Qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 dicembre 2020| n. 29640.

In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex articolo 345, comma 2, cod. proc. civ. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’articolo 329, comma 2, cod. proc. civ.), né è sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex articolo 345, comma 2, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra un perito assicurativo e la compagnia assicuratrice per il pagamento di somme dovute a titolo di compenso per l’attività di stima e liquidazione dei danni svolta in riferimento a sinistri stradali, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata avendo il giudice d’appello erroneamente dichiarato l’improponibilità della domanda a causa del frazionamento del credito nonostante la relativa eccezione formulata dalla predetta compagnia fosse stata esaminata e respinta dal giudice di prime cure pur se le domande del ricorrente furono poi ugualmente rigettate: in conformità all’enunciato principio, infatti, la compagnia di assicurazione controricorrente, vittoriosa quanto all’esito finale della lite, avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto e non già limitarsi alla mera riproposizione della eccezione).

Ordinanza|28 dicembre 2020| n. 29640

Data udienza 27 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto d’opera – GDP – Diritto al compenso professionale – Stima dei danni ai fini della liquidazione di plurimi sinistri stradali – Frazionamento del credito – Proposizione del gravame incidentale – Presupposti – Disciplina – Omessa riproposizione in appello dell’eccezione di frazionabilità del credito – Operatività dell’art. 345 co. 2 c.p.c. – Improponibilità della domanda – Error in procedendo – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12310-2016 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) in virtu’ di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende in virtu’ di procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1133/2016 del Tribunale di Torre Annunziata, depositata il 19/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

RITENUTO IN FATTO

che:
Con due distinti atti di citazione (OMISSIS) chiamava in giudizio davanti al giudice di pace di Gragnano la Compagnia Nuova Tirrena (ora (OMISSIS) S.p.A.), chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso per l’attivita’ svolta in relazione a sinistri stradali per i quali aveva ricevuto incarichi per la stima dei danni ai fini della liquidazione.
Si trattava del compenso relativo a quattro sinistri, due per ciascun giudizio: la somma di Euro 801,97, chiesta nel primo giudizio, e la somma di Euro, 744,59, chiesta nel secondo.
Costituitasi, la compagnia eccepiva, fra l’altro, l’improponibilita’ della domanda per violazione della regola che vieta il frazionamento del credito, avendo l’istante instaurato una pluralita’ di giudizi per i singoli incarichi.
A seguito della riunione dei due giudizi, il giudice di pace rigettava le domande e contro la sentenza (n. 2372/2014), emessa nei giudizi riuniti, il (OMISSIS) proponeva appello.
Nel frattempo, il (OMISSIS) iniziava altri due giudizi davanti al medesimo giudice di pace per il pagamento relativo all’attivita’ svolta in relazione ad altri sinistri, richiedendo l’importo di 771,96 nel primo giudizio e l’importo di Euro 759,24 nel secondo.
Instauratosi il contraddittorio e riuniti i giudizi, il giudice di pace rigettava le domande proposte nei giudizi riuniti.
Anche contro tale ulteriore sentenza (n. 2420/2014) il (OMISSIS) proponeva appello.
I due appelli, pendenti dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, erano riuniti e, quindi, definiti con unica sentenza, che rigettava le impugnazioni, dichiarando improponibili la pluralita’ delle domande spiegate dal (OMISSIS), in applicazione del principio che vieta il frazionamento del credito.
Il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, (OMISSIS) S.p.A. resiste con controricorso e deposita memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 343, 346, 324 e 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’eccezione di improponibilita’ della domanda, a causa del frazionamento, gia’ proposta dalla (OMISSIS) in primo grado nei giudizi riuniti, era stata esaminata e rigettata dal giudice di pace. Cio’ rendeva la compagnia soccombente su di essa, con la conseguenza che non bastava, al fine di devolverne la cognizione al giudice d’appello, la mera riproposizione, ma occorreva, in presenza di una parte appellata che non era totalmente vittoriosa, la proposizione dell’appello incidentale.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1175 c.c., articolo 88 c.p.c. e articolo 111 Cost.
Il frazionamento del credito non comporta la improponibilita’ della domanda, ma deve trovare rimedio in sede di liquidazione delle spese, che deve avvenire come se il procedimento sia stato originariamente unico.
Il primo motivo e’ fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in proposito stabilito il seguente principio:” In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex articolo 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’articolo 329 c.p.c., comma 2), ne’ sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresi’, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione e’ riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex articolo 345 c.p.c., comma 2, (Cass., S.U., n. 11799/2017; conf. n. 24568/2018; n. 21264/2018).
Ebbene, nel caso di specie, come risulta dalle due sentenze di primo grado (il cui esame e’ consentito a questa Corte in considerazione della natura di error in procedendo del vizio dedotto), l’eccezione con cui fu dedotta l’improponibilita’ della domanda a causa del frazionamento del credito fu esaminata ed espressamente respinta dal giudice di pace, pur se le domande del (OMISSIS) furono poi ugualmente rigettate.
In conformita’ al principio di cui sopra la (OMISSIS) Assicurazioni, vittoriosa quanto all’esito finale della lite, avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto e non limitarsi alla mera riproposizione della eccezione.
Alla controricorrente non giova porre l’accento sulla supposta rilevabilita’ d’ufficio del divieto di frazionamento, perche’ il rilievo ufficioso e’ precluso quando sulla questione si sia formato il giudicato in assenza di impugnazione.
Viene in considerazione il seguente principio, applicabile nel caso di specie mutatis mutandir. “Il rilievo d’ufficio della nullita’ del contratto e’ precluso al giudice dell’impugnazione, quando sulla validita’ del rapporto si sia formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto preclusa la rilevabilita’ d’ufficio della questione relativa alla validita’ di un contratto di patrocinio in favore di un Comune, per parziale difetto di copertura finanziaria, per essere stata detta questione superata dalla sentenza di primo grado, contenente la condanna dell’ente a corrispondere il compenso al difensore per l’attivita’ professionale svolta e non avendo tale statuizione formato oggetto di appello incidentale da parte del Comune)” (Cass. n. 21906/2019; conf. n. 18540/2009; 23235/2017).
Inconferente e’ percio’ il richiamo, operato nel controricorso, a Cass. 15476/2009. In quel caso, infatti, la questione fu sollevata si’ per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, tuttavia si trattava di ricorso proposto contro sentenza del giudice di pace secondo equita’. La pronuncia, quindi, non fornisce argomento per sostenere che, nella specie, la parte vittoriosa avrebbe potuto limitarsi alla mera riproposizione, senza necessita’ dell’appello incidentale.
Il secondo motivo e’ assorbito.
In accoglimento del primo motivo la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Torre Annunziata, che la decidera’ in persona di diverso magistrato e liquidera’ le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Torre Annunziata in persona di diverso magistrato anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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