Opposizione a decreto ingiuntivo e chiamata del terzo

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 30 luglio 2020, n. 16336.

La massima estrapolata:

Allorché l’opponente a decreto ingiuntivo, pur avendo citato direttamente un terzo che intenda chiamare in causa, richieda al giudice nell’atto di opposizione, in via subordinata, l’autorizzazione di cui all’art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza della chiamata, dovendosi peraltro intendere implicitamente autorizzata tale chiamata ove il giudice pronunci nel merito nei confronti del terzo

Ordinanza 30 luglio 2020, n. 16336

Data udienza 11 giugno 2020

Tag/parola chiave: Condominio – Opposizione a decreto ingiuntivo – Onere dell’opponente che intende chiamare in causa un terzo di chiedere al giudice di essere a ciò autorizzato – Istanza formulata nell’atto di opposizione – Esclusione della decadenza dell’opponente dalla chiamata – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5759-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettiva mente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.C.A.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1712/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il (OMISSIS) propone ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 1712/2018 pronunciata il 7 novembre 2018 dalla Corte d’Appello di Brescia.
L’intimata (OMISSIS) s.c. a r.l. resiste con controricorso.
La Corte di Brescia ha accolto il gravarne proposto in via principale dalla (OMISSIS) s.c. a r.l. contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Brescia il 17 febbraio 2015, che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intrapreso dal (OMISSIS) contro l’opposta (OMISSIS) s.r.l. (esecutrice di lavori di rifacimento della rete condominiale del gas), aveva dichiarato fondata la domanda di garanzia formulata dal Condominio opponente nei confronti della stessa (OMISSIS) s.c. a r.I., quale amministratrice ritenuta responsabile dalla esecuzione dei lavori non autorizzati dall’assemblea. Avendo l’appellante principale (OMISSIS) s.c. a r.l. dedotto l’irritualita’ della propria chiamata in giudizio, operata dall’opponente (OMISSIS) con citazione diretta, senza previa autorizzazione del giudice, la Corte di Brescia ha riconosciuto l’avvenuta decadenza dalla facolta’ di evocare in lite la terza, con assorbimento dell’appello incidentale del Condominio.
L’unico motivo di ricorso del (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 101, 106, 162 e 269 c.p.c., non avendo la Corte d’appello considerato come nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, oltre a chiamare direttamente in causa la (OMISSIS) s.c. a r.l., stante l’incertezza esistente sul punto in giurisprudenza, era stata comunque spiegata istanza al giudice “in via subordinata… volta.. a vedere autorizzata la chiamata di tale soggetto”, chiedendosi all’uopo nelle conclusioni anche lo spostamento eventuale dell’udienza. L’istanza di autorizzazione alla chiamata venne altresi’ ribadita nella prima udienza del 12 febbraio 2009.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2, trasmessa a mezzo PEC, ai sensi del punto 2.4. del Protocollo di intesa tra Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense del 9 aprile 2020.
Secondo l’interpretazione costante di questa Corte, invero consolidatasi gia’ all’epoca dell’opposizione per cui e’ causa (risalente all’anno 2008), l’opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo, non puo’ direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a cio’ autorizzato. Cio’ in quanto, nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell’opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che, sebbene il disposto dell’articolo 269 c.p.c., che disciplina le modalita’ della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l’opposizione al decreto, in ogni caso l’opponente deve citare unicamente il soggetto istante per l’ingiunzione, e contemporaneamente chiedere al giudice l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto (Cass. Sez. 2, 26/08/2019, n. 21706; Cass. Sez. 1, 29/10/2015, n. 22113; Cass. Sez. 2, 14/05/2014, n. 10610; Cass. Sez. 3, 01/03/2007, n. 4800; Cass. Sez. 2, 16/07/2004, n. 13272; Cass. Sez. 1, 27/06/2000, n. 8718).
Nella specie, l’opponente (OMISSIS), oltre a citare l’opposta (OMISSIS) s.r.l. e direttamente la terza (OMISSIS) s.c. a r.l., aveva tuttavia comunque formulato in via subordinata l’istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo, senza che il Tribunale avesse provveduto in merito (ferma la discrezionalita’ dell’autorizzazione del giudice alla chiamata in causa di un terzo su istanza di parte ex articolo 106 c.p.c.: cfr. Cass. Sez. U, 23/02/2010, n. 4309; Cass. Sez. 3, 06/07/2006, n. 15362), ne’ disposto la fissazione di nuova udienza per consentire alla terza, irritualmente citata, di intendere le ragioni azionate in monitorio. L’istanza di autorizzazione rinvolta al giudice nell’atto di opposizione valeva, in ogni modo, ad impedire la decadenza dell’opponente dalla chiamata, erroneamente ravvisata dalla Corte d’appello. D’altro canto, avendo il Tribunale direttamente pronunciato nel merito nei confronti della (OMISSIS) s.c. a r.l., doveva con cio’ intendersi implicitamente autorizzata la chiamata della terza (arg. da Cass. Sez. 3, 15/05/2012, n. 7526).
Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto:
allorche’ l’opponente a decreto ingiuntivo, pur avendo citato direttamente un terzo che intenda chiamare in causa, richieda al giudice nell’atto di opposizione, in via subordinata, l’autorizzazione di cui all’articolo 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza della chiamata, dovendosi peraltro intendere implicitamente autorizzata tale chiamata ove il giudice pronunci nel merito nei confronti del terzo.
Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia, che decidera’ uniformandosi all’enunciato principio e regolera’ altresi’ tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

 

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