Qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto

Corte di Cassazione, civile,Ordinanza|26 febbraio 2021| n. 5444.

 

Qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell’inizio del giudizio, non è necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, ove la stessa, avendo già acquisito la qualità ereditaria, sia stata comunque citata nella causa in proprio, ravvisandosi, nella specie, l’unicità della parte in senso sostanziale, diversa essendo la situazione della morte della parte avvenuta nel corso del giudizio, la quale, in seguito alla interruzione ai sensi degli artt. 299 e 300, comma 2, cod. proc. civ. comporta la necessità della citazione in riassunzione – o della prosecuzione del processo – degli eredi in tale qualità, seppur già costituiti nel processo in nome proprio.

Ordinanza|26 febbraio 2021| n. 5444

Data udienza 3 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Possesso – Usucapione – Giudice di legittimità – Successioni – Persona fisica che cumuli in sé la qualità di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell’inizio del giudizio – Integrazione del contraddittorio – Non è necessaria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 35544-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 941/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 17/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE


1. (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza 17 ottobre 2018, n. 941/2018, resa dalla Corte d’appello di Messina.
Gli intimati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensive.
2. La Corte di Messina, pronunciando sull’appello formulato da (OMISSIS), ha annullato la sentenza resa dal Tribunale di Patti in data 22 ottobre 2015 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, rispetto alla domanda di usucapione, “eredi di (OMISSIS) e di (OMISSIS)”, disponendo il rinvio della causa al giudice di primo grado. La sentenza impugnata da’ atto che tanto (OMISSIS) che (OMISSIS), comproprietarie dei beni oggetto della pretesa usucapione, siano morte, osservando tuttavia come l’attrice (OMISSIS) non avesse “provveduto alla citazione dei rispettivi eredi, ne’, tantomeno, ove detta qualita’ fosse stata assunta da una delle parti costituite, ha provveduto alla evocazione delle medesime, oltre che in proprio, anche in tale veste”.
3. L’unico motivo di ricorso allega la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 102 c.p.c., deducendo come gli eredi di (OMISSIS) fossero (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), gia’ parti del procedimento in quanto originariamente citati dall’attrice, e come le quote di comproprieta’ rientranti nell’eredita’ di (OMISSIS) fossero confluite, in forza di acquisti causa mortis o inter vivos, nel patrimonio della medesima attrice (OMISSIS).
4. Su proposta del relatore, che riteneva che il primo motivo del ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
5. Il ricorso e’ fondato.
La sentenza della Corte d’appello di Messina ha dichiarato la nullita’ della decisione di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari “eredi di (OMISSIS) e di (OMISSIS)”, senza percio’ individuare nominativamente le persone che debbano partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, e senza averne accertato l’esistenza, nonche’ verificato i presupposti di fatto che imponessero l’integrazione.
Risulta poi errato in diritto l’argomento, che la Corte di Messina spende in motivazione, secondo cui, ove pure la qualita’ di erede di (OMISSIS) e di (OMISSIS) spettasse ad una delle parti gia’ citate nel giudizio in esame, occorreva comunque provvedere “alla evocazione delle medesime, oltre che in proprio, anche in tale veste”. Tale affermazione e’ contraria ai principi ricavabili da un costante orientamento di questa Corte (arg. da Cass. Sez. 1, 23/05/2008, n. 13411; Cass. Sez. 6 – 3, 07/05/2012, n. 6844; Cass. Sez. 2, 23/08/2019, n. 21657; Cass. Sez. 1, 18/02/2000, n. 1804). Va dunque enunciato il seguente principio:
Qualora una medesima persona fisica cumuli in se’ la qualita’ di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell’inizio del giudizio, non e’ necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, ove la stessa, avendo gia’ acquisito la qualita’ ereditaria, sia stata comunque citata nella causa in proprio, ravvisandosi nella specie l’unicita’ della parte in senso sostanziale (diversa essendo la situazione della morte della parte avvenuta nel corso del giudizio, la quale, in seguito alla interruzione ai sensi dell’articolo 299 c.p.c. e articolo 300 c.p.c., comma 2, comporta la necessita’ della citazione in riassunzione – o della prosecuzione del processo – degli eredi in tale qualita’, seppur gia’ costituiti nel processo in nome proprio).
Vanno percio’ escluse la rimessione al tribunale di primo grado, ai sensi dell’articolo 354 c.p.c. e la declaratoria di nullita’ della sentenza, come disposte dalla Corte d’appello di Messina, posto che l’integrazione del contraddittorio si risolverebbe nella mera chiamata in causa di parti gia’ in condizione di contrastare la domanda attorea fin dall’origine.
6.La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, che decidera’ uniformandosi all’enunciato principio e regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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