L’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo

Corte di Cassazione, civile,Ordinanza|1 marzo 2021| n. 5560.

 

L’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell’articolo 2697, comma 1°, del Cc, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione. L’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l’accipiens – ammessane la ricezione – non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l’attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l’inversione dell’onere della prova.

Ordinanza|1 marzo 2021| n. 5560

Data udienza 15 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Mutuo – Restituzione – Prova degli elementi costitutivi della domanda – Consegna e titolo – – Prova carente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3809-2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS) procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 3446/2019 DELLA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 4/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/1/2021 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA


Il tribunale, con sentenza del 25/8/2014, ha rigettato la domanda con la quale (OMISSIS) aveva chiesto la condanna di (OMISSIS) alla restituzione, in suo favore, della somma di Euro 20.000,00, da lui corrisposta alla stessa sul rilievo che la mancanza di qualsivoglia accordo scritto e la incontestata sussistenza tra le parti di un rapporto sentimentale facessero ritenere maggiormente credibile la versione per cui la dazione della somma avesse avuto come titolo una “donazione manuale ejo liberalita’ d’uso”, piuttosto che un mutuo, come comprovato tanto dalle condizioni economiche del donante, quanto dalla modalita’ del versamento in contanti.
(OMISSIS) ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale insistendo per la richiesta di restituzione.
La (OMISSIS) ha resistito al gravame, del quale chiedeva il rigetto.
La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello ed ha, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata.
La corte, in particolare, dopo aver premesso: – che l’esistenza di un contratto di mutuo non puo’ essere desunta dalla mera consegna di una somma di denaro, la quale, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per se’ a fondare una richiesta di restituzione; – e che l’attore e’, pertanto, tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione, possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l’inversione dell’onere della prova; ha ritenuto che l’attore non avesse assolto a tale onere probatorio: una volta provata, infatti, la consegna dell’importo alla (OMISSIS), al pari dell’accredito della somma sul suo conto corrente bancario, non vi e’ la prova del rapporto contrattuale che fonda il versamento e che giustifica la pretesa restitutoria dell’attore.
Il (OMISSIS), infatti, ha osservato la corte, non ha prodotto alcun documento sottoscritto anche dalla (OMISSIS) che abbia formalizzato il fatto che la somma corrisposta costituiva un prestito in suo favore e che la stessa aveva l’obbligo di procedere alla sua restituzione entro un termine, ne’ v’e’ traccia di un bonifico o di matrici di assegni che abbiano indicato il titolo o la causale del versamento, tanto piu’ a fronte dell’importo corrisposto che, indipendentemente dalla capacita’ economica delle parti, avrebbe plausibilmente dovuto indurre il (OMISSIS) ad operare con la dovuta cautela, premunendosi di adeguate prove.
D’altra parte, ha proseguito la corte, il teste (OMISSIS), pur confermando la tesi dell’attore, ha deposto de relato actoris, e cioe’ su fatti e circostanze di cui e’ stato informato da quest’ultimo sicche’ la sua testimonianza ha una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla ed, in ogni caso, per mancanza di riscontri sostanziali, inutilizzabile.
La teste (OMISSIS), invece, ha osservato la corte, ha dichiarato di essere stata presente quando il (OMISSIS) aveva riferito di non volere “in restituzione” la somma donata, indicando anche l’epoca (e cioe’ il 7 ed il 13 febbraio del 2008, “poco prima… dell’udienza fissata per la separazione”) e i motivi dell’atto di liberalita’, vale a dire la gelosia del (OMISSIS) rispetto all’ex marito della (OMISSIS) e la sua intenzione, attraverso la donazione, di consentire alla stessa di acquistare la quota del suo ex marito e di evitare, in tal modo, a quest’ultimo di “circolare per la casa dell’ex moglie”. Ne’, ha aggiunto la corte, l’attendibilita’ di tale testimone e’ esclusa dal fatto che la stessa e’ la sorella della convenuta, essendo, anzi, verosimile che abbia dalla stessa ricevuto confidenze ed anche che sia stata presente nella vita della ex coppia.
D’altra parte, ha concluso la corte, non era onere della convenuta la prova che le somme erano state da lei ricevute a titolo di liberalita’.
(OMISSIS), con ricorso notificato il 28/1/2020, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l’erronea applicazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il teste (OMISSIS) avesse deposto su fatti e circostanze di cui era stato informato dall’attore, disconoscendo, sulla base di tale valutazione, la precisa deposizione dello stesso, senza, tuttavia, considerare che, in realta’, il teste, con le risposte al capitolo 3) e al capitolo 4), aveva riferito che, in occasione di un (OMISSIS) intercorso con la convenuta nel mese di ottobre del 2008, (OMISSIS) aveva espressamente riconosciuto di aver ricevuto il prestito di Euro 20.000 e che aveva l’obbligo di restituire la somma entro pochi mesi.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l’erronea applicazione dell’articoli 2697 c.c. e articolo 244 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha adeguatamente valutato le prove testimoniali raccolte in giudizio non avendo tenuto conto della personalita’ dei testimoni e dello stretto grado di parentela tra la convenuta a e la sorella (OMISSIS).
3.1. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
3.2. Il ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, li’ dove, in particolare, questi, ad onta delle relative emergenze, hanno escluso che la convenuta avesse ricevuto dall’attore la somma di Euro 20.000 con l’obbligo di restituirla entro un determinato termine.
3.3. La valutazione delle prove raccolte, pero’, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un’attivita’ riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio – nel caso in esame neppure invocato come tale consistito, come stabilito dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o piu’ fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.
3.4. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si e’ formato, a norma dell’articolo 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilita’ delle fonti di prova. La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attivita’ riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).
3.5. Nel quadro del principio, espresso nell’articolo 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben puo’ apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e cosi’ escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017).
