Qualifica di incaricato di pubblico servizio

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|3 febbraio 2022| n. 3932.

Qualifica di incaricato di pubblico servizio.

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il personale di comunità socio-assistenziale (nella specie, educatore professionale e consulente psicologo), che operi presso strutture accreditate con la Regione, siccome svolgente, in favore dei ricoverati, funzioni pubblicistiche preordinate alla tutela della salute individuale e collettiva e dotato del potere di adottare, in autonomia, provvedimenti conformativi dei comportamenti degli utenti, finalizzati al percorso terapeutico-riabilitativo di lungo periodo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che le minacce profferite contro tali operatori per indurli a desistere dallo svolgimento dei compiti d’istituto integrino il reato previsto dall’art. 336 cod. pen.).

Sentenza|3 febbraio 2022| n. 3932. Qualifica di incaricato di pubblico servizio

Data udienza 14 dicembre 2021

Integrale

Tag – parola: Misura cautelari – Custodia in carcere – Reato ex art. 336 c.p. – Violenza o minaccia a pubblico ufficiale – Ricorso inammissibile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSTANZO Angelo – Presidente
Dott. GIORDANO Emilia – rel. Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
Avverso l’ordinanza del 6/9/2021 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORDANO Emilia Anna;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERELLI Simone che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di annullamento dell’ordinanza con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all’articolo 336 c.p., commessi in danno del personale sanitario del (OMISSIS) ( (OMISSIS)) tenendo un reiterato comportamento aggressivo finalizzato ad ottenere deroghe ed eccezioni alle regole di vita del contesto comunitario in cui era inserito quali utilizzare il telefono cellulare oltre le modalita’ previste; decidere sulle uscite riabilitative e ricoveri presso altre strutture di degenza.
2. Il ricorrente denuncia:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione sul punto dell’attendibilita’ delle dichiarazioni rese dai testi ed alla valutazione del compendio probatorio nella parte in cui vengono in rilievo le condizioni psichiche dell’imputato, in particolare le dichiarazioni rese dalla dottoressa (OMISSIS) che ne descrive le condizioni di scompenso psicotico. Irragionevole anche la condivisione delle conclusioni rese dal DSM dell’ASL di Bari, che copiano esattamente le relazioni della Comunita’, ma non quelle del CSM territorialmente competente. Sono dunque, erronee le conclusioni del Tribunale sul movente predatorio piuttosto che psicopatologico delle condotte aggressive dell’indagato;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della ritenuta qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all’educatore professionale che fa parte dello staff della Comunita’, al piu’ da qualificare come soggetto esercente un’attivita’ di pubblica necessita’. La qualifica di incaricato di pubblico servizio non puo’, indifferentemente applicarsi a tutti i dipendenti della Comunita’;
2.3. illogiche e contraddittorie sono anche le argomentazioni dell’ordinanza impugnata sulla sussistenza del pericolo di recidiva: si trascura che l’indagato non ha gravi precedenti penali; non ha commesso un fatto grave e che l’entita’ della pena che puo’ essergli applicata non potra’ essere superiore a tre anni di reclusione.
Il ricorso e’ stato trattato con procedura scritta, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ proposto per motivi generici e manifestamente infondati.
2. Non si prestano a cesure le valutazioni espresse dal Tribunale del riesame in merito alla ricostruzione dei fatti ed al giudizio di attendibilita’, nell’attuale fase cautelare limitato alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, delle dichiarazioni rese dal personale sanitario della struttura presso la quale l’indagato e’ ricoverato, vittima dei reiterati episodi oggetto di specifiche contestazioni. Le persone offese hanno riferito dei ricorrenti episodi aggressivi e minatori dispiegati dall’indagato finalizzati ad ottenere un trattamento “privilegiato”, rispetto agli altri degenti, nella fruizione dei servizi della struttura e della utilizzazione del telefono cellulare, oltre i limiti di tempo e di luogo in cui tale utilizzazione era consentita o nella fruizione delle uscite riabilitative sul territorio e ricovero presso un reparto di degenza.
