Il singolo socio è legittimato ex art. 2476 comma 3 c.c. ad esercitare come sostituto processuale l’azione di responsabilità spettante alla società

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 10 aprile 2019, n. 10087.

La massima estrapolata:

Nella società a responsabilità limitata, il singolo socio è legittimato, ex art. 2476, comma 3, c.c., ad esercitare, come sostituto processuale, l’azione di responsabilità spettante alla società, nei cui confronti, pertanto, deve essere integrato il contraddittorio, quale litisconsorte necessaria.

Ordinanza 10 aprile 2019, n. 10087

Data udienza 10 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4805/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati-
avverso la sentenza n. 3344/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 22/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei 10/10/2018 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3344/2014, pronunciata in un giudizio promosso da (OMISSIS), socio della (OMISSIS) srl, nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), al fine di sentire accertare la loro responsabilita’, quali amministratori della societa’, per appropriazione della documentazione fiscale della societa’ e delle provvigioni scaturenti dall’attivita’ di intermediazione immobiliare, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda dell’attore per difetto di legittimazione attiva, essendo intervenuto il fallimento della societa’, un anno prima della notifica dell’atto di citazione. In particolare, la Corte d’appello ha confermato che, anche dopo la riforma societaria, l’azione di responsabilita’ degli amministratori di societa’ a responsabilita’ limitata, sia quella spettante alla societa’ ed ai creditori sociali, ex articolo 2393 e 2394 c.c., sia quella spettante al socio, ex articolo 2476 c.c., puo’ essere promossa, ai sensi della L. Fall., articolo 146, dal solo curatore del fallimento. La Corte distrettuale ha altresi’ confermato la statuizione di primo grado in punto di condanna del soccombente per lite temerara ex articolo 96 c.p.c..
Avverso la suddetta sentenza, (OMISSIS) propone ricorsa per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di (OMISSIS) (OMISSIS) (che non svolgono attivita’ difensiva).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 2476 c.c. e L. Fall., articolo 146, in punto di legittimazione esclusiva all’esercizio dell’azione di responsabilita’ degli amministratori di societa’ a responsabilita’ limitata del curatore fallimentare, non esercitabile quindi anche dai soci, sia la carenza di motivazione sul punto, ex articolo 360 c.p.c., n. 5; con il secondo motivo, il ricorrente lamenta sia, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 91 e 96 c.p.c., in punto di condanna del ricorrente in appello per lite temeraria, sia la carenza, l’insufficienza o la contraddittorieta’ della motivazione sul punto, ex articolo 360 c.p.c., n. 5; infine, con il terzo motivo, si lamenta la violazione, ex articolo 360 c.p.c. nn. 3 “e 5”, del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, punto 2, 3 in relazione alla violazione dei parametri generali in punto di liquidazione delle spese giudiziali in favore delle due parti vittoriose, assistite dal medesimo avvocato procuratore.
2. La prima censura e’ infondata.
Questa Corte (Cass. 11264/2016) ha di recente chiarito che “in caso di fallimento di s.r.l., il curatore, ai sensi della L. Fall., articolo 146, comma 2, lettera a), e’ l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione di responsabilita’ sociale gia’ promossa dal socio, nella qualita’ di sostituto processuale della societa’, ai sensi dell’articolo 2476 c.c., comma 3, sicche’, ove nel giudizio d’appello, riassunto nei confronti del fallimento, il curatore manifesti l’intento di non proseguire l’azione originariamente promossa, la domanda va dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio”.
Nella suddetta pronuncia, si osserva che, secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, nel caso di fallimento di una societa’ di capitali, le azioni di responsabilita’ nei confronti degli amministratori previste dagli articoli 2393 e 2394 c.c. per le societa’ per azioni – ed oggi dall’articolo 2476 c.c. per quelle a responsabilita’ limitata, norma che, al comma 3, prevede che l’azione sociale di responsabilita’ contro gli amministratori possa essere promossa, in nome proprio, da “ciascun socio”, evidentemente, per conto, e cioe’ nell’interesse esclusivo, della societa’, configurandosi una sua legittimazione straordinaria riconducibile alla figura della sostituzione processuale contemplata dall’articolo 81 c.p.c. (Cass. n. 10936/2016; Cass. n. 11264/2016; Cass. n. 19745/2018, in motivazione) – confluiscono nell’unica azione prevista dalla L. Fall., articolo 146, comma 2, lettera a), – nel testo novellato dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, articolo 130 – di cui e’ titolare il curatore, con la legittimazione del quale non puo’ concorrere quella dei creditori sociali per l’azione gia’ di loro spettanza, essendo quest’ultima assorbita, in costanza della procedura fallimentare, dall’azione di massa, e non potendo – quindi – finche’ dura il fallimento, ad essa sopravvivere, ancorche’ il curatore rimanga inerte (Cass. 21 luglio 2010, n. 17121; Cass. 15 giugno 2005, n. 12855; Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Cass. 28 febbraio1998, n. 2251; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187).
