riguardo le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale).
Il Tribunale di Roma, pertanto, non ha errato nell’affermare la relazione di pregiudizialita’ dipendenza tra le due cause, ma nel farne discendere, automaticamente, l’applicazione dall’articolo 295 c.p.c..
Come e’ stato ripetutamente affermato da questa Corte, quando tra due giudizi esiste rapporto di pregiudizialita’, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, e’ possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., “come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’articolo 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorita’ della sentenza di primo grado”, cosi’ che il secondo giudizio non deve di necessita’ essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata, ma puo’ esserlo, ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., solo se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l’autorita’ dell’altra decisione (cosi’ Cass., Sez. Un., n. 10027/2012, piu’ di recente v. Cass. n. 17936/2018).
2. Il ricorso va quindi accolto; l’ordinanza impugnata deve essere cassata e il giudizio andra’ proseguito davanti al Tribunale di Roma, avanti al quale vanno rimesse le parti, con assegnazione del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione. Il giudice di merito provvedera’ alle spese del giudizio di legittimita’ e anche in relazione alla richiesta del ricorrente (proposta nelle conclusioni del ricorso e reiterata in memoria) ex articolo 96 c.p.c., comma 3, atteso che quest’ultima disposizione presuppone, per la sua applicazione, che vi sia stata una pronuncia sulle spese ai sensi del cit. codice articolo 91.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Roma, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione; spese e richiesta ex articolo 96 c.p.c., comma 3, al merito.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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