Qualora una società costituita in forma diversa dalla società semplice

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15253.

La massima estrapolata:

Qualora una società costituita in forma diversa dalla società semplice, abbia come oggetto un’attività che rientri fra quelle integranti l’impresa commerciale, alla società medesima deve necessariamente riconoscersi, in dipendenza del mero fatto della sua costituzione ed a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell’attività, la qualità di imprenditore, sicché, difettando la qualità di consumatore, non può trovare applicazione, quanto alla competenza territoriale, il foro speciale ex art. 33, comma 2, lett. u), del D.lgs. n. 206 del 2005

Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15253

Data udienza 20 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Società – Controversie – Competenza per territorio – Società regolare di tipo commerciale – Assunzione della qualità di imprenditore fin dalla costituzione – Mancato svolgimento di attività d’impresa – Irrilevanza – Conseguenze – Inapplicabilità del foro del consumatore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5913-2019 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio a (OMISSIS), elettivamente domicilia, per procura speciale in calce alla memoria difensiva;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso ORDINANZA del TRIBUNALE DI CROTONE depositata il 22/1/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/2/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PATRONE IGNAZIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RILEVATO

che:
1.1. il tribunale di Crotone, con l’ordinanza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c. all’udienza del 22/1/2019, ha dichiarato la propria incompetenza, per essere competente il tribunale di Milano;
1.2. il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che: – la (OMISSIS) s.r.l. aveva convenuto in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. al fine di ottenere la declaratoria di nullita’, totale o parziale, del contratto di mutuo ipotecario stipulato con la banca convenuta il 6/10/2005 adducendo l’applicazione di interessi usurari, la nullita’ del parametro di indicizzazione Euribor, l’erogazione di un capitale inferiore rispetto a quello contrattualizzato e la violazione dei cd. limiti di finanziabilita’ nonche’ la declaratoria di illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi e la condanna al risarcimento dei danni patiti; – la (OMISSIS) aveva eccepito, in via pregiudiziale, l’incompetenza del tribunale adito per essere, in realta’, competente il tribunale di Milano; ha ritenuto la fondatezza dell’eccezione d’incompetenza territoriale sul rilievo che: a) “l’articolo 12 delle condizioni generali di contratto afferenti il contratto di mutuo oggetto di causa prevede espressamente che, nelle ipotesi di controversie insorte in ragione del contratto di mutuo e promosse da soggetti diversi dalla banca, la competenza spetta in via esclusiva al Tribunale in cui ha sede legale l’istituto di credito convenuto”; b) “dalla formulazione letterale dell’articolo 12 cit. emerge chiaramente la volonta’ pattizia di escludere altri fori legali prediligendo quello della sede legale dell’istituto di credito convenuto”; c) tale clausola, “perche’ contenuta in un contratto bancario per adesione, ha natura vessatoria”, per cui, “non risultando provati i requisiti dimensionali ed economici per ottenere la qualifica di microimpresa e conseguentemente l’operativita’ della disciplina prevista per il consumatore”, trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c., che presuppongono la doppia sottoscrizione della stessa; d) nel caso di specie, le risultanze istruttorie dimostrano che la societa’ mutuataria ha doppiamente sottoscritto la clausola in questione, avendo sottoscritto, una prima volta, le condizioni generali di contratto riportanti l’articolo 12, ed, una seconda volta, la sintesi delle clausole contrattuali non aventi contenuto economico posta nelle pagine successive alle condizioni generali di contratto che, proprio all’ultima pagina, riporta la previsione in oggetto, per cui “la