Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 marzo 2025| n. 5580.
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., ove la relativa proposta attenga alla rilevata improcedibilità del ricorso per mancato deposito della certificazione di conformità del provvedimento impugnato e l’intimato non si sia difeso con controricorso, il ricorrente può presentare istanza per la decisione della causa e, con essa, depositare la certificazione mancante, svolgendo la proposta l’effetto di sollecitare il contraddittorio sulla presenza di vizi formali del processo ancora sanabili ma, fissata l’udienza camerale e intervenuta la sanatoria, non può applicarsi l’ultima proposizione del comma 3, dell’art. 380-bis c.p.c., poiché il giudizio non viene definito in conformità alla proposta.
Ordinanza|3 marzo 2025| n. 5580. Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi
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Tag/parola chiave: Procedimento civile – Notificazione – In genere procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380 – Bis c.p.c. – Deposito di copia analogica della decisione impugnata – Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 – Bis e 1 – Ter, della l. n. 53 del 1994 – Istanza per la decisione della causa contenente la documentazione a sanatoria del vizio – Ammissibilità – Conseguenze.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 25003/2023
promosso da
Iu.Cr., rappresentata e difesa dall’avv. Ro.Di., in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente –
nei confronti di
Gu.Gi.
– intimato –
avverso la sentenza n. 2054/2023 della Corte di appello di Napoli, pubblicata in data 08/05/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/09/2015, Gu.Gi. adiva il Tribunale di Napoli con una richiesta di separazione giudiziale con addebito alla moglie, Iu.Cr., che aveva sposato il 12/11/2011, in regime di comunione di beni, senza che dal matrimonio nascessero figli.
La convenuta si costituiva chiedendo l’addebito della separazione al marito e l’attribuzione di un assegno di mantenimento in suo favore.
Nel corso del giudizio, in data 24/02/2017, veniva pronunciata sentenza non definitiva di separazione personale e, all’esito dell’istruttoria, il 19/03/2021 il Tribunale definiva il procedimento prevedendo un assegno di mantenimento in favore della Iu.Cr. di Euro 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo Indici Istat, con rigetto di ogni altra domanda e compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello Iu.Cr., chiedendo l’addebito della separazione al marito e un maggiore assegno di mantenimento a carico di quest’ultimo, che si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’Appello accoglieva in parte l’impugnazione, determinando l’assegno di mantenimento dovuto in favore dell’appellante nella misura di Euro 600,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e confermava per il resto la sentenza del Tribunale con compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia Iu.Cr. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di censura.
L’intimato non si è difeso con controricorso.
Il 26/04/2024 il Consigliere delegato della Prima Sezione Civile ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata in data 02/05/2024.
L’11/06/2024, la ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., corredata da nuova procura speciale.
È stata, quindi, fissata adunanza in camera di consiglio per il giorno 04/12/2024.
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: “Errata esclusione della declaratoria di addebito: esistenza nesso causalità relazione extraconiugale-fine matrimonio.”
La ricorrente ha censurato la decisione della Corte di merito nella parte in cui ha confermato il rigetto della richiesta di addebito della separazione al marito, richiamando le risultanze istruttorie, che, ad opinione della stessa, avevano dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra l’infedeltà del marito e l’intollerabilità della convivenza.
Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: “Errata valutazione di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5) c.p.c.: comportamento violento del Gu.Gi. ai danni della Iu.Cr.”
La ricorrente ha censurato la statuizione di merito, nella parte in cui ha affermato che “Le condotte violente ed aggressive attribuite al coniuge, a prescindere dalla mancata denuncia in sede penale delle stesse e dalle motivazioni sottese a tale scelta, non sono state supportate da riscontri probatori, né alcuna prova orale è stata articolata sulla condotta del marito durante la convivenza matrimoniale”.
Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare le allegazioni in ordine agli episodi di violenza del marito, rappresentati nei suoi atti dalla donna e riferiti dalla stessa anche in sede penale.
Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: “Errata valutazione di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5) c.p.c.: mancato sostentamento economico della moglie – violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c.”
La ricorrente ha dedotto che il marito aveva posto in essere condotte di vera e propria violenza economica, poiché, nel marzo 2014, aveva abbandonato la moglie, lasciando la casa coniugale e comunicando di volersi momentaneamente recare da sua madre, ma, in realtà, aveva intrapreso una relazione extraconiugale con l’attuale compagna, da cui aspettava un figlio, e aveva lasciato la moglie in una condizione di disperazione totale, dato che, oltre a provocare sofferenza emotiva e un profondo senso di smarrimento, aveva fatto mancare alla moglie i mezzi di sopravvivenza. In particolare, il marito aveva pagato il canone locativo sino al luglio 2014, per l’importo di Euro 900 mensili, ma, dopo, aveva dato alla moglie esclusivamente tre contributi di Euro 300,00, peraltro a seguito della diffida inviata dall’avvocato a cui si era rivolta la donna.
Quest’ultima ha aggiunto che, per questi fatti, era intervenuta sentenza di condanna in primo grado per il reato di cui all’art. 570 c.p., perché, serbando una condotta contraria all’ordine ed alla morale delle famiglie, e comunque non facendosi carico delle proprie responsabilità familiari, il Gu.Gi. si era disinteressato moralmente e materialmente della moglie, ignorandone le necessità primarie, dapprima allontanandosi definitivamente dal domicilio familiare, nel luglio 2014, senza farvi più ritorno, e successivamente, omettendo di versare in tutto o in parte l’assegno stabilito dal Giudice civile in sede di separazione per il mantenimento del coniuge, così sottraendosi agli obblighi di assistenza materiale.
