Pubblico ufficiale che utilizza per scopi privati il telefono d’ufficio

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 19 febbraio 2020, n. 6550

Massima estrapolata:

Al pubblico ufficiale che utilizza per scopi privati il telefono d’ufficio per circa due anni non si applica la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis del Codice penale, in quanto il reato continuato, quale quello in esame, configura un’ipotesi di comportamento abituale ostativa al riconoscimento del beneficio.

Sentenza 19 febbraio 2020, n. 6550

Data udienza 19 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSTANZO Angelo – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte d’appello di Campobasso;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di quest’ultimo;
avverso la sentenza del 13/06/2019 della Corte Appello di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ORSI Luigi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso dell’imputato;
assorbito il ricorso del P.G.;
udito il difensore avvocato (OMISSIS) del foro di ISERNIA difensore di fiducia di (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso dell’imputato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza emessa in data 12.10.2017 dal G.U.P. del Tribunale di Isernia nei confronti di (OMISSIS), ha assolto il predetto dal reato di cui all’articolo 81 c.p., articolo 341 c.p., comma 2, in relazione all’uso abusivo di una linea telefonica con complessivo costo delle telefonate di mille Euro perche’ non punibile ai sensi dell’articolo 131 bis c.p..
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso e l’imputato.
3. Con l’atto di ricorso del P.G. si deduce con unico motivo inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 131-bis c.p., non essendo stata considerata la sussistenza della causa ostativa dell’abitualita’ del reato trattandosi di una condotta continuata tenuta per circa due anni.
4. Con l’atto di ricorso dell’imputato si deduce con unico motivo mancanza di motivazione in relazione al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio; mancata valutazione di una prova decisiva; erronea applicazione dell’articolo 314 c.p., comma 2, e vizio cumulativo della motivazione.
Alle ragioni della prima assoluzione in ordine al difetto di prova della conoscenza e della conoscibilita’ da parte dell’imputato del fatto che gli fosse stata consegnata una utenza collegata ad un contratto con tariffe bundle e non gia’ fiat, ne’ che l’imputato avesse ricevuto comunicazione degli importi consumati mese per mese, la Corte ha opposto la considerazione di elementi neutri ai fini del decidere, mancando l’indagine sulla sussistenza del danno apprezzabile prodotto alla P.A. e sulla conoscenza di questo da parte dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del P.G. e’ fondato; quello dell’imputato e’ inammissibile.
2. Rileva questa Corte che il Giudice di appello ha riformato la sentenza
assolutoria di primo grado sull’erroneo assunto secondo il quale’ per l’intervenuto integrale ristoro del costo economico e per la incensuratezza dell’imputato’ il fatto doveva essere qualificato di particolare tenuita’.
3. Il ricorso del P.G. e’ fondato in quanto, a parte l’inconferente riferimento – ai fini della applicazione della causa di non punibilita’ – del ristoro del danno e della incensuratezza dell’imputato, deve essere ribadito l’orientamento di legittimita’ secondo il quale la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto prevista dall’articolo 131 bis c.p., non puo’ essere dichiarata in presenza di piu’ reati legati dal vincolo della continuazione, specie se consumati in un significativo arco temporale, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di “comportamento abituale”, ostativo al riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 18192 del 20/03/2019, Franchi, Rv. 275955), nella specie trattandosi di una condotta tenuta ripetutamente per un lungo lasso temporale.
4. Il ricorso dell’imputato e’ manifestamente infondato, quando non genericamente proposto per ragioni di fatto che non possono trovare accesso in sede.
Del tutto correttamente e’ stata avallata la qualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 314 c.p., comma 2, (Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, Vattani e altro, Rv. 255296), come pure correttamente e’ stato dato rilievo alla assorbente provata consapevolezza da parte dell’imputato di utilizzare la linea telefonica per ragioni che esulavano da quelle di ufficio, rilevando la tipologia di contratto ai soli fini dell’entita’ danno cagionato – correlato all’onere economico del rapporto contrattuale tra P.A. e gestore telefonico – nella specie positivamente accertato.
5. All’accoglimento del ricorso del P.G. consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio.
6. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso dell’imputato consegue la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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