In tema di determinazione dell’indennità di espropriazione

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 2 luglio 2020, n. 13598.

La massima estrapolata:

In tema di determinazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, lo spostamento della fascia di rispetto autostradale all’interno dell’area residua rimasta in proprietà degli espropriati, pur traducendosi in un vincolo assoluto di inedificabilità, di per sé non indennizzabile, può rilevare nella determinazione dell’indennizzo dovuto al privato, in applicazione estensiva dell’art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, mediante il computo delle singole perdite conseguenti al deprezzamento dell’area residua, qualora risultino alterate le possibilità di utilizzo della stessa, ed anche per la perdita di capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste in proprietà.

Sentenza 2 luglio 2020, n. 13598

Data udienza 25 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Espropriazione – Fascia di rispetto autostradale – Area residua – Indennizzo per ridotta edificabilità – Indennità di esproprio – Determinazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16927/2015 proposto da:
(OMISSIS) – personalmente, (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dal medesimo avvocato (OMISSIS) unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 879/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 13/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS LUISA, che ha concluso per il rigetto (inammissibilita’ del primo e secondo motivo, rigetto del terzo, si riporta alle requisitorie);
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;
Il Presidente autorizza l’Avvocato (OMISSIS) al deposito della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Ancona.

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza n. 879/2015 depositata il 26-3-2015 la Corte d’appello di Ancona ha determinato l’indennita’ di esproprio per il comparto B in Euro 24.288,75, a cui aggiungere il valore del soprassuolo arboreo e l’indennita’ per occupazione temporanea e d’urgenza, spettanti a (OMISSIS) e (OMISSIS), oltre all’importo differenziale come specificato nella motivazione dell’ordinanza e agli interessi al tasso legale sulla differenza, ove sussistente, tra la somma cosi’ complessivamente riconosciuta e quella gia’ versata dall’Ente espropriante presso la (OMISSIS), disponendo altresi’ il deposito presso la (OMISSIS) dell’eventuale differenza dovuta. La Corte territoriale ha ritenuto che: (i) non potesse procedersi alla valutazione del comparto A, considerato che il giudizio era stato introdotto con opposizione alla stima da (OMISSIS) s.p.a., la suddetta domanda era limitata alla stima della Commissione arbitrale riferita al comparto B e i (OMISSIS) non avevano proposto domanda riconvenzionale; (il) dovesse escludersi l’applicabilita’ dell’articolo 33 TUE perche’, in base alle risultanze della C.Testo Unico non c’era connessione funzionale tra la parte espropriata e la parte residua e i (OMISSIS), facendo riferimento a valutazioni attinenti ai comparti, non avevano fornito riscontri sui riflessi negativi dell’esproprio verificatisi sulla parte del terreno non espropriata; (iii) il terreno espropriato ricadeva nella fascia di rispetto autostradale, aveva vincolo di inedificabilita’ assoluta e non rilevava, al fine di escludere l’inedificabilita’ dell’area vincolata, la computabilita’ della stessa nella determinazione della volumetria o della superficie edificabile sul restante suolo non espropriato, perche’ cio’ non rende l’area in questione suscettibile di edificazione, restando pur sempre operante il divieto di costruire su di essa.
2. Avverso questa ordinanza, (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso, affidato a tre motivi, nei confronti di (OMISSIS) s.p.a., che resiste con controricorso.
3. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte di data 15-5-2019 e’ stato disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, ritenuta la questione oggetto dei motivi secondo e terzo di ricorso meritevole di approfondimento e di rilievo nomofilattico.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo i ricorrenti lamentano “Omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; omessa considerazione dei terreni denominati in CTU come comparto A)”. I ricorrenti deducono che erroneamente la Corte territoriale non aveva riconosciuto l’indennita’ di esproprio per il comparto A, determinata dal C.Testo Unico in Euro 6.004,04, disattendendo l’orientamento di questa Corte (Cass.n. 12546/2014), pur se richiamato nell’ordinanza impugnata, secondo cui il giudizio di opposizione alla stima verte sulla giusta determinazione dell’indennita’ di esproprio, indipendentemente da richieste, allegazioni e documentazioni di valore. Inoltre rilevano che la Corte d’appello non ha adeguatamente valutato i valori risultanti dai calcoli effettuati dal Collegio arbitrale e quelli indicati dal CTU includendo la somma dovuta per il comparto A.
