Qualora al momento della liquidazione del danno biologico la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 15 febbraio 2019, n. 4551.

La massima estrapolata:

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza di esso, alla valutazione probabilistica connessa con l’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono “iure successionis” va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, pur tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d’animo è più intenso rispetto ai periodi successivi.

Ordinanza 15 febbraio 2019, n. 4551

Data udienza 17 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16871/2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Rag. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura impeciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), sia in qualita’ di erede del sig. (OMISSIS) che in proprio, (OMISSIS) in proprio, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1055/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RITENUTO

che:
1. La (OMISSIS) Spa ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze che, riformando la pronuncia di rigetto del Tribunale di Prato, aveva accolto, per cio’ che interessa in questa sede, la domanda di risarcimento danni avanzata iure proprio e iure hereditatis da (OMISSIS), in qualita’ di erede di (OMISSIS) il quale, a seguito del sinistro occorso mediante investimento da parte di un autocarro assicurato presso la compagnia di assicurazione odierna ricorrente, aveva subito un grave peggioramento delle condizioni psicofisiche preesistenti, essendo affetto da encefalopatia vascolare, ed era deceduto dopo circa un anno dall’incidente.
2. Hanno resistito soltanto gli intimati (OMISSIS) ed (OMISSIS).

CONSIDERATO

che:
1. Con il primo motivo, la compagnia ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza e del procedimento in relazione all’articolo 112 c.p.c., nonche’ il vizio di ultrapetizione.
Lamenta, in sostanza, che la Corte d’Appello, nel riformare la sentenza del Tribunale, aveva riconosciuto all’appellante il danno per perdita parentale che egli non aveva mai domandato, essendosi limitato a chiedere, iure proprio, il risarcimento del pregiudizio derivante dall’aggravamento delle lesioni e dello stato di invalidita’ del congiunto, portatore di pregressa patologia arteriosclerotica, peggiorata a seguito del sinistro che, tuttavia, per quanto accertato dal CTU, non era stata causa del successivo exitus, “non essendo mai stata neppure adombrata l’ipotesi che il decesso, successivamente intervenuto, fosse riferibile all’incidente” (cfr. pag. 32 del ricorso).
1.1. Il motivo e’ infondato.
Per cio’ che interessa in questa sede, l’atto d’appello di (OMISSIS) (integralmente riportato nel ricorso in esame) contiene le medesime conclusioni ed argomentazioni sviluppate in primo grado: in esso e’ stato precisato che le lesioni causate al fratello dal sinistro determinarono in lui uno stato di rilevante sofferenza anche perche’, in ragione della vicinanza e del profondo legame che li univa, si era dovuto occupare della sua assistenza, visto che il congiunto era privo della capacita’ di deambulare e di curare la propria persona (cfr. pag. 29 u. cpv e 30 del ricorso).
Ha riproposto le stesse conclusioni gia’ formulate dinanzi al Tribunale, chiedendo “il risarcimento, per le causali descritte in citazione, del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura che si riterra’ di giustizia al termine della fase istruttoria”.
Per cio’ che qui rileva, la Corte territoriale ha accolto l’appello e, sulla domanda di risarcimento avanzata iure proprio dal (OMISSIS), pur richiamando “il decesso del fratello”, ha argomentato con espresso riferimento sia al legame affettivo fra i due congiunti (descritto attraverso le visite quotidiane che effettuava: cfr. pag. 14 della sentenza) sia alla risarcibilita’ dei “danni riflessi” subiti dalle vittime secondarie di fatti aventi rilevanza penale, affermando che doveva ritenersi provato e sussistente il diritto dell’appellante ad ottenere il risarcimento richiesto e richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte, affermativa sia della natura omnicomprensiva della domanda risarcitoria (Cass. 24745/2007) sia della spettanza, in caso di lesioni personali, del risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad un particolare legame affettivo con la vittima (cfr. Cass. 9556/2002).
1.2. Tanto premesso, si ritiene che con la censura in esame il ricorrente, oltre a non aver colto la ratio decidendi della pronuncia – che pur contenendo nell’incipit della statuizione il richiamo (cfr. pag. 14 secondo cpv) al “decesso del fratello”, si riferiva comunque alla domanda proposta per i c.d. “danni riflessi” derivanti al congiunto per il periodo di malattia della vittima del sinistro (cfr. pag. 14, riga 18 sentenza impugnata), rispetto al quale l’evento-morte ha rappresentato il triste approdo finale, utile per determinare, anche al fine della valutazione equitativa della quantificazione, il periodo di sofferenza che l’appellante aveva dovuto affrontare – ha omesso di considerare i piu’ recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di chiarire che “l’unitarieta’ del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell’ordinaria infrazionabilita’ del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Ne consegue che, laddove nell’atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volonta’ attorea di escludere dal “petitum” le voci non menzionate.” (Cass. 17879/2011; Cass. 22514/2014; Cass. 1361/2014).
1.3. Nel caso in esame, la motivazione della Corte territoriale che ha liquidato il risarcimento richiamando i danni c.d. “riflessi” del parente induce ad escludere che ricorra il vizio dedotto in rubrica, tenuto anche conto delle conclusioni formulate dal (OMISSIS) nell’atto d’appello (corrispondenti a quelle di primo grado), prive di limiti relativamente al quantum debeatur (cfr. pag. 8 del controricorso) e, conseguentemente, non idonee a consentire a questo Collegio di valutare la decisivita’ della censura in relazione al vizio di ultrapetizione prospettato: rispetto ad esse, la motivazione della sentenza impugnata risulta fondata su un preliminare apprezzamento della portata della domanda, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimita’ ove sia sorretto, come nel caso in esame, da argomentazioni congrue e logiche ed al di sopra della sufficienza costituzionale. Sotto tale profilo, dunque, la censura presenta anche un margine di inammissibilita’.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c., nonche’ del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 137 e 138 e la nullita’ della sentenza: lamenta che la Corte territoriale aveva riconosciuto in favore dell’appellante sia, iure hereditatis, il risarcimento del danno non patrimoniale per l’invalidita’ permanente riportata dal congiunto danneggiato in conseguenza delle lesioni derivanti dall’incidente, sia, iure proprio, il danno morale riportato per la morte dello stesso; ed assume che le due poste risarcitorie erano fra loro giuridicamente incompatibili, in quanto alternative.
2.1. Il motivo e’ infondato.
La voce di danno riconosciuta al (OMISSIS) iure proprio ed oggetto della precedente censura, pur essendo etiologicamente connessa al sinistro stradale ed alle lesioni oggetto della controversia, e’ stata liquidata per il “danno riflesso” subito dallo stesso attore, personalmente pregiudicato dalle lesioni riportate dal fratello, in ragione delle sofferenze che aveva dovuto affrontare “in prima persona” per l’assistenza prestata, per la condivisione morale della malattia e dell’aggravamento delle sue condizioni psicofisiche; quella, invece, liquidata in relazione all’invalidita’ temporanea e permanente del danneggiato (48% a titolo di postumi invalidanti e 120 giorni complessivi di invalidita’ temporanea), gli e’ stata riconosciuta in quanto posta risarcitoria di cui era titolare (OMISSIS), trasmessa iure hereditatis a seguito della sua morte. La diversa originaria titolarita’ – in ragione della quale (OMISSIS) ha, infatti, agito sia in nome proprio sia in qualita’ di erede di (OMISSIS) – e la ontologica differenza delle due tipologie di danno che presentano come elemento comune la natura “non patrimoniale”, rendono assolutamente compatibili (e non alternative) le due voci risarcitorie a diverso titolo liquidate.
3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullita’ della sentenza per violazione ed erronea interpretazione dell’articolo 3 Cost., articoli 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c.: contesta il criterio seguito dalla Corte d’Appello di Firenze per la determinazione del danno biologico residuato in capo alla vittima dell’incidente; ed assume che il calcolo formulato – che aveva imposto una riduzione ed un riproporzionamento dei valori tabellari in ragione del decesso del danneggiato verificatosi prima che egli raggiungesse l’eta’ convenzionalmente utilizzata per la formazione delle tabelle – produceva un risultato non corrispondente ad equita’, in quanto comportava una ingiustificata disparita’ di trattamento, in ragione della sola differenza anagrafica (cfr. pag. 41 del ricorso), fra soggetti che avevano vissuto lo stesso periodo di vita con lo stesso grado di invalidita’.
3.1. Aggiunge che il conteggio utilizzato si discostava dai criteri utilizzati dall’Osservatorio del Tribunale di Milano (che aveva la paternita’ delle tabelle per la liquidazione del danno biologico indicate da questa Corte – cfr. Cass. 12408/2011 – come riferimento per garantire l’uniformita’ delle liquidazioni sul territorio nazionale), il quale aveva recentemente presentato un documento che conteneva un sistema di calcolo svincolato dal riferimento all’eta’ del danneggiato, raggiungendo un risultato piu’ equo, e che era frutto di elaborazione collettiva del gruppo di lavoro formato sullo specifico tema.
Il motivo e’ infondato.
La censura prospettata critica il computo sviluppato dalla Corte territoriale che, con motivazione logica s trasparente e certamente al di sopra della sufficienza costituzionale, ha illustrato con chiarezza il criterio seguito per giungere ad una quantificazione che ha, comunque, fondamento equitativo.
Al riguardo, e’ stato ritenuto con reiterati arresti ai quali questo Collegio intende dare seguito che:
a. “ai fini della liquidazione del danno biologico, l’eta’ in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l’aspettativa di vita, sicche’ e’ progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subira’ le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrita’ psicofisica. Ne consegue che, quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilita’ statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione della integrita’ psicofisica del soggetto per l’intera durata della sua vita residua” (cfr. Cass. 22338/2007);
b. “ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto e’ chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano “iure successionis” va effettuata non piu’ con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva” (cfr. Cass. 13331/2015);
c. “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza di esso, alla valutazione probabilistica connessa con l’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicche’ l’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono “iure successionis” va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, pur tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d’animo e’ piu’ intenso rispetto ai periodi successivi” (cfr. Cass. 2297/2011).
La Corte fiorentina, nell’elaborazione del conteggio, ha applicato le tabelle milanesi sul danno biologico ed ha liquidato per il periodo immediatamente successivo al fatto un importo percentualmente maggiore, riproporzionando per il tempo residuo di sopravvivenza i valori in esse contenuti, attenendosi con cio’ sia ai principi sopra richiamati sulla specifica questione, sia a quello dominante in materia di responsabilita’ civile – secondo il quale il risarcimento del danno deve corrispondere alla piena riparazione del torto subito e non puo’ tollerare ne’ duplicazioni ne’ vuoti risarcitori.
La violazione di legge denunciata, pertanto, risulta insussistente in quanto la motivazione criticata e’ conforme al percorso argomentativo della giurisprudenza di questa Corte sulla specifica questione: e, vale solo la pena di precisare, conclusivamente, che nessun valore puo’ assumere nella presente controversia il documento indicato dal ricorrente a sostegno della tesi prospettata nella censura proposta, documento che si discosta dai principi sopra richiamati e che rappresenta soltanto il risultato della iniziale elaborazione di un gruppo di lavoro dell’Osservatorio del Tribunale di Milano, certamente non utilizzabile neanche come fonte paranormativa alla quale questa Corte si possa riferire.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 6000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre ad accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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