La procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 11 marzo 2019, n. 6905.

La massima estrapolata:

La procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l’esistenza – fra le medesime persone – di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l’attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell’autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la sussistenza del rapporto di patrocinio, essendo emerso che l’incarico professionale era stato conferito solo da uno dei litisconsorti, mentre gli altri avevano firmato la procura alle liti con designazione congiunta anche di altri codifensori, cui avevano conferito l’incarico professionale).
E’ tenuto al pagamento degli onorari professionali del difensore unicamente il cliente cioè colui che ha sottoscritto il contratto di patrocinio stante la distinzione tra il rapporto processuale derivante dalla procura alle liti (con il quale il difensore è investito del potere di rappresentanza in giudizio della parte) dal rapporto interno tra difensore e colui che conferisce l’incarico professionale, solo quest’ultimo qualificabile come cliente e non necessariamente coincidente con il soggetto autore del rilascio della procura. Conseguentemente ai fini della conclusione del contratto di patrocinio non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem quest’ultima richiesta solo per lo svolgimento dell’attività processuale

Ordinanza 11 marzo 2019, n. 6905

Data udienza 15 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8378/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) quali eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), queste ultime due in proprio e quali procuratrici generali di (OMISSIS) ved. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1366/2013 della Corte d’appello Di Bari, depositata il 29/10/2013;
– lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Dott. TRONCONE Fulvio, che ha chiesto la declaratoria di infondatezza del primo e del secondo motivo, l’inammissibilita’ o comunque l’infondatezza del secondo motivo e l’infondatezza del terzo e quarto motivo di ricorso;
– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2018 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

FATTO E DIRITTO

rilevato che:
– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dai due distinti ricorsi L. n. 794 del 1942, ex articolo 28, proposti dal prof. avv. (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) vedova (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS), per il pagamento degli onorari per l’attivita’ professionale svolta in due giudizi, uno diretto alla risoluzione del contratto di affitto di azienda “(OMISSIS)” ed alla condanna dell’affittuario al risarcimento dei danni e l’altro diretto all’annullamento del marchio registrato dal signor (OMISSIS), gia’ affittuario della suddetta azienda;
– costituendosi le convenute, ad eccezione di (OMISSIS), eccepivano di essere clienti di altri avvocati e contestavano la pretesa creditoria azionata dal legale;
– il tribunale adito, riuniti i giudizi ed esperita l’istruttoria testimoniale, rigettava le domande proposte dal prof. avv. (OMISSIS) nei confronti delle convenute, ad eccezione della (OMISSIS), con condanna dell’attore alla rifusione delle spese di lite a favore delle stesse;
– al contempo accoglieva parzialmente la domanda proposta nei confronti di (OMISSIS) nel limite di Euro 300.000,00, oltre accessori ed interessi, in relazione al primo incarico, e nella misura di Euro 59.078,98 in relazione al secondo incarico;
– a fondamento della decisione il tribunale riteneva rilevante e decisiva la distinzione fra il rapporto processuale derivante dal mandato o procura ad litem (con il quale difensore e’ investito del potere di rappresentanza in giudizio della parte) dal rapporto interno tra difensore e colui che conferisce l’incarico professionale, solo quest’ultimo qualificabile come “cliente”, e non necessariamente coincidente con il soggetto autore della procura;
– riteneva che nel caso di specie era risultato all’esito dell’istruttoria testimoniale che l’incarico professionale era stato conferito al prof. avv. (OMISSIS) dalla sola (OMISSIS), mentre le altre convenute si erano limitate a firmare la procura congiunta alle liti che prevedeva accanto al prof. avv. (OMISSIS) la designazione di altri codifensori, ai quali avevano conferito l’incarico professionale ed assunto il relativo onere di pagamento;
– avverso tale pronuncia proponevano appello in via principale il prof.avv. (OMISSIS) e, in via incidentale, la signora (OMISSIS);
– la Corte d’appello di Bari con la sentenza n. 1366 pubblicata il 29 ottobre 2013 rigettava l’appello principale proposto nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e di (OMISSIS) con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite a favore delle appellate, mentre in accoglimento dell’appello principale proposto nei confronti di (OMISSIS) rideterminava in Euro 400.000 gli onorari spettanti al prof.avv. (OMISSIS) in relazione alla prima causa patrocinata dall’attore;
– in particolare, e per quanto ancora di interesse, la corte d’appello confermava la correttezza della decisione del giudice di prime cure relativamente alla considerazione che la procura alle liti costituisce un negozio unilaterale endoprocessuale, indice meramente presuntivo dell’autonomo rapporto sostanziale di patrocinio, generatore del diritto al compenso professionale;
– non poteva, percio’, costituire prova del contratto, ma solo un mero indizio che, nella fattispecie in esame, era rimasto isolato perche’ confutato dalla plurisoggettivita’ attiva e passiva (sette parti quattro avvocati) e dalle prove orali raccolte, oltre che dalla documentazione offerta;
– la cassazione della sentenza d’appello e’ stata chiesta da (OMISSIS), da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in qualita’ tutti di eredi del prof. avv. (OMISSIS) (deceduto il (OMISSIS)) con ricorso notificato il 25 marzo 2014 nei confronti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ di (OMISSIS) ed articolato su quattro motivi, cui resistono (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), queste ultime due sia in proprio che nella qualita’ di procuratrici generali della signora (OMISSIS);
– non ha svolto attivita’ difensiva (OMISSIS);
-le parti costituite hanno depositato memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c.;
considerato che:
– con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1294, 1704, 1708, 1709,1716, 1720, 1726 e 1730 c.c., e articolo 83 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte d’appello ritenuto che il rilascio della procura ad litem non presupponga il rapporto sottostante di clientela (fra le medesime persone), ma ne costituisca soltanto un indice presuntivo, facendo cosi’ erroneamente, ad avviso del ricorrente, applicazione dei principi elaborati da questa corte al fine della individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni professionali del prof. avv. (OMISSIS);
– nell’applicazione dei principi regolatori della materia la corte barese aveva ritenuto che tenuto al pagamento delle competenze professionali e’ colui che da’ l’incarico al legale e che e’ parte del contratto di prestazione d’opera intellettuale, non necessariamente coincidente con la stessa persona che conferisce la procura ad litem;
– con l’ulteriore conseguenza che la sottoscrizione del mandato alle liti non era stata correttamente apprezzata ai fini della ricostruzione dei rapporti tra le parti;
– al contrario, ad avviso di parte ricorrente, la giurisprudenza di legittimita’ aveva affermato che il mandato alle liti implica sempre e presuppone un rapporto di clientela, sicche’ nel caso di specie era fondata la domanda nei confronti di coloro che avevano conferito per iscritto il mandato alle liti (cfr. Cass. 8388/1997, in cui si precisa che la procura alle liti come atto interamente disciplinato dalla legge processuale e’ insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, soggetto alla disciplina sostanziale relativa al mandato, per cui la nullita’ del secondo non determina in capo al difensore il venir meno dello ius postulandi attribuito con la procura);
– il motivo non puo’ trovare accoglimento perche’ la sentenza impugnata ha fatto corretta e puntuale applicazione delle norme regolatrici e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia;
– configura, infatti, principio consolidato che in tema di attivita’ professionale svolta da avvocati, mentre la procura “ad litem” e’ un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che e’ proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;
– conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non e’ indispensabile il rilascio di una procura “ad litem”, essendo quest’ultima richiesta solo per lo svolgimento dell’attivita’ processuale (Cass. 14276/2017; id. 184450/2014; 13963/2006; id. 10454/2002);