2. Il motivo e’ inammissibile.
2.1. I ricorrenti, nel censurare la statuizione di cui trattasi per vizio motivazionale, si limitano, in realta’, a riproporre le argomentazioni giuridiche svolte nel giudizio di merito e disattese dalla Corte territoriale mediante richiamo dell’orientamento di questa Corte sul tema della natura del giudizio di opposizione alla stima e sua coordinazione con il principio della domanda.
La Corte d’appello ha, infatti, esaminato la questione relativa all’indennita’ di espropriazione dovuta per l’area rientrante nel comparto A, di destinazione, pacificamente, agricola e, con motivazione adeguata (Cass. S.U. n. 8053/2014), ha ritenuto la suddetta questione non rientrante nel giudizio di opposizione alla stima, promosso da (OMISSIS), mediante impugnazione della stima definitiva del Collegio Arbitrale, solo con riferimento all’indennita’ dovuta per l’area rientrante nel comparto B, in assenza di proposizione di riconvenzionale riferita alla stima del comparto A da parte dei (OMISSIS). In particolare, i ricorrenti avevano accettato la stima definitiva determinata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 21 e dopo l’opposizione a quella stima proposta da (OMISSIS), nonche’ dopo l’emissione del decreto di esproprio, intervenuta nel corso del giudizio, non avevano azionato alcuna richiesta attinente alla stima dell’area del comparto A, chiedendo solo, in subordine, la rideterminazione dell’indennita’ di espropriazione considerando anche il deprezzamento dell’area residua, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 33.
La Corte d’appello si e’, dunque, attenuta al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, qualora venga impugnata la stima definitiva e intervenga il decreto di esproprio, alle parti e’ attribuito il diritto di proporre opposizione nel termine di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articoli 27 e 54 oppure di formulare una tempestiva domanda riconvenzionale, dovendo sempre coordinarsi con il principio della domanda la particolare natura del giudizio di opposizione alla stima, il cui oggetto e’ la congruita’ e conformita’ dell’indennita’ di espropriazione ai criteri di legge (Cass. n. 11503/2014; Cass. n. 14185/2016; Cass. n. 15414/2019).
3. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano “Omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; omesso riconoscimento del carattere di esproprio parziale di bene unitario e omessa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 33”.
Deducono che sia stato omesso l’esame del fatto consistente nel frazionamento del compendio rientrante in ampio comparto di edificazione unitario in conseguenza degli espropri, che risultava accertato in base agli accertamenti peritali (pag. 11-15 CTU riportate a pag. 9 ricorso). Rilevano che (OMISSIS) aveva proceduto al frazionamento dei beni, assoggettati ad esproprio per una superficie di mq. 3.175, nell’ambito di un piu’ ampio compendio immobiliare della superficie di mq. 15.658 di terreno sito in Comune di (OMISSIS). Il Piano Particolareggiato aveva previsto una riduzione delle superfici territoriali d’intervento, con conseguente diminuzione delle superfici nette edificabili sia residenziali sia terziarie. Ad avviso dei ricorrenti i terreni residui subiscono una perdita di capacita’ edificatoria pari alla perdita di volumetria esprimibile dai terreni espropriati, che assumono identificata a pag.25 della C.T.U., il cui testo, nella parte di interesse riportano in ricorso (pag.n. 12). Rilevano che in conseguenza degli espropri il piano particolareggiato aveva previsto una diminuzione delle superfici nette edificabili sia residenziali, sia terziarie, e il C.Testo Unico aveva chiarito che il complessivo comparto di edificazione aveva subito una perdita di diritti edificatori complessivi. I beni espropriati rientravano interamente nella fascia di rispetto solo se considerati post frazionamento, al quale, ribadiscono, aveva proceduto (OMISSIS), mentre il compendio immobiliare da cui i beni espropriati erano stati staccati era molto piu’ ampio (circa 5 ettari di proprieta’). Lamentano, pertanto, che la Corte territoriale abbia considerato i terreni gia’ frazionati come un unicum, con una motivazione consistita in un mero richiamo di stile alla C.T.U., senza indicare elementi concreti a supporto del convincimento espresso e senza esaminare il fatto del frazionamento e dell’originaria inclusione dei beni ablati in un unitario comparto di edificazione. Rimarcano che in altra successiva controversia la medesima Corte d’appello ha deciso in maniera opposta, in conformita’ a quanto statuito da questa Corte (Cass. 7195/2013).
