Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 2 luglio 2020, n. 13608.

La massima estrapolata:

Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.

Ordinanza 2 luglio 2020, n. 13608

Data udienza 13 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Azione revocatoria – Cessione bene immobile – Dichiarazione inefficacia ex art. 2901 c.c. – Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Questioni sollevate non trattate nella sentenza impugnata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6546-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA nella qualita’ di mandataria della (OMISSIS) SRL a sua volta cessionaria della (OMISSIS) succeduta alla (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7935/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI MARCO.
RILEVATO
che:
con sentenza resa in data 12/12/2018, la Corte d’appello di Roma, tra le restanti statuizioni, in accoglimento della domanda proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. (di seguito (OMISSIS) s.p.a.), e in riforma, su tale punto, della decisione di primo grado, ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., nei confronti della banca originaria attrice, dell’atto con il quale (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano ceduto, in favore di (OMISSIS), la nuda proprieta’ di un proprio bene immobile;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria originariamente proposta dalla banca attrice;
avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ la stessa (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), questi ultimi in qualita’ di eredi di (OMISSIS), propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
la (OMISSIS) s.r.l. (in qualita’ di successore della (OMISSIS) s.p.a.) resiste con controricorso;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli articoli 2901 e 2967 c.c., nonche’ per vizio di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di rilevare come l’atto di trasferimento impugnato dalla banca avversaria fosse stato compiuto allo scopo di adempiere agli obblighi gia’ assunti dai venditori nei precedenti contratti preliminari conclusi con la controparte, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ dell’articolo 2901 c.c., la’ dove esclude la revocabilita’ dell’atto di adempimento di un debito scaduto;
con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di esaminare l’eccezione sollevata dagli odierni ricorrenti in ordine al compimento dell’atto impugnato allo scopo di adempiere a un debito scaduto;
entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono inammissibili;
al riguardo, osserva il Collegio come le questioni sollevate dai ricorrenti con l’odierna impugnazione (con particolare riguardo al tema dell’erronea mancata considerazione, da parte del giudice d’appello, della circostanza che l’atto di trasferimento impugnato era stato compiuto, dagli odierni ricorrenti, al solo fine di adempiere a un debito scaduto, con la conseguente mancata considerazione della corrispondente eccezione) non risultino trattate in alcun modo nella sentenza impugnata;
al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, e’ onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 – 01);
non avendo i ricorrenti provveduto in modo adeguato alle ridette allegazioni, il ricorso deve ritenersi per cio’ stesso inammissibile;
alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della societa’ controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli articoli 1-bis e 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 7.200,00, oltre alle spese for-fettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli articoli 1-bis e 13.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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