clausola e’ validamente e perfettamente operante atteso che risulta doppiamente sottoscritta da parte attorea”; e) le parti, con l’articolo 12 cit., hanno inteso pattiziamente prevedere quale foro competente in via esclusiva quello della sede legale dell’istituto di credito convenuto che, in via esplicativa, come “si evince dall’impiego della loc(u)zione “e cioe'””, e’ stato individuato in Bologna perche’, al momento della conclusione del contratto, ivi era collocata la sede legale dell’istituto di credito; f) nel caso di specie, “tenuto conto del luogo in cui era ubicata la sede legale di (OMISSIS) SPA al momento della proposizione della domanda ed evidenziato che il mutamento della sede legale da Bologna a Milano non e’ avvenuto per assecondare logiche di forum shopping ma nell’ambito di un’operazione di fusione della banca mutuante, sussiste la competenza del tribunale di Milano”;
2.1. la (OMISSIS) s.r.l., con ricorso notificato il 19/2/2019, ha impugnato, per tre motivi, la predetta ordinanza con regolamento di competenza;
2.2. la societa’ ricorrente, in particolare, con il primo motivo, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 28 e 29 c.p.c., in relazione al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 18, lettera d-bis, (codice del consumo) e al Decreto Legislativo n. 11 del 2010 (Raccomandazione 2003/361/C), ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha escluso che la societa’ attrice, pur avendo dimostrato di avere meno di dieci dipendenti ed un fatturato non superiore a due milioni di Euro annui, potesse essere inquadrata nell’ambito delle cd. microimprese, cosi’ come definite dal Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 18, lettera d-bis (codice del consumo), le quali sono assimilabili al consumatore anche ai fini della competenza territoriale, con la conseguenza che il foro costituito dalla residenza o dal domicilio eletto e’ esclusivo ed e’ derogabile, a pena di nullita’, come prevede il codice del consumo, articolo 33, comma 2, lettera u), solo a condizione che la clausola derogatrice della competenza sia stata, oltre che specificamente approvata e sottoscritta, anche oggetto di un’autonoma e specifica trattativa, che il professionista ha l’onere di provare;
2.3. la societa’ ricorrente, inoltre, con il secondo motivo, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 28 e 29 c.p.c., in relazione agli articoli 1341 e 1342 c.c., ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la clausola derogatrice della competenza per territorio sia stata, in ossequio alle norme da ultimo citate, specificamente approvata e sottoscritta dalla societa’ attrice, laddove, al contrario, come si evince dal contratto, non vi e’ stata alcuna sottoscrizione specifica di tale clausola, a nulla rilevando che il contratto in questione sia stato stipulato con la forma dell’atto pubblico posto che il notaio che ha rogato l’atto non ha provveduto alla redazione degli allegati, essendosi limitato ad allegarli all’atto dopo che gli erano stati forniti dalla banca e senza anche dato atto neppure della loro lettura, tanto piu’ se si considera, a contrario, che l’atto redatto dal notaio contiene l’espressa elezione di domicilio della banca presso l’Agenzia di Crotone;
2.4. la societa’ ricorrente, con il terzo motivo, rubricato come “brevi considerazioni conclusive”, ha lamentato che l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta e’ stata proposta con esclusivo riguardo al luogo in cui e’ ubicata la sede legale della banca, senza svolgere alcuna contestazione dei fori concorrenti, vale a dire al luogo in cui la persona giuridica ha la sua sede legale, al luogo in cui e’ sorta l’obbligazione e, ancora, al luogo in cui l’obbligazione dev’essere eseguita, ne’, ancora, al luogo in cui la societa’ aveva la sede legale al momento della stipulazione del contratto, per cui l’eccezione non e’ stata formulata in modo completo dalla banca e doveva essere, come tale, considerata tamquam non esset; del resto, ha concluso la ricorrente, la (OMISSIS), al momento dell’instaurazione del giudizio, aveva sede legale a Bologna;
2.5. ha resistito I’ (OMISSIS) depositando memorie difensive.