4. Con il terzo motivo lamentano “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articoli 32 e 37 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articoli 26 e 28”. Ad avviso dei ricorrenti la fascia di rispetto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articoli 26 e 28 non impone l’inedificabilita’ dei terreni, ma solo un vincolo di distanza (Cons. Stato n. 2076/2010 Cass. n. 9889/2014). A maggior ragione, nel caso di specie, trattandosi di esproprio parziale di bene unitario ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 33 nel determinare il valore di esproprio deve tenersi conto della quota di volumetria che l’esproprio sottrae alla porzione del bene residua rimasta in proprieta’ e sita fuori dalla fascia di rispetto.
5. I motivi secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti di seguito precisati.
5.1. Prioritariamente devono scrutinarsi le doglianze con cui si censura, sotto un duplice profilo, prospettato sub specie del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il mancato riconoscimento della configurabilita’, nella specie, di esproprio parziale di bene unitario. I ricorrenti lamentano l’omesso esame dei seguenti fatti: (i) il frazionamento, avvenuto con l’esproprio, di una superficie di un piu’ ampio compendio immobiliare di proprieta’ dei ricorrenti, rientrante nell’area urbanistica di (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS), ossia in una posizione semi-centrale di primo sviluppo urbanistico del centro cittadino urbano (pag.n. 5 e n. 7 C.T.U.); (h) la superficie territoriale netta edificabile, sia residenziale sia terziaria, rientrante nel progetto Norma 8.8. (OMISSIS) in cui sono compresi i terreni espropriati, aveva subito una riduzione, pari a mq. 6.955, disposta dal Piano particolareggiato del Comune di Pesaro con Delib. 8 gennaio 2014 in conseguenza degli espropri delle aree effettuati da (OMISSIS) per l’ampliamento delle sede autostradale (pag. n. 12 e n. 31 C.T.U.).
Sotto distinto ma collegato profilo, i ricorrenti lamentano anche che la motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui esclude la configurabilita’ di originaria unitarieta’ dei beni ablati rispetto all’area residua rimasta in proprieta’, sia omessa o meramente apparente, perche’ di mero stile e priva di richiami ad elementi concreti.
Preliminarmente, ai fini dell’ammissibilita’ delle censure, osserva il Collegio che in ordine ai suindicati fatti, decisivi in quanto funzionali alla configurabilita’, nella specie, di esproprio parziale di un bene unitario ed all’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 33 i ricorrenti hanno sufficientemente ricostruito le risultanze processuali a sostegno delle correlate deduzioni, richiamando a tal fine il decreto di dichiarazione di pubblica utilita’ con allegata piantina, il decreto di esproprio, nonche’ i dati di rilevanza accertati dal C.Testo Unico e riportati testualmente nel ricorso (pag.n. 9) e sopra sintetizzati, allegando che il residuo lotto edificabile, rimasto in proprieta’ degli espropriati stessi, aveva subito una rilevante perdita di cubatura e di volumetria.