– e’ ulteriore conseguenza di detto principio che non sussista una corrispondenza diretta dal punto di vista soggettivo fra la procura alle liti ed il contratto di patrocinio, tale per cui dal mandato processuale rilasciato da un soggetto a favore di un legale debba necessariamente evincersi l’esistenza di un contratto di patrocinio fra le medesime parti, per cui il primo e’ il cliente del secondo, ben potendo verificarsi che l’incarico sia affidato da un soggetto nell’interesse di un terzo che solo ai fini dell’eventuale attivita’ giudiziale rilascia la procura ad litem;
– allo stesso modo e quale ulteriore corollario si deve ritenere che al rilascio della procura ad litem non corrisponda un contratto di patrocinio fra le stesse parti, potendosi verificare che il rilascio della procura avvenga in ragione di un mandato sostanziale da altri rilasciato;
– cio’ e’ quanto i giudici di merito hanno ravvisato essere accaduto nel caso di specie e cio’ non significa, come invece sostenuto dai ricorrenti, che il rilascio della procura ad litem sia privo di effetti giuridici;
– significa, piuttosto, che a fronte della contestazione dell’esistenza di un contratto di patrocinio fonte dell’obbligazione di pagamento del compenso dell’avvocato (come nel caso di specie), la prova dello stesso non possa essere fornita in termini esaustivi mediante la procura alle liti, trattandosi di un atto unilaterale autonomo diverso, per genesi ed effetti, dal contratto con cui si instaura il rapporto di patrocinio legale;
– non puo’ neppure dedursi argomento a favore di tale tesi dalla giurisprudenza richiamata dai ricorrenti e pure citata nella sentenza impugnata (cfr. Cass. 4959/2012: 24010/2004) secondo la quale in ragione della possibilita’ che il soggetto che ha conferito l’incarico professionale sia diverso da quello che ha rilasciato la procura, e’ onere del difensore che agisce per il conseguimento del compenso, provare il contratto di patrocinio intervenuto con il terzo, dovendosi in difetto presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura;
– a ben vedere tale giurisprudenza, che riguarda il caso in cui il compenso si assume dovuto da persona diversa da quella che ha rilasciato la procura ad litem, conferma il principio che l’onere probatorio del contratto di patrocinio incombe sull’avvocato che domandi il compenso e che non puo’ assolverlo, in caso di contestazione, mediante il mero richiamo alla procura processuale;
– con il secondo motivo si deduce la violazione falsa applicazione degli articoli 1716, 2697, 2722 c.c., articoli 83, 115, 116, 246 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto due profili;
– il primo censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale ritenuto corretta la decisione sulla ammissibilita’ delle prove testimoniali richieste dalle convenute in relazione a patti aggiunti o contrari al contenuto di una prova scritta, quale la procura alle liti, in tal modo violando il disposto dell’articolo 2722 c.c., e travisando, ad avviso dei ricorrenti, la giurisprudenza di legittimita’ richiamata a conforto della decisione;
– il secondo per avere ammesso quali testi i codifensori prof. avv. (OMISSIS), avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS) che avrebbero potuto assumere la veste di parti nel processo e per di piu’ senza verificare l’attendibilita’ delle loro dichiarazioni;
– il primo profilo e’ destituito di fondamento atteso che il principio di diritto applicato dalla corte secondo il quale il divieto stabilito dall’articolo 2722 c.c., (di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento) si riferisce al documento contrattuale, ossia formato con l’intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, esprime un orientamento pacifico e consolidato (cfr. piu’ recentemente, Cass. 6109/2006; id. 5417/2014; id.11597/2015), la cui efficacia non puo’ ragionevolmente essere limitata alle quietanze o alle ricognizione di debito, dal momento che la regola trae la sua giustificazione dalla natura contrattuale dell’atto e non dal contenuto dello stesso;
– parimenti infondato appare il secondo profilo di doglianza, che non coglie la ratio della sentenza impugnata, ove si considera in termini prioritari e decisivi come l’eventuale sussistenza di cause di incapacita’ a testimoniare, fra le quali non rileva in via di principio il legame familiare, non risulti essere stata eccepita in tempo utile dalla parte interessata (cfr. pag. 12 della sentenza) e cioe’ dal prof. avv. (OMISSIS);
– con il terzo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere valorizzato in termini decisivi la circostanza consistita nell’impegno profuso dal prof. avv. (OMISSIS) nella difesa comune, come invece sarebbe stato desumibile dal documenti indicati dalla parte ricorrente;
– il motivo appare inammissibile perche’ non indica quale fatto storico non sarebbe stato adeguatamente esaminato e valorizzato dal giudice del gravame, finendo cosi’ per risolversi nella critica della decisione del giudice del merito al di fuori dei limiti ora previsti per il sindacato in sede di legittimita’ sulla motivazione;
– con il quarto motivo il ricorrente deduce la nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonche’ la violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 96 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte barese dichiarato inammissibile il motivo di appello vertente sulla quantificazione delle spese poste a carico dell’attore in primo grado in quanto soccombente nei rapporti con le (OMISSIS) con esclusione della sig.ra (OMISSIS);
– il motivo non e’ fondato poiche’ la sentenza impugnata esamina la doglianza dell’appellante e cio’ comporta che non ricorra l’omessa pronuncia, la quale e’ ravvisabile allorche’ sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (cfr. Cass. 4972/2003), mentre nel caso di specie il giudice d’appello ha dichiarato l’inammissibilita’ del motivo di impugnazione;
– ne’ la censura attacca il contenuto della decisione laddove la corte territoriale non e’ entrata nel merito della decisione sulle spese assunta dal giudice di prime cure in ragione della genericita’ del motivo di doglianza (cfr. pag. 14 della sentenza);
– conclusivamente l’esito sfavorevole di tutti i motivi del ricorso giustifica il suo rigetto e la condanna di parte ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte controricorrente costituita nella misura liquidata in dispositivo;
– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite e favore dei controricorrenti costituiti e liquidate in Euro 7200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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