Qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri una prassi contra legem

Corte di Cassazione, sezione sesta (lavoro) civile,
Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1683.

La massima estrapolata:

Qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. La sorveglianza si realizza anche attraverso l’applicazione di adeguate sanzioni disciplinari, graduate secondo la pericolosità della condotta posta in essere.

Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1683

Data udienza 23 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21543-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3125/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 01/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO LUCIA.

RILEVATO

Che:
1.La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) diretta a ottenere il risarcimento del danno derivante dal perdurante inadempimento dell’Inps a fronte di sentenza di condanna alla riliquidazione di prestazione pensionistica in godimento;
2. la ricorrente aveva esposto di essere stata costretta ad attivare complesse procedure esecutive per recuperare forzosamente quanto di sua spettanza (differenze di ratei pensionistici maturati e non corrisposti) e che il danno di natura non patrimoniale sofferto consisteva nel turbamento interiore e nella sofferenza morale protrattasi per molti anni dal momento dell’acquisizione della consapevolezza di avere pieno diritto alla riliquidazione della prestazione;
3. a fondamento della decisione i giudici d’appello rilevavano che, secondo consolidati principi affermati da questa Corte (per tutte Cass. 26972 del 2008), il pregiudizio non patrimoniale e’ risarcibile solo entro il limite segnato dall’ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno, che la lesione deve eccedere una ragionevole soglia di offensivita’, rendendo il pregiudizio tale da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un congruo grado di tolleranza e che l’inerzia dell’ente gestore, in relazione alla corresponsione dell’importo corrispondente alla maggiorazione non liquidata, non assurge a intollerabile lesione della dignita’ umana, in mancanza di prova da parte degli interessati della correlata impossibilita’ di soddisfare interessi primari;
4. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;
5.l’INPS ha resistito con controricorso;
6.1a proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:
1.Con il primo motivo la ricorrente deduce nullita’ della sentenza ex articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’inottemperanza al giudicato da parte dell’Inps, osservando che la Corte territoriale aveva ridotto la questione posta alla sua attenzione a una mera richiesta di risarcimento per ritardo, senza considerare che il presupposto del danno traeva origine dalla circostanza che l’Istituto non aveva ottemperato a una sentenza passata in giudicato ed era rimasto immotivatamente inerte al comando dell’Autorita’ giudiziaria, cosi’ vanificando il diritto di rango costituzionale dell’effetti’vita’ della tutela giurisdizionale;
2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2059 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), osservando che la Corte sminuisce esageratamente la lesione evocata in giudizio fino a ridurla al rango di un mero disagio, laddove quella che consegue all’inottemperanza del giudicato e’ lesione intollerabile di un diritto costituzionalmente qualificato, garantito dall’articolo 2 Cost., correlato all’effettivita’ della tutela giurisdizionale;
3. con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nel fatto storico dell’inottemperanza al giudicato protrattasi, quale fonte generativa della lesione di rango costituzionale produttiva del danno non patrimoniale invocato (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5);
4. i tre motivi, intimamente connessi, si prestano a una trattazione unitaria;
5. in primo luogo e’ da rilevare, ad escludere ogni rilevanza della prima e dell’ultima censura, che dalla sentenza si evince con chiarezza che la Corte d’Appello ha ben considerato che la ricorrente aveva fondato la domanda sull’inadempimento al giudicato quale fatto causativo della lesione patrimoniale, prendendo in considerazione il fatto storico della protratta inottemperanza, come e’ dimostrato dalla circostanza che, nel negare che gli interessi indicati in ricorso fossero presidiati da diritti di rango costituzionale, la stessa Corte ha evidenziato che “l’oggetto del giudicato adempiuto in ritardo consisteva nella riliquidazione di una pensione pacificamente riconosciuta e in godimento”;
6. in ordine, poi, alla esclusione di una lesione risarcibile ai sensi dell’articolo 2059 c.c., oggetto della seconda censura, il ragionamento seguito dalla Corte territoriale risulta conforme alla elaborazione della giurisprudenza di legittimita’, a partire da Sez. U. n. 26972 del 11/11/2008;
7. in base alla ricostruzione offerta da questa Corte, un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, oltre ai casi di danno derivante da reato, e’ ravvisabile ogni qual volta il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona non aventi natura economica, costituenti oggetto di tutela costituzionale;
8. questa Corte di legittimita’ nella richiamata decisione (si veda anche Cass. n. 29832 del 19/12/2008, Cass. n. 20684 del 25/09/2009) ha chiarito che ai fini della risarcibilita’ del danno non patrimoniale e’ necessario: 1) che l’interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale; 2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilita’; 3) che si tratti di danno non futile, cioe’ non consistente in meri disagi o fastidi; 4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa;
9. la sentenza impugnata si e’ attenuta ai suddetti parametri, dal momento che, per un verso, ha rilevato che il giudicato adempiuto in ritardo consisteva nella riliquidazione di una pensione pacificamente in godimento e non nell’attribuzione di un trattamento pensionistico a soggetti sprovvisti di redditi previdenziali, sicche’ non era ipotizzabile presuntivamente alcuna lesione di diritti attinenti al soddisfacimento di bisogni primari della persona, mentre, per altro verso, ha posto in evidenza la mancanza di allegazione e prova di ricadute della predetta inottemperanza sulla qualita’ della vita di gravita’ tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignita’ umana, (non potendo considerarsi tali i paterni d’animo e i disagi correlati alla constatazione dell’inerzia dell’ente gestore nella corresponsione dell’importo pensionistico), come tali meritevoli di ristoro ulteriore rispetto agli interessi dovuti per il ritardo;
10. non vale a smentire il ragionamento della Corte il richiamo contenuto in ricorso alla lesione del principio dell’effettivita’ della tutela giudiziale, interesse che, in mancanza di allegazione di specifiche ricadute sulla dignita’ umana, esula dalla sfera strettamente attinente agli interessi della persona ed e’ presidiato dalle garanzie pubblicistiche attinenti ai mezzi posti a disposizione dal giudizio di esecuzione, da espletarsi sotto il controllo dell’amministrazione della giustizia;
11. in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;
12. le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Inps delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 1.800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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