RITENUTO

che:
3.1. il primo motivo e’ infondato: ed infatti, come prontamente dedotto dal pubblico ministero, la norma che individua il foro del consumatore trova applicazione solo in favore delle persone fisiche (Cass. n. 21763 del 2013; Cass. n. 8419 del 2019), con esclusione delle societa’ (Cass. n. 18914 del 2019, in motiv.): in effetti, qualora una societa’, costituita in forma diversa dalla societa’ semplice, abbia come oggetto un’attivita’ che rientri fra quelle integranti l’impresa commerciale, alla societa’ medesima deve necessariamente riconoscersi, in dipendenza del mero fatto della sua costituzione ed a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell’attivita’, la qualita’ di imprenditore, sicche’, difettando la qualita’ di consumatore, non puo’ trovare applicazione, quanto alla competenza territoriale, il foro speciale Decreto Legislativo n. 206 del 2005 ex articolo 33, comma 2, lettera u) (Cass. n. 17848 del 2017); la L. n. 27 del 2012, del resto, non ha equiparato pienamente le microimprese alle persone fisiche, ma ha esclusivamente esteso alla microimprese la tutela avverso le pratiche commerciali scorrette e non contiene una norma espressa, necessaria, di estensione del foro speciale e inderogabile del consumatore in favore di una categoria di soggetti ad esso equiparati (Cass. n. 18914 del 2019, in motiv.);
3.2. il secondo motivo e’ infondato: il giudice di merito ha accertato, in fatto, che “l’articolo 12 delle condizioni generali di contratto afferenti il contratto di mutuo oggetto di causa prevede espressamente che, nelle ipotesi di controversie insorte in ragione del contratto di mutuo e promosse da soggetti diversi dalla banca, la competenza spetta in via esclusiva al Tribunale in cui ha sede legale l’istituto di credito convenuto” e che la societa’ mutuataria ha sottoscritto, una prima volta, le condizioni generali di contratto riportanti il predetto articolo 12, ed, una seconda volta, la sintesi delle clausole contrattuali non aventi contenuto economico (posta nelle pagine successive alle condizioni generali di contratto e) che, proprio all’ultima pagina, riporta la previsione in oggetto, per cui, ha concluso, “la clausola e’ validamente e perfettamente operante atteso che risulta doppiamente sottoscritta da parte attorea”; peraltro, a fronte dell’incontestata redazione del contratto nella forma dell’atto pubblico, trova applicazione il principio, di recente ribadito da questa Corte, per cui “le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorche’ si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell’articolo 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione” (Cass. n. 15237 del 2017; Cass. n. 18917 del 2004): e tale principio trova senz’altro applicazione anche per le clausole che, a norma della L. not., articolo 51, comma 7, sono inserite in scritture (come il “Capitolato delle Condizioni Generali del Contratto”, che comprende l’articolo 12 cit.) “allegate” – come questa Corte ha direttamente accertato – (sub lettera “8”) all’atto pubblico (che, nella specie, contiene il mutuo ipotecario stipulato tra la ricorrente e la banca), le quali, pur essendo distinte dallo stesso, ne costituiscono parte integrante, tant’e’ che, al pari del contenuto dell’atto, devono essere oggetto di lettura (salvo dispensa: L. not., articolo 51, comma 8) ed, in ogni caso, di sottoscrizione ad opera delle parti (L. not., articolo 51, comma 12). Questa Corte, del resto, ha di recente affermato che e’ efficace la clausola di deroga alla competenza territoriale che, pur se contenuta in un documento separato ed unilateralmente predisposto, sia stata oggetto di un esplicito richiamo in contratto e sottoscritta dall’altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, avendo, in tal caso, il valore, per effetto di una relatio perfecta, delle clausole concordate (Cass. n. 16439 del 2019, la quale, proprio in forza di tale principio, ha ritenuto che il giudice di merito aveva correttamente affermato la piena efficacia inter partes dell’elezione convenzionale del foro esclusivo);
3.3. il terzo motivo e’ infondato: la parte che eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito invocando l’operativita’ di un foro convenzionale esclusivo, non e’ tenuta, infatti, a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano percio’ inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (Cass. n. 15958 del 2018; Cass. n. 10449 del 2001); quanto al resto, la Corte si limita ad evidenziare che la societa’ ricorrente non si confronta realmente con la decisione che ha impugnato: la quale, invero, con statuizione rimasta del tutto priva di censure, ha ritenuto che le parti, con l’articolo 12 cit., avevano, in realta’, inteso pattiziamente prevedere, come foro esclusivo, quello della sede legale dell’istituto di credito convenuto che, solo in via esplicativa, come “si evince dall’impiego della loc(u)zione “e cioe'””, e’ stato individuato in Bologna (dove, al momento della conclusione del contratto, era collocata la sede legale dell’istituto di credito), per cui, “tenuto conto del luogo in cui era ubicata la sede legale di (OMISSIS) SPA al momento della proposizione della domanda”, e cioe’ il circondario del tribunale di Milano, “sussiste la competenza del tribunale di Milano”;
3.4. il ricorso e’, in definitiva, infondato e dev’essere, come tale, respinto, con rimessione al merito delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso, confermando la competenza del tribunale di Milano; spese al merito.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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