La violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 dicembre 2020| n. 29464.

La violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità con riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Nel caso di specie, relativo ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, il giudice di legittimità, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia gravata con la quale i giudici d’appello avevano dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria formulata ai sensi dell’articolo 145 del Codice delle Assicurazioni per non avere parte ricorrente, titolare del credito, fornito la prova che il fax, contenente la richiesta di risarcimento, fosse stato effettivamente ricevuto dalla compagnia di assicurazioni, omettendo, tuttavia, di considerare che, nell’ambito del giudizio di merito e fin dall’atto introduttivo del giudizio, del predetto fax la compagnia medesima non solo non aveva tempestivamente e specificamente contestato la ricezione, ma aveva anche posto in essere difese che ne presupponevano proprio l’avvenuta ricezione).

Ordinanza|23 dicembre 2020| n. 29464

Data udienza 24 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Sinistri stradali – Cessione del credito risarcitorio – Domanda risarcitoria – Prova – Trasmissione a mezzo fax – Art. 115 cpc – Vizio di legittimità – Apprezzamento delle risultanze probatorie

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 35424-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in (OMISSIS), pec: (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 671/2018 del TRIBUNALE di MASSA, n. 671 depositata il 26/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

1. L’ (OMISSIS) srl, cessionaria del credito risarcitorio di (OMISSIS) in ordine ad un sinistro stradale in cui il cedente era rimasto coinvolto, propone tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 671 del 26/9/2018 che, pronunciando su suo appello avverso la sentenza di primo grado, in contraddittorio con la compagnia (OMISSIS) SpA, richiesta di liquidare il risarcimento del danno in via diretta, ha dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria formulata ai sensi dell’articolo 145 Codice delle Assicurazioni per non aver la titolare del credito fornito la prova che il fax, contenente la richiesta di risarcimento, fosse stato effettivamente ricevuto dalla compagnia, in difetto di ammissione della stessa circa la sua ricezione. Sul punto il giudice ha precisato non potersi evincere nulla in proposito “dalla documentazione allegata al fascicolo dell’attrice, con specifico riferimento alla circostanza che la comunicazione via fax agli atti fosse effettivamente pervenuta nella sfera di conoscibilita’ del destinatario (ai sensi di Cass. n. 15749/2015), con conseguente inidoneita’ della stessa ai fini della procedibilita’ dell’azione promossa nei confronti dell’assicuratore “.
2. Avverso questo capo di sentenza l’ (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste la (OMISSIS) S.p.A. con controricorso.
3. La trattazione e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c. ed in vista dell’adunanza la ricorrente ha depositato memoria, mentre il Procuratore Generale presso questa Corte non ha depositato conclusioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. con riguardo alla declaratoria di improcedibilita’ della domanda – la ricorrente si duole della dichiarata improcedibilita’ dell’azione per mancata prova della ricezione a mezzo fax della richiesta risarcitoria da parte della compagnia, in quanto la circostanza della ricezione, pur dedotta dalla ricorrente nell’atto di citazione in primo grado, non era stata oggetto di specifica contestazione da parte della (OMISSIS) SpA ed anzi era stata implicitamente confermata da quest’ultima con le sue difese, basate su elementi ed argomenti incompatibili con il relativo disconoscimento.
1.1 II motivo, che appare autosufficiente ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6 c.p.c., e’ fondato.
La ricorrente dimostra infatti di aver fatto riferimento, nell’ambito del giudizio di merito e fin dall’atto introduttivo del giudizio, al fax contenente la richiesta risarcitoria e la controparte non solo non ha tempestivamente e specificamente contestato la ricezione del fax, ma ha anche posto in essere difese che ne presuppongono l’avvenuta ricezione. Come e’ noto, ai sensi dell’articolo 115 c.p.c., ai fini della ricostruzione dei fatti e’ necessario che tutto il compendio probatorio – e non solo gli elementi proposti dall’attore – sia tenuto in considerazione ai fini del decidere, sicche’ la censura deve ritenersi fondata, rientrando nel perimetro di valutazione di questa corte il rispetto, da parte del giudice del merito, del compendio probatorio versato in atti. E’ noto infatti che “la violazione dell’articolo 115 c.p.c. puo’ essere dedotta come vizio di legittimita’ non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisivita’, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale” (Cass., 1, n. 4699 del 28/2/2018; Cass., 6-1, n. 1229 del 17/1/2019). E’ di palese evidenza che, nel caso in esame il giudice ha omesso di considerare, con cio’ violando l’articolo 115 c.p.c., elementi di prova acquisiti agli atti, senza motivare affatto sulla loro rilevanza.
Ne’ puo’ accordarsi alcun rilievo, a sostegno della opposta tesi, ad una pronuncia di questa Corte (Cass., sez. 3, n. 15749 del 27/7/2015), pure menzionata dall’impugnata sentenza ai fini della declaratoria di improcedibilita’, secondo la quale la domanda risarcitoria sarebbe improcedibile qualora inoltrata con strumenti diversi dalla raccomandata, escludendosi l’equipollenza tra raccomandata ed altri strumenti di comunicazione – tra cui il fax-. Questa stessa sentenza, infatti, ritiene di dover fare eccezione per il caso in cui tale diversa modalita’ consenta, invece, di provare l’avvenuta ricezione da parte del destinatario, ritenendosi in tal caso possibile l’equipollenza tra diversi strumenti di comunicazione della domanda risarcitoria.
Nel caso in esame, come illustrato, la ricezione in astratto potrebbe ritenersi provata perche’ non contestata e perche’, comunque, ammessa da difese della compagnia logicamente incompatibili con la ritenuta ricezione della richiesta risarcitoria.
2. Conclusivamente il ricorso va accolto affinche’ il giudice del rinvio effettui l’accertamento in concreto, la sentenza essendo cassata in relazione e la causa rinviata al Tribunale di Massa, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Massa, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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