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi
Sulla base di tale prospettazione, la ricorrente ha censurato la statuizione del giudice del gravame, che ha ritenuto tali eventi irrilevanti ai fini dell’addebito della separazione (perché verificatisi in un momento in cui la convivenza era già venuta meno), evidenziando che l’abbandono della casa coniugale era stato improvviso ed inaspettato oltre che causa di profonda sofferenza morale ed economica della donna, priva di qualsiasi fonte di reddito.
Con il quarto motivo di ricorso è formulata la seguente censura: “Errata valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e capacità economica del Gu.Gi.”
La ricorrente ha richiamato le risultanze istruttorie che, ad opinione della parte, avrebbero dovuto portare all’attribuzione di un maggiore contributo al mantenimento.
2. Con proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata in data 02/05/2024, il Consigliere delegato della Prima Sezione Civile ha rilevato, quale causa di improcedibilità del ricorso, che il provvedimento impugnato risultava depositato privo della attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modif. in L. n. 221 del 2012, aggiungendo, inoltre, che il medesimo provvedimento risultava illeggibile nella firma, atteso che la firma digitale del Presidente del collegio apposta sul documento era sovrapposta a quella del Relatore del medesimo.
Ricevuta la comunicazione della proposta, il difensore della ricorrente, munito di una nuova procura speciale, ha presentato tempestiva istanza di decisione della causa, depositando la necessaria attestazione di conformità.
2.1. Com’è noto, il potere di attestare la conformità di una decisione è stato conferito all’avvocato dall’articolo 16 bis, comma 9 bis, D.L. n. 179 del 2012, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, nella specie applicabile ratione temporis.
I primi due periodi di tale norma stabiliscono che: “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”.
Il D.Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla L. n. 197 del 2022, ha, poi, abrogato l’intero articolo appena richiamato – con effetto dal 28/02/2023 e limitatamente ai procedimenti instaurati a partire da tale data – facendo comunque refluire le stesse disposizioni, per la parte di interesse, nell’art. 196 octies disp. att. c.p.c.
2.2. Come pure illustrato nella proposta di definizione accelerata, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico – priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. n. 179 del 2012, convertito con modif. in L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione solo se il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), non depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero disconosca la conformità della copia informale all’originale. Nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021).
Il principio è, ovviamente, applicabile anche al deposito per via telematica (unica modalità ora consentita) della copia informatica della sentenza nativa digitale estratta dal fascicolo telematico.
2.3. Nella specie, la copia della sentenza impugnata, depositata con il ricorso per cassazione, non risulta munita della certificazione di conformità all’originale, come invece richiesto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La ricorrente ha, tuttavia, provveduto al deposito della certificazione, unitamente all’istanza di decisione della causa, sicché, in applicazione del principio sopra enunciato, il ricorso deve ritenersi procedibile.
La proposta di definizione accelerata ha, dunque, avuto l’effetto di sollecitare il contraddittorio sulla presenza di vizi formali del processo e di consentirne la sanatoria, ancora possibile, in piena coerenza con quanto di recente evidenziato dalla Corte EDU nella sentenza della Prima Sezione del 23/05/2024 (Corte EDU, Prima Sezione, Patricolo e altri c. Italia, Sentenza del 23/05/2024).
2.4. In ordine, poi, alla rilevata illeggibilità della firma della sentenza impugnata, così come depositata con il ricorso, occorre precisare la visualizzazione del provvedimento in modalità “visualizza firmato” consente di leggere la firma digitale apposta dal Presidente e dal Consigliere estensore, sicché nessun vizio nella sottoscrizione della sentenza impugnata è ravvisabile.
3. Il primo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano entrambi inammissibili.
In primo luogo, non sono specificate le doglianze in relazione ai motivi di ricorso previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c.
Com’è noto, infatti, il ricorso per cassazione è rimedio a critica vincolata e, pertanto, deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione dei motivi, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.
Nella specie, le censure prospettano, da una parte, l’errata valutazione delle risultanze istruttorie in ordine al nesso causale tra la relazione extraconiugale del marito e l’addebito della separazione e, dall’altra, l’errata valutazione delle risultanze istruttorie ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento.
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi
Le doglianze attengono tutte al giudizio in fatto, operato dal giudice di appello, nel valutare le risultanze di causa, integrando censure di merito non ammissibili in sede di legittimità.
4. Anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, poiché è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma, in realtà è prospettata una valutazione di merito ritenuta errata.
La valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di cassazione, con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione, restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022).
5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, tenuto conto che l’intimato non si è difeso con controricorso.
7. Non sussistono i presupposti per dare applicazione al disposto dell’art. 380 bis, comma 3, c.p.c., ove è previsto che la Corte “quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96”, poiché, appunto, le ragioni della decisione non sono le stesse della proposta, anche se il ricorso è risultato procedibile solo a seguito del deposito della certificazione di conformità della sentenza impugnata, effettuato con la presentazione dell’istanza di decisione.
Occorre, pertanto, enunciare il seguente principio di diritto:
“In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380 bis c.p.c., ove la relativa proposta attenga alla rilevata improcedibilità del ricorso per mancato deposito della certificazione di conformità del provvedimento impugnato, e l’intimato non si sia difeso con controricorso, il ricorrente può presentare istanza per la decisione della causa e, con essa, depositare la certificazione mancante, svolgendo la proposta l’effetto di sollecitare il contraddittorio sulla presenza di vizi formali del processo ancora sanabili, in piena coerenza con la giurisprudenza della Corte EDU (Corte EDU, Prima Sezione, P. e altri c. Italia, Sentenza del 23 maggio 2024), ma, fissata l’udienza camerale, e intervenuta la sanatoria, non può applicarsi l’ultima proposizione del terzo comma dell’art. 380 bis c.p.c., poiché il giudizio non viene definito in conformità alla proposta.”
8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
9. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2025.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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