Tanto premesso, nonche’ precisato che l’oggetto del giudizio e, di conseguenza, l’indagine svolta mediante l’espletata C.T.U., acquisita dal Collegio all’udienza di discussione, indubitabilmente vertevano anche sulle conseguenze, positive o negative, determinatesi a carico della parte di fondo non espropriata a causa dalla sua separazione da quella ablata (cfr. quesito conferito al C.Testo Unico punto 3.b) e dell’espropriazione, la Corte territoriale non ha esaminato i suddetti, specifici, fatti. Il Giudice di merito non ha, in particolare, menzionato affatto il frazionamento del 22-1-2013, di cui si da’ atto nella C.Testo Unico (pag.n. 5), avvenuto dopo l’immissione in possesso di (OMISSIS) e prima del decreto di esproprio del 4/2/2014, intervenuto in corso di giudizio, ne’ la situazione dei beni sussistente prima del distacco e neppure ha preso in esame la riduzione della superficie netta edificabile di cui si e’ detto sub (li) e di cui pure si da’ atto nella C.Testo Unico (pag. n. 12 e n. 31), con la precisazione espressa che detta diminuzione, disposta dal Comune di Pesaro con l’adozione del piano particolareggiato, era conseguenza degli espropri.
La Corte d’appello ha, inoltre, richiamato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio per affermare che non vi era connessione funzionale tra la parte espropriata e la parte residua e che doveva escludersi la sussistenza di riflessi negativi derivanti dall’espropriazione sulla parte residua non espropriata. Invece non si rinviene nella C.Testo Unico alcuna affermazione di mancata connessione funzionale tra la parte espropriata e la parte residua, ne’ risulta minimamente descritta nell’elaborato la situazione dell’area di proprieta’ dei ricorrenti ante e post frazionamento o ante e post assoggettamento alla procedura espropriativa e quali siano l’estensione, le caratteristiche oggettive o quant’altro di rilevanza della parte di fondo non ablata. A cio’ si aggiunga che il C.Testo Unico afferma di non ritenere che la parte di fondo non espropriata subisca danni in conseguenza della procedura espropriativa (pag.n. 32) e tuttavia non solo non indica alcun elemento concreto di supporto a detta conclusione, ma neppure fornisce giustificazione alcuna della medesima.
Dalle suesposte considerazioni discende la fondatezza anche della doglianza relativa alla motivazione meramente apparente dell’ordinanza impugnata, atteso che l’iter argomentativo si sviluppa attraverso formule di stile prive di riferimenti specifici e senza che sia dato comprendere, neppure mediante l’esame dell’elaborato peritale, su quali elementi di fatto sia basato il convincimento espresso dalla Corte d’appello circa la mancanza di connessione funzionale tra la parte espropriata e la parte residua, prima dell’assoggettamento del bene alla procedura ablatoria, a fronte delle contrarie allegazioni dei ricorrenti.
Ne’ puo’ valorizzarsi, alla luce delle rilevate carenze motivazionali, la posizione assunta nel giudizio di merito, e rimarcata nell’ordinanza impugnata, dal consulente di parte degli attuali ricorrenti, il quale non aveva formulato osservazioni alla C.Testo Unico sul tema dell’esproprio parziale, atteso che i rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, ove non integrino eccezioni di nullita’ relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli articoli 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non solo di carattere tecnico giuridico, che possono essere svolte nella comparsa conclusionale, sempre che si tratti di fatti gia’ ritualmente introdotti nel processo (Cass. n. 20829/2018), come incontrovertibilmente e’ nel caso di specie.
Ricorre, pertanto, il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 sotto entrambi i profili denunciati dai ricorrenti e i Giudici di merito, previo esame dei fatti di cui si e’ detto, dovranno procedere all’accertamento circa la sussistenza o meno, nella fattispecie concreta, di esproprio parziale ai sensi dell’articolo 33 citato, se del caso mediante rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, in particolare verificando se vi fosse o meno una connessione funzionale ed un’unitaria destinazione di tutti i beni gia’ in proprieta’ dei ricorrenti, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass.n. 20241/2016).
5.2. Le restanti censure, tra le quali sono di principale rilevanza quelle che presuppongono la ricorrenza della fattispecie concreta di esproprio parziale di bene unitario, involgono questioni di diritto in ordine alle quali il Collegio ritiene di disattendere l’istanza dei ricorrenti di rimessione alle Sezioni Unite, trattandosi di tematiche che, pur presentando profili di indubbio rilievo nomofilattico, possono essere decise dalla Sezione semplice mediante interpretazione del contesto normativo in via estensiva e chiarificatrice di principi gia’ affermati da questa Corte, nel senso che sara’ illustrato.
Le questioni sottoposte allo scrutinio di questa Corte possono cosi’ sintetizzarsi: A) qualificazione giuridica della fascia di rispetto e correlata incidenza, in ipotesi di sua ablazione, sul criterio di determinazione dell’indennita’ di espropriazione e sull’individuazione della volumetria edificabile, ante assoggettamento alla procedura di espropriazione, dell’originario lotto unitario; B) rilevanza, in ordine all’individuazione della medesima volumetria edificabile, del solo “spostamento” della fascia di rispetto, nell’ipotesi in cui il vincolo, in conseguenza dell’espropriazione parziale, si sia spostato sull’area contigua, rimasta in proprieta’ dell’espropriato, venutasi a trovare per effetto dell’espropriazione all’interno della fascia di rispetto, nella quale in precedenza non rientrava.
5.2.1. In ordine alla qualificazione giuridica della fascia di rispetto, secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio ritiene di condividere il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale comporta un divieto assoluto di edificazione che le rende legalmente inedificabili, trattandosi di limitazioni costituzionalmente legittime, in quanto concernenti la generalita’ dei cittadini proprietari di determinati beni individuati a priori per categoria e localizzazione, espressione del potere conformativo della P.A. di cui all’articolo 42 Cost. (tra le tante Cass. n. 14632/2018, n. 13516/2015 e n. 27114/2013). Detto vincolo non ha natura espropriativa, ne’ e’ preordinato all’espropriazione, in base a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 32, comma 1 e articolo 37, comma 4, e l’indennita’ di esproprio relativa alla sola fascia di rispetto ablata deve, pertanto, calcolarsi secondo il valore di mercato di terreno non edificabile (Cass. 14632/2018 e Cass. n. 5875/2015).
Occorre precisare, anticipando quanto si dira’ nel prosieguo, che, nella specie, la Corte territoriale, dopo aver escluso la configurabilita’ di esproprio parziale, ha proceduto alla liquidazione dell’indennita’ di esproprio relativa alla fascia di rispetto secondo il suindicato valore. Tuttavia, qualora il Giudice del rinvio accerti la sussistenza, nella fattispecie concreta, dell’esproprio parziale, nella ricorrenza dei presupposti e con i criteri che saranno di seguito illustrati, la complessiva ed unica indennita’ di espropriazione dovra’ essere ricalcolata.
5.2.2. Passando a scrutinare le tematiche, piu’ controverse, che presuppongono la sussistenza, in concreto, dell’esproprio parziale di bene unitario ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 33 nonche’ precisato che, nel caso di specie, l’espropriazione ha avuto ad oggetto solo la fascia di rispetto, ritiene il Collegio che sia condivisibile l’orientamento secondo cui deve escludersi qualsiasi incidenza dell’area corrispondente alla fascia di rispetto ablata sulla determinazione della volumetria edificabile del lotto in cui e’ compresa (tra le altre Cass. n. 8121/2009 e Cass. n. 26899/2008).
Il vincolo di inedificabilita’ discende dalla legge, che prevale sulla pianificazione e programmazione urbanistica, e’ sancito nell’interesse pubblico e non puo’, percio’, configurarsi come mero “vincolo di distanza” (sulla qualificazione della fascia di rispetto come vincolo di distanza Cons. Stato n. 2076/2010 e Cass. n. 25118/2018).
La connotazione di inedificabilita’, che caratterizza ineludibilmente, anche in base alle citate norme del T.U.E., la fascia di rispetto prima dell’assoggettamento alla procedura ablatoria, osta a che se ne possa tenere conto senza quella connotazione ai fini del computo della volumetria edificabile, in unione con la parte non ablata, secondo la disciplina urbanistica, che e’ sotto-ordinata gerarchicamente alla legge, fonte del vincolo.
Non e’ condivisibile l’indirizzo, richiamato anche dai ricorrenti (Cass.n. 5875/2012; Cass.n. 13970/2011), in base al quale, sostanzialmente, non vi sarebbe interferenza o contrasto tra la qualificazione legale del vincolo e la valutazione dello stesso ai fini urbanistici. Deve, invece, ritenersi preclusa ogni difformita’ della seconda rispetto alla prima, e cio’ in quanto l’area corrispondente alla fascia di rispetto, a prescindere dall’assoggettamento alla procedura espropriativa, non ha alcuna potenzialita’ edificatoria in virtu’ di disposizioni di legge, non derogabili dalla sotto-ordinata regolamentazione urbanistica, come e’ dato desumere anche dal tenore letterale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 37, comma 4.
5.2.3. A diversa conclusione si deve pervenire nell’ipotesi di spostamento della fascia di rispetto all’interno dell’area residua di proprieta’, dovendosi rimarcare la sua dirimente distinzione dall’altra gia’ considerata (ablazione della fascia di rispetto).
Infatti, in ipotesi di spostamento, la corrispondente porzione del bene e’ edificabile prima dell’imposizione sulla stessa del vincolo legale di inedificabilita’ dipendente dall’ablazione della fascia di rispetto, mentre diviene inedificabile solo dopo l’esproprio dell’originaria fascia di rispetto, cosi’ determinandosi, per la “nuova” fascia di rispetto che resta in proprieta’, la perdita, e quindi la sostanziale ablazione, di un diritto diverso da quello di proprieta’, ossia del diritto di costruire.
In altri termini, come chiarito da questa Corte in precedenti pronunce (Cass. n. 5875/2012 e Cass. n. 23210/2012), il vincolo, in conseguenza dell’espropriazione, puo’ essersi spostato sull’area contigua, rimasta in proprieta’ della parte espropriata, venutasi a trovare per effetto dell’espropriazione all’interno della fascia di rispetto, nella quale in precedenza non rientrava (Cass. n. 13970/2011; Cass. n. 6518/2007; Cass. n. 14643/2001). Ove si verifichi detta situazione, poiche’ deve aversi riguardo alla consistenza dell’area ante procedura espropriativa e, in allora, non esisteva il vincolo di inedificabilita’ su quella porzione di bene, non puo’ assumere rilevanza l’inedificabilita’ successiva della stessa ai fini dell’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 33.
Dunque, l’edificabilita’ originaria di quella porzione consente di valutarne la volumetria edificatoria realizzabile in unione con l’altra parte residua, rimasta in proprieta’ degli espropriati, cosi’ come, peraltro, rimane in proprieta’ anche la “nuova” fascia di rispetto.
Negare rilevanza, nel senso indicato, alla descritta situazione si porrebbe in contrasto con i principi costantemente affermati da questa Corte in tema di espropriazioni per pubblica utilita’, anche alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 348/2007, n. 349/2007 e 181/2011) e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo i quali non solo il sistema indennitario deve essere improntato al riconoscimento del valore venale del bene ablato, ma l’indennizzo dovuto al proprietario, in base alla disciplina dettata dal citato articolo 33, riguarda anche la compromissione o l’alterazione delle possibilita’ di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilita’ del proprietario stesso, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l’esecuzione dell’opera pubblica influiscano negativamente sulla proprieta’ residua, in modo da compensare il pregiudizio arrecato dall’ablazione ad essa (tra le tante da ultimo Cass. n. 34745/2019).
Con riguardo a detti principi deve orientarsi l’interpretazione dell’articolo 33 nella fattispecie in esame, la cui peculiarita’ risiede nel collegamento funzionale con una parte del fondo non espropriata, ma assoggettata, in diretta dipendenza dall’ablazione della fascia di rispetto, a vincolo assoluto di inedificabilita’, e, quindi, alla perdita del diritto di costruire, pur nella permanenza del diritto di proprieta’.