Particolarmente accurata, tenuto conto della personale condizione soggettiva dell’indagato in quanto affetto da “disturbo bipolare in personalita’ borderline”, e, del resto, conclamata anche dal suo ricovero presso la struttura socioassistenziale, e’ stata la verifica delle effettive condizioni di capacita’ di intendere e di volere dell’indagato al momento del fatto. I giudici della cautela, a questo riguardo, hanno esaminato (cfr. pag. 7 dell’ordinanza impugnata) le conclusioni della piu’ recente nota redatta dal competente personale sanitario della Direzione D.S.M. nella quale si evidenziano le condizioni psichiatriche del (OMISSIS) – escludendosene l’incapacita’- e il loro movente, non quale agito della patologia da cui e’ affetto,’ e che, in generale, non si connota come patologia psichiatrica di entita’ tale da escludere la capacita’ di intendere e di volere 9 ma determinato da finalita’ esplicitamente predatorie, da ricondursi alle difficolta’ di rispettare le regole della comunita’ psico-assistenziale nella quale e’ inserito. Generiche si appalesano, invece, le osservazioni della difesa nella parte in cui – in mancanza di documentazione giustificativa richiamano le valutazioni del CSM competente non meglio precisate rispetto al momento della presunta diagnosi ed efficacia incidente sulla capacita’ di intendere e di volere.
3. Non hanno fondamento le argomentazioni in diritto sulla natura di incaricato di pubblico servizio del personale del della Comunita’ socioassistenziale destinatario delle minacce dell’indagato: si tratta, infatti, di educatori professionali – quanto a (OMISSIS) e (OMISSIS) – e di consulente psicologa, quanto ad (OMISSIS), che svolgono interventi terapeutico-riabilitativi in favore dei soggetti ricoverati presso le Comunita’ accreditate con la Regione -nel caso la Regione Puglia – in regime di ospitalita’ extra ospedaliera e pertanto incaricati di attuare percorsi riabilitativi personalizzati degli ospiti.
Nell’ordinanza impugnata sono richiamati i provvedimenti, di natura regolamentare, che disciplinano il rapporto della struttura con la Regione e con il Servizio Sanitario nazionale ma, soprattutto, in ossequio ai connotati oggettivi che, secondo l’articolo 358 c.p., devono sussistere per riconoscere lo svolgimento di funzioni pubblicistiche degli agenti, l’ordinanza impugnata ha individuato in capo agli operatori lo svolgimento di specifiche funzioni pubblicistiche, connesse alle attivita’ svolte e consistenti non in attivita’ generica di cura della persona – in adempimento delle prescrizioni del personale medico della struttura – ma anche nel potere di adottare, in autonomia, provvedimenti conformativi dei comportamenti degli utenti della struttura stessa in quanto finalizzati al percorso riabilitativo di lungo periodo dell’assistito.
Ed e’ proprio con riferimento all’esercizio di tali poteri conformativi che si e’ registrata la netta opposizione dell’indagato e le minacce proferite contro gli operatori per indurli a desistere dai loro compiti.
Le conclusioni dell’ordinanza impugnata sono in linea con la giurisprudenza di questa Corte – per vero calibrata sull’attivita’ di natura documentale quali la redazione della scheda infermieristica svolta dall’infermiere professionale – secondo la quale l’infermiere operante in una struttura sanitaria privata, anche se non accreditata con il servizio sanitario nazionale, riveste la qualita’ di incaricato di pubblico servizio, in quanto l’attivita’ svolta, come evidenziato anche dalla L. 10 agosto 2005, n. 251, articolo 1, persegue finalita’ pubbliche di rilievo costituzionale, garantendo il diritto alla salute individuale e collettiva ed esercita, quindi, un’attivita’ amministrativa con poteri certificativi assimilabili a quelli del pubblico ufficiale (Sez. 5, n. 9393 del 16/12/2019, dep. 2020, Feleppa, Rv. 278665).
Rileva il Collegio che il percorso formativo dell’educatore professionale e del consulente psicologo e la individuazione dei loro compiti, recati, per il primo dal Decreto Ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 (quale quello di predisporre e mettere in atto nonche’ verificare, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da una equipe multidisciplinare, “interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialita’ dei soggetti in difficolta’ per il raggiungimento di livelli sempre piu’ avanzati di autonomia”; operare nell’ambito “di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio educative” integrandosi con altre figure professionali, “allo scopo di favorire il reinserimento nella comunita’”) al pari di quello del consulente psicologo (precisato nella L. n. 56 del 1989, articolo 1) descrivono in capo all’educatore professionale e, vieppiu’ in capo al consulente psicologo, lo svolgimento di funzioni che hanno incidenza diretta e preordinata alla tutela della salute, bene di primario rilievo costituzionale e oggetto di tutela pubblicistica, sicche’ l’esercizio dei compiti connessi, rimessi a tali categorie professionali/e’ attratto e regolate dallo statuto pubblicistico, in funzione di tutela del bene salute delle persone che ne sono destinatarie.
4.Sul punto della sussistenza delle esigenze cautelari le conclusioni dei giudici del riesame, incentrate sulla valorizzazione dei precedenti e della reiterazione delle condotte aggressive, sono incensurabili in questa sede perche’ logiche e aderenti alle risultanze processuali.
5. All’inammissibilita’ dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in Euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *