Provvedimento con il quale la corte d’appello abbia dichiarato non reclamabile il diniego dell’istanza formulata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 19 l. fall.

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 18 giugno 2020, n. 11887.

La massima estrapolata:

Non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., rivolto nei confronti del provvedimento con il quale la corte d’appello abbia dichiarato non reclamabile il diniego dell’istanza formulata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 19 l. fall., di sospensione della liquidazione dell’attivo, in attesa della definizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento, trattandosi di provvedimento del tutto equiparabile all’ordinanza, non impugnabile, ed in quanto priva di decisorietà, non ricorribile per cassazione, emessa ai sensi degli artt. 283 e 351 c. p. c., sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza di primo grado. Non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., rivolto nei confronti del provvedimento con il quale la corte d’appello abbia dichiarato non reclamabile il diniego dell’istanza formulata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 19 l. fall., di sospensione della liquidazione dell’attivo, in attesa della definizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento, trattandosi di provvedimento del tutto equiparabile all’ordinanza, non impugnabile, ed in quanto priva di decisorietà, non ricorribile per cassazione, emessa ai sensi degli artt. 283 e 351 c. p. c., sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza di primo grado.

Ordinanza 18 giugno 2020, n. 11887

Data udienza 5 marzo 2020

Tag – parola chiave: Fallimento – Sospensione della liquidazione dell’attivo fallimentare – Istanza – rigetto – Reclamo alla corte d’appello – Declaratoria d’irreclamabilità – Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAZZICONE Loredana – Presidente

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11178/2017 proposto da:
(OMISSIS), gia’ rappresentante legale amministratore unico pro tempore della (OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso e atto di nomina di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l.; Studio Legale e Commerciale (OMISSIS); (OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2020 dal consigliere Dott. Paola Vella.

RILEVATO

CHE:
1. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato la richiesta di sospensione della liquidazione dell’attivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. proposta dalla (OMISSIS) S.r.l. nell’ambito del procedimento di reclamo ex articolo 18 L.F. promosso dalla stessa societa’.
2. Avverso detta ordinanza il sig. (OMISSIS), qualificandosi testualmente “gia’ rappresentante legale pro-tempore, amministratore unico p.t. della (OMISSIS) srl, quale ricorrente in Primo e Secondo grado di appello”, ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

CONSIDERATO

CHE:
3. Il ricorrente lamenta (testualmente): “1-Violazione articolo 111 Cost., articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 per violazione e/o errata applicazione di norme di legge e per Obbligo di Motivazione, Giusto Processo, Diritto di Difesa e di Contraddittorio”; “2-Violazione di legge per omessa motivazione, insufficiente, contraddittoria ovvero apparente motivazione”; “3-Violazione di legge per avere la Corte App. omesso di decidere su tutta la Istanza di sospensione e domande attrici”; “4-Nullita’ ord. impugnata poiche’ i Giudici di appello non hanno tenuto conto che la decisione del merito e’ fissata per il 5.6.2017”; “5-Violazione articolo 360 c.p.c., n. 5”; “6-Ammissibilita’ reclamo in Cassazione: in quanto vengono sollevate questioni di legittimita’ ed eccezioni e processuali”; “7-La Corte App. nella Ord. Impugnata non tenuto conto che il Merito dell’appello e’ fissata al 5 giugno 2017”.
4. Il ricorso e’ radicalmente inammissibile, in quanto rivolto contro un provvedimento privo del requisito di decisorieta’, avendo questa Corte gia’ chiarito che “non e’ ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., rivolto nei confronti del provvedimento con il quale la corte d’appello abbia dichiarato non reclamabile il diniego dell’istanza formulata dal ricorrente, ai sensi dell’articolo 19 L. Fall., di sospensione della liquidazione dell’attivo, in attesa della definizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento, trattandosi di provvedimento del tutto equiparabile all’ordinanza, non impugnabile, ed in quanto priva di decisorieta’, non ricorribile per cassazione, emessa ai sensi degli articoli 283 e 351 c.p.c., sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza di primo grado” (Cass. 27087/2011).
5. Tale rilievo assorbe gli ulteriori profili di inammissibilita’ del ricorso, a partire dalla inusitata ellitticita’ della sua formulazione, che lo rende a stento identificabile con il modello legale.
6. L’assenza di difese delle parti intimate esclude la statuizione sulle spese. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, nn. 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *