Quando il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione di quantità ritenuta positiva

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2023| n. 108.

Quando il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione di quantità ritenuta positiva

Una volta che il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione di quantità ritenuta positiva dal giudice dell’esecuzione, sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione e questa non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva iniziata dal creditore nei confronti del terzo pignorato, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall’ordinanza di assegnazione, è inibito al terzo pignorato far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all’ordinanza di assegnazione.

Ordinanza|4 gennaio 2023| n. 108. Quando il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione di quantità ritenuta positiva

Data udienza 11 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Pignoramento presso terzi – Cessione del credito avvenuta per contratto e non per atto unilaterale – Notificazione dell’atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario – Idoneità a dimostrare l’avvenuta cessione del contratto – Mancanza della sottoscrizione anche del cedente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 14169/20 proposto da:
-) (OMISSIS) soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del proprio difensore ( (OMISSIS)), difeso dall’avvocato (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a (OMISSIS) (c/o avv. (OMISSIS)), difeso anche dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 9 marzo 2020 n. 946;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 ottobre 2022 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Quando il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione di quantità ritenuta positiva

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2017 la societa’ cooperativa (OMISSIS) (d’ora innanzi, ” (OMISSIS)”, per semplicita’) inizio’ l’esecuzione forzata nei confronti del proprio debitore (OMISSIS) s. coop. a r.l..
L’esecuzione ebbe luogo nelle forme del pignoramento presso terzi.
A tal fine la societa’ creditrice pignoro’ il credito vantato dalla debitrice nei confronti dell’ (OMISSIS) (d’ora innanzi, per brevita’, ” (OMISSIS)”).
Il giudice dell’esecuzione qualifico’ come “positiva” la dichiarazione di quantita’ compiuta dal terzo pignorato ed assegno’ alla (OMISSIS) un credito di Euro 246.087,25.
2. L’ (OMISSIS) propose opposizione all’ordinanza di assegnazione eccependo l’insussistenza, e comunque l’inesigibilita’, del credito oggetto dell’assegnazione.
Con ordinanza 5 luglio 2017 il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Reggio Emilia dichiaro’ inammissibile l’opposizione perche’ tardiva.
3. A questo punto la (OMISSIS), munita dell’ordinanza di assegnazione, sulla base di essa inizio’ una nuova esecuzione forzata nei confronti dell’ (OMISSIS), notificandole il precetto.
L’ (OMISSIS) propose opposizione ex articolo 615 c.p.c., avverso questa seconda procedura.
A fondamento dell’opposizione dedusse che:
a) la (OMISSIS) aveva ceduto il proprio credito ad una societa’ bulgara ( (OMISSIS)) prima della notifica del precetto; la cessionaria (OMISSIS), a sua volta, l’aveva ceduto ad altra societa’ bulgara ( (OMISSIS) itd. Cosi’ in sentenza indicata).
b) il credito oggetto di pignoramento scaturiva da un contratto di appalto di opera pubblica nel quale l’appaltatore (vale a dire il debitore esecutato nella procedura esecutiva “a monte” dell’ordinanza di assegnazione) non aveva prestato le garanzie di legge, il che rendeva inesigibile il suo credito verso l’amministrazione committente.
4. Con sentenza 15 novembre 2018 n. 20960 il Tribunale di Bologna rigetto’ l’opposizione, sulla base di due rationes decidendi, e cioe’: a) la cessione del credito non era provata, perche’ l’atto di cessione era sottoscritto dal solo cedente;
b) le contestazioni sollevate dall’ (OMISSIS) circa l’esigibilita’ del credito oggetto di pignoramento dovevano essere fatte valere con l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, e non con l’opposizione all’esecuzione avverso il precetto notificato sulla base di quell’ordinanza. La sentenza fu appellata dalla parte soccombente.
5. Con sentenza 9 marzo 2020 n. 946 la Corte d’Appello di Bologna accolse il gravame proposto dall’ (OMISSIS) e, con esso, l’opposizione all’esecuzione iniziata dalla (OMISSIS).
La Corte d’Appello ritenne che:
-) prima della notifica del precetto all’ (OMISSIS) la (OMISSIS) aveva ceduto il credito di cui all’ordinanza di assegnazione alla societa’ (OMISSIS) ltd.;
-) la cessione era stata ritualmente comunicata alla debitrice ceduta;
-) era irrilevante la circostanza che il contratto di cessione del credito non risultasse sottoscritto dal cessionario. Quest’ultimo, infatti, aveva manifestato per (acta concludentia la volonta’ di accettare la cessione notificando di propria iniziativa il suddetto contratto al debitore ceduto;
-) era altresi’ irrilevante la circostanza che il titolo esecutivo non fosse stato consegnato dal cedente al cessionario, in quanto tale consegna non era essenziale per la conclusione del contratto di cessione;
-) il credito oggetto di pignoramento (e cioe’ il corrispettivo dell’appalto dovuto dall’ (OMISSIS) al debitore esecutato) era divenuto inesigibile per fatti successivi alla dichiarazione di quantita’, perche’ solo dopo tale dichiarazione l’appaltatore-creditore aveva violato l’obbligo di prestare garanzia fideiussoria, obbligo cui era subordinato il pagamento del corrispettivo. Correttamente, pertanto, l’ (OMISSIS) aveva sollevato tale eccezione nel giudizio di opposizione all’esecuzione iniziata sulla base dell’ordinanza di assegnazione.
6. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS) con ricorso fondato su tre motivi.
L’ (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Ambo le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1326, 1334 e 2697 c.c..
Nella illustrazione del motivo e’ formulata una tesi giuridica cosi’ riassumibile: -) qualsiasi contratto e’ concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell’accettazione;
-) nel caso di specie la Corte d’Appello ha ritenuto che il contratto di cessione del credito dalla (OMISSIS) (cedente) alla (OMISSIS) ltd. (cessionaria) dovesse ritenersi concluso perche’ quest’ultima, notificando la cessione al debitore ceduto, aveva dimostrato con un comportamento concludente di accettare la proposta contrattuale;
-) tale affermazione sarebbe tuttavia erronea in punto di diritto, giacche’ l’accettazione rivolta a persona diversa dal proponente non vale a provocare la conclusione del contratto.
Aggiunge la ricorrente che l’onere di provare l’avvenuta conclusione del contratto di cessione del credito incombeva sull’ (OMISSIS), e tale onere non era stato assolto.
1.1. Il motivo e’ fondato.
La Corte d’Appello ha accertato in punto di fatto che la cessione del credito avvenne per contratto, e non per atto unilaterale del cedente.
Ha, di conseguenza, fondato la propria decisione sull’assunto che il contratto di cessione si era concluso nel momento in cui il destinatario della proposta ( (OMISSIS)) aveva comunicato la propria accettazione al terzo ceduto ( (OMISSIS)).
L’errore di diritto e’ dunque evidente, giacche’ l’accettazione di qualsiasi proposta contrattuale va rivolta al proponente, e non a terzi.
1.2. Non puo’ condividersi l’obiezione formulata a tal riguardo dall’ (OMISSIS) nel controricorso, secondo cui la cessione del credito si era perfezionata per atto unilaterale e non per contratto, e di conseguenza era inutile, ai fini dell’efficacia della cessione, la sottoscrizione del cessionario.
Infatti la Corte d’appello ha qualificato espressamente la fattispecie negoziale come “contratto”, e avverso tale statuizione non e’ stata proposta impugnazione.
Non e’ quindi possibile, in questa sede, procedere ad una nuova qualificazione della fattispecie concreta nel senso invocato dalla ricorrente, e cioe’ reputando che la cessione avvenne per atto unilaterale, invece che per contratto.
2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1326 e 1352 c.c..
Nella illustrazione del motivo si sostiene che, anche a ritenere che la notifica della cessione da parte del cessionario al terzo ceduto potesse costituire una accettazione della proposta, tale accettazione era comunque invalida per vizio di forma.
La proposta infatti era stata redatta con scrittura privata autenticata, e la (/V stessa forma avrebbe dovuto avere dunque anche l’accettazione, ai sensi dell’articolo 1352 c.c..
2.1. Il motivo e’ infondato.
L’obbligo di adottare una forma particolare per l’accettazione della proposta contrattuale puo’ discendere, in difetto di previsioni di legge, solo da una richiesta del proponente o da un preventivo accordo delle parti, e nel caso di specie la ricorrente non da’ conto dell’esistenza ne’ dell’una, ne’ dell’altro.
3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 553, 615 e 617 c.p.c..
Il motivo investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che legittimamente la (OMISSIS) potesse far valere, con l’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., la questione della inesigibilita’ del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato (OMISSIS).
Deduce la ricorrente che, quando l’esecuzione abbia luogo sulla base di un’ordinanza di assegnazione pronunciata all’esito del pignoramento di crediti, il terzo pignorato (che ha assunto la veste di debitore esecutato) puo’ opporre al creditore procedente soltanto i fatti modificativi od estintivi sopravvenuti all’ordinanza di assegnazione.
3.1. Il motivo e’ fondato.
Quando sia pronunciata l’ordinanza di assegnazione, questa diventa la fonte dell’obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore esecutante. Di conseguenza il terzo pignorato (che per effetto dell’ordinanza di assegnazione assume la veste di debitore del creditore procedente) puo’ proporre opposizione all’esecuzione soltanto se intenda opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente (ad esempio, l’avvenuto pagamento del debito nelle mani di quest’ultimo: ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 11493 del 03/06/2015; Sez. 3, Sentenza n. 10912 del 05/05/2017).
Se, invece, il credito oggetto di pignoramento e di assegnazione divenga inesigibile o non dovuto per fatti attinenti al rapporto tra originario debitore esecutato e terzo pignorato, quest’ultimo dovra’ ricorrere non all’opposizione all’esecuzione (legittimamente iniziata sulla base di un legittimo titolo, e cioe’ l’ordinanza di assegnazione), ma ad un ordinario giudizio di cognizione, per fare accertare che il terzo pignorato non e’ piu’ tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (cosi’, ex aliis, Sez. 3, Ordinanza n. 12690 del 21/04/2022, Rv. 664812 – 01).
4. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in differente composizione, la quale tornera’ ad esaminare l’appello proposto dalla (OMISSIS) applicando i seguenti principi di diritto:
(A) quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell’atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi e’ inidonea a dimostrare l’avvenuta cessione del contratto, se priva della sottoscrizione anche del cedente;
(B) una volta che il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione di quantita’ ritenuta positiva dal giudice dell’esecuzione, sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione e questa non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva iniziata dal creditore nei confronti del terzo pignorato, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall’ordinanza di assegnazione, e’ inibito al terzo pignorato far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all’ordinanza di assegnazione”.
5. Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; rigetta il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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