Invero, la sostituzione del curatore alla societa’ fallita, in persona dei suoi legali rappresentanti, nell’esercizio dell’azione sociale di responsabilita’, rappresenta soltanto una particolare manifestazione specifica del generale effetto, previsto nella L. Fall., articolo 43, comma 1, per cui nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento sta in giudizio esclusivamente il curatore; mentre, con particolare riferimento all’azione sociale disciplinata dall’articolo 2476 c.c., comma 3, si e’ ribadito che la legittimazione speciale del socio abbia natura derivativa rispetto a quella della societa’ (cfr. Cass.10936/2016: “nella societa’ a responsabilita’ limitata, il singolo socio e’ legittimato, giusta l’articolo 2476 c.c., comma 3, ad esercitare, come sostituto processuale, l’azione di responsabilita’ spettante alla societa’, nei cui confronti, pertanto, deve essere integrato il contraddittorio, quale litisconsorte necessaria”). Anche, nella pronuncia n. 17121/2010, richiamata in sentenza dalla Corte d’appello, si era chiarito che: “il Decreto Legislativo n. 6 del 2003; ha disciplinato autonomamente la responsabilita’ degli amministratori di s.r.l., eliminando ogni richiamo alla disciplina delle s.p.a.. Si discute pertanto se il curatore fallimentare sia ancora legittimato all’esercizio delle azioni di responsabilita’ nei confronti degli amministratori di s.r.l. – e tale questione viene ora proposta dal ricorrente. La questione deve ritenersi tuttavia superata dalla considerazione che la L. Fall., articolo 146, nel suo testo originario, era destinato solo a riconoscere la legittimazione del curatore all’esercizio delle azioni di responsabilita’ comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli articoli 2393 e 2394 c.c.. E questa interpretazione risulta ora confermata dallo stesso legislatore, perche’ il nuovo testo della L. Fall., articolo 146, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 9 gennaio 2006, n. 5, art, 130, prevede semplicemente che il curatore e’ legittimato a esercitare le azioni di responsabilita’ contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori, della societa’ fallita. Sicche’ il curatore puo’ esercitare qualsiasi azione di responsabilita’ sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi societa’”. Non vi si trova l’affermazione, prospettata dal ricorrente, di una legittimazione concorrente dei soci.
3. Anche il secondo motivo e’ infondato. Il ricorrente si duole della conferma, in appello, della condanna di esso (OMISSIS), soccombente in primo grado, al pagamento del 5Q% delle spese processuali per ciascuno dei convenuti, per lite temeraria, ai sensi dell’articolo 96 c.c., comma 1, su istanza delle controparti, deducendo che la questione della responsabilita’ esclusiva del Curatore del fallimento all’esercizio dell’azione di responsabilita’ nei confronti degli amministratori di societa’ a responsabilita’ limitata era ancora non chiara ed incontroversa, all’epoca di instaurazione della lite.
Questa Corte a S.U. (Cass. 9912/2018) ha di recente ribadito, sia pure con riferimento alla responsabilita’ ex articolo 96 c.p.c., comma 3, che “sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente” sussiste “nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilita’ della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicche’ possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in se’, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosita’ dell’azione per contrarieta’ al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Nella specie, correttamente, e’ stata rinvenuto questo difetto di diligenza nell’acquisizione della conoscenza dell’infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, tenuto conto del principio generale del c.d. spossessamento a seguito della dichiarazione di fallimento, presupposto dell’esperibilita’ dell’azione giudiziaria in questione, e della soccombenza plurima intervenuta in precedente giudizio instauratosi nel 2006, con la stessa domanda giudiziale.
4. Il terzo motivo e’ inammissibile per difetto di specificita’.
La Corte d’appello ha liquidato le spese processuali in favore degli appellati (OMISSIS) e (OMISSIS), che si erano costituiti con lo stesso difensore, Avv.to (OMISSIS), ed avevano, per quanto dedotto dal ricorrente, identica posizione processuale, “Euro 3.777,00” complessivi, per ciascuno di loro, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge. Il ricorrente lamenta che non sia stato applicato un compenso unico, aumentato per ogni soggetto oltre al primo nella misura del 20%, ovvero ridotto del 30%, e che siano stati liquidati due compensi a favore dei due appellati, senza indicazione delle specifiche ragioni. Tuttavia, la doglianza risulta generica, in quanto la liquidazione delle spese in caso di difesa di piu’ parti costituite con lo stesso avvocato avviene con corresponsione di un compenso unico solo laddove le suddette parti abbiano identica posizione processuale e, nel ricorso, non si individuano neppure gli atti del giudizio di merito utili a tal fine.
5. Tutti i vizi motivazionali, reiterati nei tre motivi, sono poi inammissibili, alla luce della nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, non essendo dedotto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, quanto un’asserita insufficienza motivazionale.
6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva. Essendo stata la parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *