Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 gennaio 2023| n. 2796.
Processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato
Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’articolo 183, comma 6, cod. proc. civ., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta. Tale principio trova applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che il giudizio che ha luogo a seguito dell’incardinamento dell’opposizione ubbidisce alle regole più generalmente vigenti per il giudizio di cognizione ordinaria (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, avendo la corte territoriale, una volta rigettate le domande proposte dall’odierno ricorrente con l’ingiunzione, dichiarato inammissibile la subordinata domanda di arricchimento senza giusta causa ex articolo 2041 cod. civ. proposta dallo stesso all’atto di costituirsi nel giudizio di opposizione ai sensi dell’articolo 645 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 9 febbraio 2021, n. 3127; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 31 ottobre 2019, n. 28037; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 13 settembre 2018, n. 22404; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 giugno 2015, n. 12310).
Ordinanza|31 gennaio 2023| n. 2796. Processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato
Data udienza 22 giugno 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Domanda giudiziale – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata dalla parte opposta – Ammissibilità – Via subordinata rispetto a quella di adempimento contrattuale – Riferimento alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30199/2017 proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), gia’ (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2611/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza che si riporta in esergo, rigettando il gravame proposto dal (OMISSIS) s.p.a. nei confronti dell’allora (OMISSIS), ha nuovamente confermato l’accoglimento dell’opposizione proposta dall’Azienda avverso i decreti ingiuntivi a mezzo dei quali l’odierna ricorrente era venuta a reclamare, in forza della propria qualita’ di presidio ospedaliero dell’Azienda riconosciuta con provvedimento della Regione Veneto del 27.2.1987 n. 860, l’erogazione per gli anni 2002 e segnatamente 2003 dei finanziamenti a funzione previsti in relazione al servizio di terapia intensiva, al servizio di pronto soccorso e al servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM), nonche’ l’incremento finanziario dovuto in relazione alle prestazioni di ricovero e all’espletamento dei servizi dianzi citati.
Nel respingere l’atto di appello la Corte d’Appello ha in particolare giudicato corretto in relazione al secondo motivo di gravame il deliberato tribunalizio nel capo in cui aveva escluso che il Policlinico potesse pretendere in relazione alle attivita’ comunque disimpegnate per conto dell’Azienda l’indennizzo previsto a titolo di ingiustificato arricchimento, essendo la relativa domanda, proposta nella specie dal ricorrente all’atto di costituirsi nel giudizio di opposizione ex articolo 645 c.p.c. fondata su presupposti diversi da quelli dell’azionata domanda contrattuale; e cio’ perche’ “nell’ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto rivestendo la posizione sostanziale di attore, non puo’ avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non puo’ essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova e piu’ ampia pretesa della controparte mediante la proposizione di una “reconventio reconventionis”, che, pero’ per non essere tardiva, puo’ essere proposta solo nella domanda di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado”.
Per la cassazione dell’impugnata sentenza anche in parte qua il Policlinico si affida a quattro motivi di ricorso, cui resiste con controricorso l’Azienda. Memorie di entrambe le parti ex articolo 380 bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 8 quater, comma 1, e articolo 8 sexies, commi 2 e 3, nonche’ della L. 26 dicembre 1994, n. 794 articolo 6, comma 6, e della Legge Regionale Veneto 16 agosto 2002, n. 22, articolo 22, comma 6, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si sostiene che, negando il finanziamento a funzione per il servizio di terapia intensiva e per il servizio di pronto soccorso, il giudice d’appello avrebbe violato la normativa regionale che attribuisce solo alla Regione il potere di revocare il preaccreditamento di cui il ricorrente godeva nel passaggio dal regime di convenzionamento al regime di accreditamento.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed in relazione alla convenzione corrente tra le parti in ordine al servizio di urgenza ed emergenza medica ed in particolare della clausola che ne prevedeva il rinnovo anche per l’anno 2003. Si sostiene che, negando il finanziamento a funzione per il servizio in parola sul rilievo che la convenzione non era stata rinnovata per l’anno 2003, il giudice d’appello avrebbe violato le richiamate norme di interpretazione applicando il solo criterio letterale ad una parte del contratto ed ignorando le altre parti che, ove correttamente interpretate, avrebbero condotto a ravvisare il collegamento tra convenzione e preaccreditamento e, quindi, a riconoscere il diritto del ricorrente alla percezione del finanziamento in questione per l’anno 2003.