Provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso per l’accesso ad una delle Forze di Polizia

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 16 aprile 2019, n. 2464.

La massima estrapolata:

Il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso per l’accesso ad una delle Forze di Polizia, determinato dal consumo personale di droga, sia pure consistente anche in un unico episodio accertato e per droghe non considerate “pesanti”, risulta, per un verso, congruamente motivato con riferimento all’episodio stesso e al suo evidente conflitto con i compiti che un appartenente alle Forze di Polizia è chiamato a svolgere; per altro verso, tale provvedimento non risulta affetto da eccesso di potere per illogicità o irragionevolezza, tenuto conto della natura dell’episodio se si tiene conto della delicatezza e specificità delle funzioni che si aspira a svolgere per il tramite del superamento del concorso, delicatezza e specificità certamente superiori rispetto ad altre pur importanti funzioni pubbliche.

Sentenza 16 aprile 2019, n. 2464

Data udienza 11 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5633 del 2013, proposto da
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ad. Ca., Al. Ta., Gi. Ca. Pa. Za., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ca. Pa. Za.in Roma, via (…);
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II n. 04754/2013, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso per il reclutamento di 750 allievi finanzieri nel corpo della guardia di finanza
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Ma. Gr. e l’avv. St. Mo. per delega dell’avvocato Za. Pa. Ca. Gi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’odierno appellato ha partecipato al concorso per il reclutamento di 750 allievi finanzieri dell’anno 2012 ma è stato escluso per difetto delle qualità morali e di condotta.
L’esclusione è stata disposta in quanto il predetto era stato nel passato denunciato all’A.G. per coltivazione di una pianta di marijuana e detenzione di una ridotta quantità di tale stupefacente in semi e in forma tritata.
L’interessato ha impugnato il provvedimento di esclusione avanti al TAR Lazio il quale con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto il gravame.
A sostegno del decisum il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione non poteva automaticamente ritenere privo delle qualità morali un soggetto a carico del quale constava un unico episodio di detenzione stupefacenti per uso strettamente personale, peraltro avvenuto in epoca risalente e in età minorenne.
Secondo il Tribunale, in sintesi, l’uso episodico di sostanze stupefacenti non determinerebbe una dedizione all’uso della droga che giustificherebbe il giudizio di disvalore della condotta, tanto più che la ottima condotta del giovane successivamente al verificarsi dell’episodio contestato aveva consentito il suo arruolamento quale volontario nell’Esercito.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi in esame dall’Amministrazione la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecutività, deducendo un articolato motivo di impugnazione.
Si è costituito in resistenza l’appellato.
Con ordinanza 3335/2013 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’esecutività della sentenza gravata.
Le Parti hanno depositato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.
L’appellato, in particolare, rimarca che l’episodio in questione non è stato d’ostacolo al suo transito in spe, regolarmente disposto dall’Amministrazione militare.
All’udienza dell’11 aprile 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello è fondato e va pertanto accolto.
Deduce nella sostanza l Amministrazione appellante che il provvedimento di esclusione dal concorso è adeguatamente motivato in relazione all’incontestabile episodio di che trattasi e che l’esclusione dal reclutamento nella Guardia di Finanza di candidati che abbiano utilizzato sostanze stupefacenti è legittima per le finalità peculiari che persegue il Corpo.
In tal senso non rileva la circostanza che l’aspirante sia stato positivamente selezionato dall’Esercito in quanto le funzioni svolte nelle Forze Armate e i relativi criteri di selezione del personale sono palesemente diversi da quelli della Guardia di Finanza.
Il mezzo è fondato.
Il Collegio intende infatti dare continuità all’orientamento giurisprudenziale prevalente, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo cui il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso per l’accesso ad una delle Forze di Polizia, determinato dal consumo personale di droga, sia pure consistente anche in un unico episodio accertato e per droghe non considerate “pesanti”, risulta, per un verso, congruamente motivato con riferimento all’episodio stesso e al suo evidente conflitto con i compiti che un appartenente alle Forze di Polizia è chiamato a svolgere; per altro verso, tale provvedimento non risulta affetto da eccesso di potere per illogicità o irragionevolezza, tenuto conto della natura dell’episodio se si tiene conto della delicatezza e specificità delle funzioni che si aspira a svolgere per il tramite del superamento del concorso, delicatezza e specificità certamente superiori rispetto ad altre pur importanti funzioni pubbliche (cfr. per tutte IV Sez. n. 4602 del 2016).
A giudizio del Collegio militano in tal senso due concorrenti considerazioni.
In primo luogo, come è stato osservato, il consumo di stupefacenti anche leggeri costituisce condotta legalmente riprovevole e quindi giustifica comunque una prognosi di non completa affidabilità in capo all’interessato.
In secondo luogo, e il rilievo assume portata decisiva, l’utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità, che dello spaccio di queste sostanze si alimenta, e dunque una contiguità non importa se solo occasionale proprio con quei soggetti (gli spacciatori) la cui attività delittuosa la Guardia di Finanza ha il compito specifico, la missione istituzionale si direbbe, di contrastare e reprimere.
Ciò chiarito in generale, nel caso all’esame non rileva, ad avviso del Collegio, il fatto (sovente valorizzato dalla giurisprudenza) che l’appellato fosse all’epoca minorenne.
Infatti la condotta di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, sia essa svolta a livello industriale o domestico, è penalmente rilevante non solo quando finalizzata alla cessione ma anche quando essa sia realizzata per la destinazione del prodotto a uso personale (cfr. Cass. penale n. 9156 del 2014) come nel caso in esame accertato inequivocabilmente dal G.I.P. presso il Tribunale dei Minorenni di Roma il quale con provvedimento del 22.3.2005 ha archiviato il procedimento a carico dell’appellato proprio in quanto la coltivazione/detenzione dello stupefacente era finalizzata all’uso personale di esso.
D’altra parte la coltivazione non autorizzata di tali piante è assai gravemente sanzionata dall’art. 73 D.P.R. 309/1990, indipendentemente dal fatto che tale coltivazione possa essere stata intrapresa in vista di un uso personale della sostanza (cfr. al riguardo Corte cost., sentenze n. 360 del 1995 e n. 109 del 2016): e quindi la circostanza della coltivazione non autorizzata unita alla detenzione di una (pur ridotta) quantità dello stupefacente rendono non irragionevole – e pertanto insindacabile in questa sede – il giudizio negativo formulato dall’Amministrazione.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, e a piena conferma dell’orientamento già assunto dalla Sezione in sede cautelare, l’appello va accolto e la sentenza impugnata va integralmente riformata con conseguente rigetto del ricorso introduttivo.
Le spese del giudizio sono compensate, avuto riguardo alle oscillazioni registrabili in giurisprudenza sulla questione controversa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, riforma la sentenza impugnata e respinge il ricorso introduttivo.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente, Estensore
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere
Luca Monteferrante – Consigliere

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