Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 13 febbraio 2019, n. 4233.
La massima estrapolata:
Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio l’inefficacia o invalidità di tale licenziamento, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto di lavoro, mentre ricade sul datore di lavoro che eccepisca una diversa causa di estinzione del rapporto medesimo, l’onere di dimostrare i fatti costitutivi su cui tale eccezione si fonda.
Sentenza 13 febbraio 2019, n. 4233
Data udienza 11 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28330-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente principale –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2287/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2017, R.G.N. 570/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2018 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;
udito il P.M. in persona del. Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocaro (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2287 pubblicata il 14.6.17, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da (OMISSIS) e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento verbale intimato al predetto dalla (OMISSIS) s.r.l.; ha confermato la statuizione di primo grado sulla sussistenza tra le suddette parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e respinto l’appello incidentale sul punto della (OMISSIS) s.r.l.; ha confermato la pronuncia di primo grado anche quanto al mancato riconoscimento di mansioni superiori rivendicate dal lavoratore.
2. La Corte di merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto infondato l’appello incidentale della (OMISSIS) s.r.l. sulla base delle prove testimoniali raccolte e sul rilievo che la tesi della societa’, dell’avere il lavoratore reso la prestazione quale dipendente della Cooperativa (OMISSIS) s.r.l., appaltatrice dell’attivita’ di portierato e pulizia, non avesse trovato riscontro.
3. Sull’appello principale del lavoratore, la Corte territoriale ha ritenuto che fosse pacifica, in fatto, l’estinzione del rapporto e che tale situazione determinasse una inversione dell’onere della prova, nel senso che non gravasse sul lavoratore l’onere di dimostrare il licenziamento orale bensi’ sul datore di lavoro l’onere di provare l’efficacia e la legittimita’ del licenziamento.
4. Ha accolto la domanda del lavoratore limitatamente alla declaratoria di inefficacia del licenziamento, ritenendo nuova, e quindi inammissibile, la domanda di condanna di parte datoriale al risarcimento del danno ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, in quanto formulata solo nelle note conclusive depositate in primo grado.
5. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidato ad un unico motivo, cui ha resistito la (OMISSIS) s.r.l. con controricorso e ricorso incidentale, anch’esso articolato in un unico motivo.
6. La (OMISSIS) s.r.l., citata dalla ricorrente incidentale, e’ rimasta intimata.
7. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria, ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso il (OMISSIS) ha censurato la sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., articolo 1223 c.c., L. n. 604 del 1966, articolo 2 e L. n. 300 del 1970, articolo 18.
2. Ha sostenuto come la Corte di merito avesse errato nel non ritenere formulata dal ricorrente in primo grado la domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, invece proposta sia attraverso la formula “con tutti gli effetti giuridici ed economici” e sia attraverso la specificazione contenuta nelle note autorizzate depositate nel giudizio di primo grado del seguente tenore “deve essere riconosciuto che fra il ricorrente e la societa’ (OMISSIS) s.r.l. intercorre un rapporto di lavoro subordinato di fatto a tempo indeterminato, illegittimamente interrotto il 18.4.11, circostanza questa da cui discende il diritto del sig. (OMISSIS) di essere reintegrato nel posto di lavoro nonche’ il diritto alla corresponsione degli stipendi non percepiti dal 31.3.11 alla data di reintegrazione”, rispetto alla quale nessuna eccezione di inammissibilita’ per novita’ della domanda era stata sollevata dalla controparte datoriale.
3. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimita’ (Cass. n. 3012 del 2010; n. 22665 del 2004) sul dovere del giudice di interpretare la domanda giudiziale ricercando il contenuto sostanziale, anche implicito, della stessa; ha affermato come nel ricorso introduttivo di primo grado fosse stata espressamente richiesta l’applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 2, e come per effetto di tale disposizione dovesse riconoscersi la tutela risarcitoria quale conseguenza della declaratoria di illegittimita’ o inefficacia del licenziamento; ha argomentato come al piu’ potesse ravvisarsi nel caso di specie una mera emendatio libelli.
4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la (OMISSIS) s.r.l. ha dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., dell’articolo 115 c.p.c., per non avere la Corte d’appello addossato al lavoratore l’onere di provare l’esistenza di un fatto di licenziamento, quale elemento costitutivo dell’impugnativa medesima.
5. Si esamina anzitutto il motivo di ricorso incidentale che appare fondato e di carattere assorbente rispetto al ricorso principale.
6. Questa Corte (Cass. n. 25847 del 2018; n. 21684 del 2011; n. 14977 del 2000; n. 4760 del 2000) ha piu’ volte sostenuto che, qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidita’ di tale licenziamento, ha l’onere di provare la sua estromissione dal rapporto, restando a carico di parte datoriale che eccepisca una diversa causa di estinzione del rapporto medesimo, di dimostrare i fatti costitutivi su cui l’eccezione si fonda.
7. L’onere che fa capo al lavoratore non e’ limitato alla prova della estinzione del rapporto ma attiene alla estromissione dal rapporto e dal posto di lavoro, il che equivale al rifiuto di parte datoriale di ricevere la prestazione. E’ difatti l’estromissione del lavoratore dal posto di lavoro che inverte l’onere probatorio, ponendo a carico del datore l’onere di provare un fatto estintivo del rapporto diverso dal licenziamento (cfr. Cass. n. 18087 del 2007).
8. Nel caso di specie, la Corte di merito non si e’ attenuta ai principi appena enunciati in tema di regolazione dell’onere della prova ove sia fatta valere l’inefficacia del licenziamento perche’ orale.
9. La Corte d’appello, una volta accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l., ha ritenuto sufficiente la prova, a carico del lavoratore, della avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, quindi della interruzione delle prestazioni del (OMISSIS) in favore della (OMISSIS) s.r.l., e che cio’ fosse sufficiente a ribaltare sulla parte datoriale l’onere di dimostrare la legittimita’ del recesso, quindi l’esistenza dei requisiti di contenuto e forma del licenziamento; senza necessita’ di verificare neanche se la cessazione in fatto del rapporto fosse avvenuta per iniziativa della (OMISSIS) s.r.l. e, soprattutto, se fosse riferibile alla medesima, si’ da concretizzare una estromissione del dipendente dal posto di lavoro (risultando unicamente dalle allegazioni del stesso lavoratore, come riportate nella sentenza impugnata, che questi, dopo la cessazione del rapporto alle dipendenze dell’appaltatrice (OMISSIS) coop. Sociale, era rimasto a lavorare di fatto per la (OMISSIS) s.r.l., originaria appaltante, e che in tale periodo “la retribuzione gli era stata corrisposta a fine mese in contanti dal sig. (OMISSIS), dal quale era stato licenziato oralmente in data 18.4.2011”, senza che risultasse alcun accertamento sul legame tra il sig. (OMISSIS) e la societa’ ricorrente incidentale).
10. La mera cessazione della esecuzione del rapporto di lavoro tra le parti non coincide con la estromissione dal rapporto e quindi non costituisce elemento sufficiente a dimostrare l’esistenza di un licenziamento orale.
11. Deve quindi trovare accoglimento il ricorso incidentale, risultando assorbito il ricorso principale, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procedera’ ad un nuovo esame della fattispecie attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati. La Corte di rinvio provvedera’, inoltre, alla regolazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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