La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilita’ dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull’attendibilita’ dei testi, sulla credibilita’ e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilita’ e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonche’ la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed e’, pertanto, insindacabile, in sede di legittimita’, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. n. 21187 del 2019).
Nell’ambito di tale apprezzamento delle risultanze istruttorie, e per quanto concerne, in particolare, la prova testimoniale, l’insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall’articolo 247 c.p.c., se non esclude che l’esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilita’ delle deposizioni stesse, neppure consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilita’ delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma (cfr. Cass. n. 20802 del 2011; Cass. n. 17630 del 2010; Cass. n. 98 del 2019).
3.6. In definitiva, sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull’attendibilita’ dei testi, sulla credibilita’ e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito, la cui valutazione, ove motivata in modo non apparente ne’ contraddittorio, non e’ censurabile in cassazione.
3.7. In effetti, il compito di questa Corte non e’ quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata ne’ quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual e’ reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, e’ accaduto nel caso in esame.
3.8. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove testimoniali raccolte in giudizio (e l’irrimediabile contrasto tra le stesse), innanzitutto ha ritenuto che fosse maggiormente attendibile la testimonianza resa dalla sorella della convenuta rispetto a quella fornita dall’altro testimone, illustrandone le ragioni (per avere la stessa dichiarato di essere stata presente quando il (OMISSIS) aveva riferito di non volere “in restituzione” la somma donata, indicando anche l’epoca, vale a dire il 7 ed il 13 febbraio del 2008, e cioe’ “poco prima… dell’udienza fissata per la separazione”, e i motivi dell’atto di liberalita’, vale a dire la gelosia del (OMISSIS) rispetto all’ex marito della (OMISSIS) e la sua intenzione, attraverso la donazione, di consentire alla stessa di acquistare la quota del suo ex marito e di evitare, in tal modo, a quest’ultimo di “circolare per la casa dell’ex moglie”, essendo, peraltro, verosimile che abbia dalla sorella confidenze ed anche che sia stata presente nella vita della ex coppia), ed, anche in ragione dell’indizio conseguente alla mancata predisposizione, pur a fronte dell’ingente importo versato, di documenti che potessero dimostrare il titolo invocato ed il conseguente obbligo restitutorio, illustrando, ha, infine, escluso, in mancanza di prova tanto della previsione di un obbligo alla sua restituzione, quanto della fissazione di un termine per il relativo adempimento, che la dazione di denaro fosse stata eseguita a titolo di mutuo.
3.9. Il giudice, in effetti, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, e’ tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilita’ dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualita’ e vicinanza alle parti, l’intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere – come, pertanto, ha correttamente fatto la corte d’appello – piu’ attendibile una testimonianza rispetto all’altra oppure ad escludere la credibilita’ di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015).
3.10. Peraltro, una volta escluso, come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell’unico modo possibile, e cioe’, a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5) per omesso esame di una o piu’ circostanze decisive, che l’attore avesse dimostrato in giudizio il fatto di aver versato alla convenuta la somma di Euro 20.000,00 con l’obbligo in capo alla stessa di eseguirne la restituzione entro un certo termine, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione dell’articolo 2697 c.c., la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioe’ il rigetto della domanda proposta dall’attore, in quanto volta, appunto, alla restituzione della somma versata.
3.11. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, invero, l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo e’ tenuto, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., comma 1, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione. L’esistenza di un contratto di mutuo non puo’ essere desunta dalla mera consegna di o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per se’ a fondare una richiesta di restituzione allorquando l’accipiens – ammessane la ricezione – non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimita’), essendo l’attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l’inversione dell’onere della prova (Cass. n. 180 del 2018, in motiv.).
3.12. La violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c., del resto, si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende il ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, li’ dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che e’ sindacabile, in sede di legittimita’, entro i ristretti limiti previsti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).
4. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l’erronea applicazione dell’articolo 783 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha confermato la sentenza del tribunale il quale aveva ritenuto che la dazione della somma di Euro 20.000 da parte di (OMISSIS) in favore di (OMISSIS), avvenuta il 7/2/2008, doveva essere configurata come “dazione manuale e/o liberalita’ d’uso”, senza, tuttavia, considerare che, in tale anno, la somma di Euro 20.000 non poteva e non puo’ essere considerata, ai fini previsti dall’articolo 783 c.c., di modico valore, tanto piu’ che l’atto di liberalita’, per poter essere considerato di modico valore, richiede un presupposto, che la corte d’appello non ha valutato, vale a dire che non deve incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donate.
5. Il motivo e’ inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza che impugna: la quale, invero, sostituendosi per intero alla decisione del tribunale, ha rigettato la domanda non gia’ perche’ ha ritenuto che la dazione di denaro aveva integrato una donazione manuale o come una liberalita’ d’uso ma, piu’ semplicemente, perche’ l’attore, a fronte della contestazione operata dalla convenuta, non aveva, come in precedenza osservato, dimostrato in giudizio il titolo della dazione e la sua conseguente pretesa restitutoria.
6. Il ricorso dev’essere, quindi, respinto. Peraltro, poiche’ il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimita’, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, e’ manifestamente inammissibile.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
8. La Corte da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.


La Corte cosi’ provvede: dichiara l’inammissibilita’ del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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