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 502 del 1992, articolo 8-quater, comma 1, e articolo 8-sexies, commi 2 e 3, nonche’ della L. n. 794 del 1994, articolo 6, comma 6, e della Legge Regionale Veneto n. 22 del 2002, articolo 22, comma 6, e degli articoli 1362 e 1363 c.c. in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed in relazione agli incrementi finanziari reclamati per le funzioni di terapia sub-intensiva, di pronto soccorso e di urgenza ed emergenza medica. Si sostiene, che stante l’accessorieta’ della voce de qua rispetto a quelle afferenti ai servizi di terapia sub-intensiva, di pronto soccorso e di urgenza ed emergenza medica, raccoglimento dei pregressi motivi di ricorso avrebbe imposto la cassazione dell’impugnata sentenza anche nel capo in cui aveva denegato l’erogazione di detto incremento.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la nullita’ dell’impugnata sentenza per non essersi essa pronunciata sulla subordinata domanda di arricchimento senza giusta causa, da esso proposta all’atto di costituirsi nel giudizio di opposizione ai sensi dell’articolo 645 c.p.c. Si sostiene che il giudice d’appello, una volta rigettate le domande proposte con l’ingiunzione, non avrebbe dovuto pure dichiarare inammissibile la domanda ex articolo 2041 c.c., sul punto infatti non allineandosi l’impugnata decisione ai principi gia’ enunciati da questa Corte nell’arresto delle SS.UU. 26128/2010, il cui richiamo nella specie risultava doveroso atteso che la formulazione della domanda subordinata era giustificata dalle difese della controparte che aveva inteso negare alla radice ogni diritto avversario.
3. Scrutinando la specie in giudizio, il collegio reputa che in ossequio al principio della ragione piu’ liquida – che consente, come e’ noto, in forza degli articoli 24 e 111 Cost. di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di piu’ agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerita’ del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da âEuroËœtrattare ai sensi dell’articolo 276 c.p.c. (Cass., Sez. V, 9/01/2019, n. 363) possa muoversi, nel solco del precedente gia’ pronunciato tra le medesime parti (Cass., Sez. III, 9/02/2021, n. 3127), dall’esame del quarto motivo di ricorso, che e’ fondato e va accolto, con conseguente assorbimento dei primi tre motivi di esso.
4. Come gia’ per vero affermato nel precedente citato, si impone qui la regolazione della specie in discorso in applicazione del principio enunciato da SS.UU 22404/2018 a tenore del quale “nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale e’ ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilita’ a quella originariamente proposta”.
Nell’occasione, originata per l’appunto dalla domanda di arricchimento senza causa che la parte officiata di un incarico professionale si era indotta a proporre con la prima memoria dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, allorche’ la controparte nel costituirsi e nel resistere all’iniziale domanda di adempimento aveva eccepito la nullita’ del sottostante contratto, le SS.UU. hanno inteso estendere anche alla vicenda de qua i principi piu’ generalmente affermati da SS.UU. 12310/2015, condividendo al pari di queste l’obiettivo di adeguare alla mutata realta’ normativa l’intera disciplina processuale in tema di nova e di ridefinire lo stato dell’arte in materia nell’ottica di una valorizzazione del fatto che entrambe le domande, a dispetto della diversita’ degli elementi identificativi propri ad ognuna di esse, partecipano delle medesima vicenda sostanziale, rispetto alla quale la domanda modificata si rivela piu’ confacente a soddisfare l’interesse della parte che ne opera la modifica.
5. Dando poi coerente sviluppo a questo enunciato, altro precedente pronunciato tra le medesime parti (Cass., Sez. III, 31/10/2019, n. 28037), ha esteso il principio in parola anche all’opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che il giudizio che ha luogo a seguito dell’incardinamento dell’opposizione ubbidisce alle regole piu’ generalmente vigenti per il giudizio di cognizione ordinaria, e di conseguenza ha percio’ cassato la sentenza di merito, che al pari di quella qui in esame aveva ricusato l’ingresso nel giudizio di opposizione dell’azione di arricchimento.
6. Va quindi accolto il quarto motivo di ricorso, assorbiti i primi tre motivi di esso, e la causa, debitamente cassata la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Venezia che, in altra composizione, provvedera’ pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
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