In tale ottica interpretativa, puo’ darsi rilevanza, ai fini della configurabilita’ dell’esproprio parziale, a quel collegamento, a sua volta direttamente funzionale all’espropriazione della proprieta’ dell’area gia’ in precedenza vincolata in quanto fascia di rispetto. Il fondamento normativo di suddetta ricostruzione si puo’ rinvenire nell’articolo 32, comma 1 citato Decreto del Presidente della Repubblica in tema di indennita’, che prescrive di tener conto, nella determinazione del valore del bene, anche dell’espropriazione di un diritto diverso da quello di proprieta’, e a detta espropriazione e’ assimilabile l’ipotesi che si sta scrutinando, in cui il proprietario ha perso il diritto di costruire sulla porzione del fondo corrispondente alla “nuova” fascia di rispetto.
In base a detta opzione ermeneutica, estensiva nei termini consentiti dalla specificita’ del caso, il privato potra’ ottenere il deprezzamento dell’area residua non ablata commisurato alla reale perdita o diminuzione di capacita’ edificatoria di essa. Detto risultato puo’ essere, infatti, raggiunto, in termini di effettivita’, solo se la valutazione della capacita’ edificatoria, da effettuarsi mediante comparazione delle caratteristiche del bene unitario ante e post procedura espropriativa, comprenda, nella ricostruzione della situazione ante procedura ablatoria, l’area della “nuova” fascia di rispetto originariamente edificabile, determinandosi, diversamente opinando, ingiustificata disparita’ di trattamento rispetto a situazioni con caratteristiche iniziali identiche, quanto alla pregressa destinazione urbanistica dell’area che, all’esito dell’espropriazione, rimane in proprieta’.
Resta da precisare, sempre in ragione della specificita’ del caso, che il criterio di stima differenziale, che comporta la sottrazione all’iniziale valore dell’intero immobile quello della parte rimasta in capo al privato, non e’ vincolante e puo’ essere sostituito dal criterio che procede al calcolo del deprezzamento della sola parte residua, per poi aggiungerlo alla somma liquidata per la parte espropriata, purche’ si raggiunga il medesimo risultato di compensare l’intero pregiudizio arrecato dall’ablazione alla proprieta’ residua (da ultimo Cass. n. 25385/2019 e n. 34745/2019).
Nella specie, poiche’ la perdita del diritto di costruire sull’area residua corrispondente alla “nuova” fascia di rispetto non e’ indennizzabile, il giudice di merito potra’ accertare e calcolare la diminuzione di valore dell’area residua rimasta in proprieta’ a seguito dell’avanzamento della fascia di rispetto mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti (Cass. n. 24304/2011). In altri termini, l’indennizzo eventualmente spettante al proprietario per la perdita di valore dell’area residua dovra’ essere calcolato in relazione alla piu’ limitata capacita’ edificatoria consentita sulla piu’ ridotta superficie rimasta a seguito della creazione o dell’avanzamento della fascia di rispetto (Cass. n. 7195 del 2013).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i Giudici di merito, qualora accertino la sussistenza, nella fattispecie concreta, di esproprio parziale ai sensi dell’articolo 33 citato (cfr. § 5.1.), dovranno attenersi al principio di diritto secondo il quale, in tema di determinazione dell’indennita’ di espropriazione per pubblica utilita’, lo spostamento della fascia di rispetto autostradale all’interno dell’area residua rimasta in proprieta’ degli espropriati, pur traducendosi in un vincolo assoluto di inedificabilita’, di per se’ non indennizzabile, puo’ rilevare nella determinazione dell’indennizzo dovuto al privato, in applicazione estensiva del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 33 per il deprezzamento dell’area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, qualora risultino alterate le possibilita’ di utilizzo della stessa ed anche per la perdita di capacita’ edificatoria realizzabile sulle piu’ ridotte superfici rimaste in proprieta’.
6. In conclusione, in accoglimento, nei limiti precisati, dei motivi secondo e terzo, l’ordinanza impugnata e’ cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo ed terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e, in relazione ai motivi accolti, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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