Quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 4 dicembre 2019, n. 49195

Massima estrapolata:

Quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poichè tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.

Sentenza 4 dicembre 2019, n. 49195

Data udienza 5 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI G. – Presidente

Dott. IMPERIALI – rel. Consigliere

Dott. DI PAOLA Sergi – Consigliere

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere

Dott. COSCIONI G. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2030/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 16/12/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2019 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. CARDIA Delia, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre per Cassazione avverso la sentenza del 16/12/2014 con la quale la Corte di Appello di Brescia ha confermato il giudizio di penale responsabilita’ espresso nei suoi confronti il 7/3/2013 dal Tribunale di Cremona in relazione al reato di truffa, per aver posto in vendita sul sito internet (OMISSIS) una consolle “PSP slim elettronica”, ricevendo dalla persona offesa 130,00 Euro come ricarica su carta postpay, senza inviare il bene al predetto.
A sostegno del ricorso, il (OMISSIS) deduce:
1.1. La violazione dell’articolo 6, commi 1 e 3 CEDU e dell’articolo 548 c.p.p., comma 3 per non essere il ricorrente venuto a conoscenza dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna,, essendo stata “effettuata la notifica all’imputato ex articolo 161 c.p.p., comma 4 e non anche al difensore”.
1.2. La violazione di legge per essersi riconosciuta la responsabilita’ del ricorrente per aver ricevuto una ricarica sulla post pay, che non puo’ essere ritenuto un mezzo di pagamento.
1.3. La violazione di legge con riferimento alla competenza territoriale, per essere stato giudicato il (OMISSIS) dal Tribunale di Cremona, luogo di residenza della persona offesa, mentre la competenza territoriale andava determinata ai sensi dell’articolo 8 c.p.p. considerazione del luogo ove il reato e’ stato consumato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ inammissibile, in quanto tutti i motivi dedotti si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimita’ stabiliti dall’articolo 606 c.p.p..
3.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, e’ manifestamente infondato, in quanto non solo il ricorrente dopo la pronuncia della sentenza di primo grado ha nominato quale suo difensore l’avv. (OMISSIS) (sicche’ era evidentemente a conoscenza della predetta sentenza), ma questi ha anche proposto appello, cosi’ sanando ogni eventuale vizio della notifica dell’estratto contumaciale. Come questa Corte ha gia’ avuto modo di rilevare, infatti, l’eventuale nullita’ della notifica dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza contumaciale e’ sanata dalla proposizione dell’impugnazione, anche nel merito, avverso la medesima sentenza da parte dell’imputato (Sez. 2, n. 46276 del 16/11/2011 – dep. 14/12/2011, Palmarini, Rv. 251540). In tema di appello, infatti, la sentenza emessa a seguito di giudizio svoltosi nei confronti di imputato rimasto contumace in primo grado, cui non sia stato notificato l’estratto contumaciale, e’ “inutiliter data” soltanto se l’irregolarita’ di detta notifica sia stata eccepita dal difensore e la Corte abbia omesso l’esame della sollevata eccezione. (Sez. 5, n. 44846 del 24/09/2013 – dep. 06/11/2013, Pinsoglio e altro, Rv. 257134; Sez. 2, n. 34917 del 03/07/2013 – dep. 13/08/2013, Pepe, Rv. 256102).
3.2. Il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato, risultando incontrovertibile che, ricevendo l’accredito su carta di pagamento ricaricabile il (OMISSIS) ha ricevuto un profitto, nel caso di specie ingiusto, cosi’ perfezionandosi il reato ascritto al ricorrente, che aveva posto solo apparentemente in vendita la consolle per la cui cessione aveva ricevuto l’importo predetto sulla sua carta postepay”.
3.3. E’ proprio tale accredito a rendere manifestamente infondata anche l’eccezione di incompetenza territoriale, peraltro inammissibile anche per la sua tardivita’, in quanto proposta per la prima volta con i motivi di appello, e pertanto ben oltre il termine di decadenza posto dagli articoli 8 e 491 c.p.p., come rilevato anche nella sentenza impugnata.
Nel delitto di truffa, infatti, quando il profitto e’ conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiche’ tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilita’ della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima. (Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017 – dep. 24/03/2017, Spagnolo, Rv. 269429).
4. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto va condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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